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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo il Decreto del 21 gennaio “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 8 marzo il Decreto 21 gennaio 2021 che stabilisce, per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità perché i Comuni possano partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il decreto definisce inoltre le modalità di controllo che le risorse assegnate siano utilizzate e l’eventuale riassegnazione di quelle non utilizzate. Interventi ammissibili e limiti di spesa I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, capoluogo o meno di provincia o sede di città metropolitane, possono chiedere contributi fino a un massimo di 150 milioni di euro per il 2021, 250 milioni di euro per il 2022, 550 milioni di euro per il 2023 e il 2024 e 700 milioni di euro tutti gli anni dal 2025 al 2034. Più nel dettaglio i comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti possono richiedere contributi per uno o più interventi nel limite di 5.000.000 di euro, fino a 100.000 abitanti la cifra sale a 10.000.000 e nel caso di comuni con più di 100.001 abitanti, capoluoghi di provincia o sedi di città metropolitana si arriva a 20.000.000 di euro. Si possono richiedere finanziamenti per singoli o più interventi che interessino: la manutenzione e riqualificazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche, anche attraverso la demolizione di opere abusive il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la riqualificazione di immobili pubblici e la realizzazione di centri sociali, culturali e sportivi la mobilità sostenibile Il finanziamento oltre che per la realizzazione dell’opera può coprire anche le spese di progettazione esecutiva, purché nella domanda sia chiaramente indicato l’importo. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell’interno approverà e pubblicherà il modello di presentazione della domanda informatizzato che i Comuni dovranno utilizzare per richiedere i contributi. I comuni devono presentare le istanze per la concessione dei contributi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (entro il 4 giugno), le opere devono essere inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti e devono far parte dello strumento urbanistico comunale. Un successivo decreto del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definirà il contributo da attribuire a ogni comune. Nel caso in cui ci fossero troppe richieste rispetto alle risorse disponibili, verranno considerati prima i comuni con un valore più alto dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale. L’ente beneficiario dovrà affidare i lavori entro i termini stabiliti (tra i 15 e i 20 mesi a seconda dell’importo); il 30% del contributo sarà assegnato previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, il 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente e il 10% rimanente in seguito alla trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo. Finito questo primo triennio, per quelli successivi e per il biennio 2033-2034, se non sarà emanato un nuovo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, verranno applicate le medesime disposizioni di questo decreto. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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