Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo Il differenziale positivo scaturito dall’acquisto di un credito d’imposta da utilizzare come compensazione non costituisce reddito imponibile. A chiarirlo è direttamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 472 del 30 novembre 2023. L’istanza è stata presentata da uno studio di commercialisti, che ha intenzione di acquistare dei crediti d’imposta per alcuni bonus edilizi, i quali non risultano essere riconducibili allo svolgimento delle attività professionali dello stesso. L’acquisto dei crediti d’imposta L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, fornisce alcuni chiarimenti molto importanti nella gestione dell’acquisto dei crediti d’imposta. Lo studio associato, che effettua l’acquisto, non è tenuto ad imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali che sono state previste attraverso il Tuir. L’operazione, infatti, non genera ufficialmente del reddito. Nel caso preso in esame, lo studio associato svolge l’attività di “Servizi forniti da dottori commercialisti” nella forma giuridica di associazione professionale. Il contribuente provvede ad assoggettare i propri redditi ad imposizione fiscale rispettando quanto è disposto all’interno del TUIR. Il suddetto studio associato ha intenzione di acquistare dei crediti d’imposta, nel rispetto di quanto viene disposto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020. L’istante, quindi, provvede a precisare quanto segue: i crediti d’imposta oggetto dell’operazione risultano essere riconducibili alle detrazioni fiscali che vengono disciplinate attraverso il citato articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020. I suddetti crediti d’imposta spettano per le spese che sono state sostenute nel 2022 e verranno utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 nell’arco di quattro rate annuali; il valore nominale dei crediti sarà differente al reale costo sostenuto per acquistarli. Dall’istante arriva un ulteriore chiarimento: i crediti d’imposta oggetto dell’operazione non sono stati originati da delle prestazioni professionali, che sono state rese direttamente dallo Studio o dagli altri soggetti che vi sono associati. Il dubbio dell’istante Fatte le suddette premesse, l’istante chiede alcuni chiarimenti sulla qualificazione fiscale del cosiddetto “differenziale positivo” che deriva direttamente dal pagamento di un corrispettivo che è inferiore al valore dei crediti d’imposta. Lo studio professionale, infatti, ritiene che: “il ricavo derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. principio di cassa, in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all’atto dell’utilizzo del credito d’imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ricavo debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta. Pertanto, ritiene che il ricavo debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta”. La risposta dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, per la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si viene a determinare il presupposto d’imposta con il semplice “possesso dei redditi”, indipendentemente che siano in denaro o in natura. I redditi devono appartenere ad una delle categorie indicate all’interno dell’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Soffermandosi, invece, sulla disciplina fiscale relativa alle associazioni professionali, è necessario far riferimento all’articolo 5, comma 5, lettera c) del TUIR. In questo caso – per la determinazione del reddito – vengono assimilate le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone per l’esercizio delle attività professionali alle società semplici. Il motivo di questa scelta è costituita dalla presenza degli stessi elementi costitutivi. Nel caso preso in esame, i proventi derivanti dall’operazione di acquisto dei crediti d’imposta è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito d’imposta acquisito e il corrispettivo pagato dallo Studio Associato. Entrando un po’ più nel dettaglio, i crediti d’imposta derivano dall’opzione esercitata da un contribuente titolare di una detrazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, che spetta nella misura del 110% delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2022. Il legislatore, tra l’altro, ha disciplinato in maniera precisa e dettagliata l’ipotesi della cessione del credito d’imposta: l’operazione può coinvolgere l’intero ammontare della detrazione spettante e le modalità di utilizzo del suddetto credito da parte del cessionario. Quest’ultimo ha la possibilità di utilizzarli come compensazione delle proprie imposte e dei crediti dovuti, usufruendo della stessa ripartizione in quote annuali di cui avrebbe potuto beneficiare il soggetto che ha maturato il beneficio. Su questo istituto è necessario precisare che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale positivo dell’acquisto del credito d’imposta. Mancando, quindi, una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di questa differenza deve essere ricercata nelle regole generali che determinano la tassazione del reddito. Andando ad analizzare il quadro normativo relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto concludere che allo stato attuale manca una specifica previsione normativa che possa essere adottata per attribuire una rilevanza reddituale al differenziale positivo che si viene a generare tra l’importo nominale del credito d’imposta e il prezzo di acquisto dello stesso. Per questo motivo non si viene a generare un reddito imponibile in capo all’istante. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
03/12/2025 Spese condominiali, ai morosi si può sospendere l’acqua. Anche se il contatore è in casa A cura di: Pierpaolo Molinengo Ai soggetti che non pagano le spese condominiali da più di sei mesi si può sospendere ...
24/11/2025 In quali casi la prima casa è confiscabile. I chiarimenti della Cassazione A cura di: Pierpaolo Molinengo Al contrario di quanto si possa immaginare anche la prima casa è confiscabile in caso di ...
18/11/2025 Parcheggio nel cortile condominiale, diritti e doveri dei singoli proprietari A cura di: Pierpaolo Molinengo Si può fare un parcheggio nel cortile condominiale purché sia garantita la sua funzione di permettere ...
17/11/2025 Nuove UNI EN 13877: materiali e requisiti aggiornati per le pavimentazioni in calcestruzzo Le nuove UNI EN 13877 aggiornano materiali, requisiti e prestazioni delle pavimentazioni in calcestruzzo. Ecco cosa ...
13/11/2025 Diritti di servitù e imposte: dal 2024 le indennità diventano redditi imponibili L’Agenzia delle Entrate chiarisce: l’indennità di servitù rientra tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 ...
12/11/2025 Agevolazioni prima casa su immobili in costruzione, lo stop della Cassazione dopo tre anni A cura di: Adele di Carlo Le agevolazioni prima casa valgono anche sugli immobili in costruzione, ma non a tempo indeterminato. La ...
10/11/2025 Bonus edilizi, quando i crediti presenti nel cassetto fiscale si possono cedere A cura di: Pierpaolo Molinengo I crediti fiscali scaturiti dai bonus edilizi, quando sono già presenti nel cassetto fiscale, possono essere ...
31/10/2025 Decreto infrastrutture idriche 2025: oltre 957 milioni di euro per 75 interventi strategici A cura di: Stefania Manfrin Approvato il primo stralcio attuativo del Piano nazionale per la sicurezza infrastrutture idriche: 957 milioni di ...
30/10/2025 Interventi su immobili abusivi in sanatoria: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti operativi A cura di: Adele di Carlo Si possono eseguire lavori di completamento o manutenzione durante la pendenza della sanatoria? Regole e limiti ...
29/10/2025 Bonus ristrutturazioni 2025 e residenti all’estero: Risposta n. 273/2025 dell'AdE, la detrazione resta al 36% A cura di: Stefania Manfrin La Risposta n. 273/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel 2025, il residente all’estero che ristruttura ...