Le riserve nell’esecuzione dei lavori pubblici

L’istituto della riserva consente all’appaltatore di potere avanzare precise richieste riguardanti fatti tecnici ed economici riguardanti l’esecuzione dei lavori in appalto. Tra le problematiche si citano:

– la consegna ritardata o parziale dei lavori
– la sospensione illegittima e la tardiva ripresa dei lavori
– le contestazioni in merito alla contabilità dei lavori
– la legittimità delle varianti in corso d’opera
– le proroghe e le penali
– l’andamento anomalo dei lavori
– lo scioglimento del contratto
– le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo

Con l’entrata in vigore del Regolamento n. 207/2010 l’istituto della riserva ha subito qualche modifica, in alcuni casi sostanziale, in quanto le nuove norme hanno recepito significativi orientamenti giurisprudenziali e arbitrali. Una innovazione importante per la trattazione non contenziosa delle riserve in corso d’opera è data dalla procedura di accordo bonario e dalla transazione. È stata trattata anche la problematica dell’arbitrato nel settore dei lavori pubblici alla luce delle nuove norme dell’art. 241 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e alle sottili differenze con le disposizioni del codice di procedura civile. Ai fini della loro ammissibilità occorre, però, tenere presente che le riserve dell’appaltatore concernenti l’esecuzione e la registrazione dei lavori sono atti a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione. La finalità delle riserve è anche quella di fornire alla stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa stanziata; il comma 1 dell’art. 240-bis del Codice stabilisce ora che l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.

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