Advertisement Advertisement



SCIA, CILA e lavori senza permessi verso una semplificazione totale, cosa potrebbe cambiare

Punto centrale della Riforma dell’Edilizia è semplificare SCIA, CILA ed edilizia libera: in cosa consiste la Riforma e quando potrebbe entrare in vigore.

A cura di:

SCIA, CILA e lavori senza permessi verso una semplificazione totale, cosa potrebbe cambiare

Lo scorso 4 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per avviare la Riforma dell’Edilizia, con il quale il governo intende semplificare diverse procedure.

Tra queste ci sono i titoli abilitativi come SCIA e CILA, nonché l’aggiornamento del regime dell’edilizia libera. La semplificazione sarà raggiunta grazie ad una intensa opera di digitalizzazione per cittadini ed imprese.

La Riforma, inoltre, interviene sulle regole di sicurezza e uniforma i procedimenti a livello nazionale, pur lasciando spazio a ulteriori semplificazioni regionali, ma le novità concrete saranno operative solo gradualmente, con piena attuazione prevista entro il 2027.

SCIA, CILA e edilizia libera: le possibili modifiche

La Riforma dell’Edilizia che sta prendendo forma si concentra soprattutto sul riordino dei regimi amministrativi edilizi e urbanistici; in particolare, intende stabilire nuovi criteri di proporzionalità in base alla tipologia di intervento.

Più avanti saranno chiarite con tutti i dettagli le categorie di intervento soggette alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) anche in alternativa al permesso di costruire, e all’edilizia libera, riservata ai lavori senza permessi specifici.

Per quest’ultima, si ricorda che il Decreto Legislativo n. 222/2016 aveva già avviato un primo riordino, con la pubblicazione di un Glossario contenente le opere per le quali non è richiesta la CILA.

Le novità della SCIA con il Decreto Salva Casa

Già in precedenza, la SCIA ha subito alcune modifiche con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Salva casa” (D.L. 69/2024). Adesso il cambio di destinazione d’uso è più semplice, con la SCIA come titolo principale per interventi senza opere o con opere minime.

Inoltre la SCIA in sanatoria prevede tempi certi di intervento comunale e formazione del silenzio-assenso, mentre i modelli unificati sono stati aggiornati con sezioni dedicate a tolleranze e regolarità. Invece, attraverso la SCIA speciale, si possono regolarizzare varianti edilizie antecedenti al 1977, pagando sanzioni specifiche.

La Super SCIA è stata ampliata, includendo interventi su volumetria e sagoma, con contributo di costruzione pari al Permesso di Costruire; sono previste semplificazioni per eventi fino a 2.000 partecipanti nel settore degli spettacoli dal vivo.

Le modifiche introdotte, che andranno a sommarsi alle novità della prossima Riforma dell’Edilizia, avranno lo scopo di velocizzare le pratiche edilizie e rendere più chiara la regolamentazione delle sanatorie, soprattutto per interventi di riqualificazione e cambi di destinazione d’uso.

Permessi di costruire

Tra le priorità della riforma vi è la certezza dei tempi per il rilascio dei titoli edilizi. Saranno definiti limiti temporali precisi e previsto il ricorso al silenzio-assenso, così da evitare ritardi ingiustificati.

La normativa vuole intervenire anche sui permessi in deroga agli strumenti urbanistici, come nel caso di interventi su edifici pubblici o opere di rigenerazione urbana. Le regole uniformi a livello nazionale garantiranno maggiore chiarezza, ma alle singole Regioni sarà lasciata la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni.

Digitalizzazione e sportello unico

Digitalizzazione e semplificazione burocratica sono altri due punti centrali della Riforma. Per perseguire questi obiettivi è prevista la creazione di uno “sportello unico digitale”, punto di accesso per privati e imprese per tutte le pratiche edilizie.

Non sarà necessario fornire documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, e si punta a raggiungere l’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Tra gli strumenti previsti vi sono l’anagrafe delle costruzioni e il fascicolo digitale dei lavori.

Termini più brevi per l’annullamento in autotutela

La legge n. 182/2025 ha ridotto a 6 mesi il periodo entro cui una Pubblica Amministrazione può annullare in autotutela un provvedimento illegittimo, cioè adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza.

Questo termine ha una storia complessa: introdotto come “termine ragionevole” dalla L. 15/2005, quantificato in 18 mesi dalla L. 124/2015, è stato poi ridotto a 12 mesi dal D.L. 77/2021 e ora a 6 mesi dalla L. 182/2025, restando comunque possibile superarlo in caso di false rappresentazioni o carenze di veridicità.

Quando si applicano i termini brevi e a quali titoli

L’annullamento in autotutela riguarda sia i titoli edilizi (come permessi di costruire, permessi in sanatoria, titoli formati con silenzio-assenso) sia SCIA e segnalazioni certificate di agibilità.
Tuttavia, superati i 6 mesi, permessi e SCIA possono essere annullati se risultano false dichiarazioni o violazioni penali accertate, senza necessità di ulteriori scadenze. I titolari di SCIA o permessi devono dichiarare la veridicità dei presupposti e dei requisiti di legge: eventuali dichiarazioni mendaci sono sanzionate secondo l’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Per quanto riguarda la SCIA, il Comune può esercitare legittimamente poteri inibitori oltre i 30 giorni, mantenendo la possibilità di intervento anche in caso di termini scaduti e falsità documentali.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento