L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo modello, coerente con il decreto anti-frodi, per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio In seguito alla pubblicazione del decreto anti-frodi in Gazzetta Ufficiale, resosi necessario per contrastare le truffe sulla fruizione degli incentivi e le detrazioni che interessano le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficientamento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni aggiornate per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Nell’intervista dello scorso week-end rilasciata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini a Lucia Annunziata nella trasmissione “Mezz’ora in più“, Ruffini ha detto che era necessario intervenire con urgenza, considerando che le operazioni fraudolente legate ai bonus edilizi ammontano a circa 950 milioni di euro. Il nuovo modello dispone in particolare alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 e a quello del 12 ottobre 2020 (aggiornato il 21 luglio 2021) e alle relative istruzioni e specifiche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione e inserisce la richiesta necessaria per tutti i bonus edilizi, in cui sia prevista l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, del “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”. Il soggetto che rilascia il visto di conformità è inoltre tenuto a verificare che “i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”. Tutte le comunicazioni vanno inviate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, nel caso di interventi sui condomini in alternativa possono essere inoltrate dall’amministratore del condominio, da un suo intermediario o da uno dei condòmini nei casi in cui non sia necessario nominare l’amministratore. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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