Degrado degli edifici: infiltrazioni d’acqua, cause, danni e soluzioni per la sicurezza strutturale 03/04/2026
L’Agenzia delle Entrate nella risposta 185 a un’istanza di interpello ha chiarito alcuni dubbi sull’accesso al Bonus facciate nel caso di rifacimento di balconi, terrazzi e per interventi su intonaco e ferri d’armaturaCon la risposta 185 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di un istante relativi al bonus facciate nel caso di lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi, compresi parapetto, sotto-balcone, pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica, oltre a interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie esterna e trattamento dei ferri dell’armatura. Il dubbio interpretativo è se la detrazione spettante sia del 90% o del 50% (commi 219, 220 e 221, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e se sia sufficiente dichiarare nella causale del bonifico per l’impresa esecutrice dei lavori, la dicitura: “per lavori di restauro facciata ai sensi dell’art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019“. Lo stesso istante è proprietario di altri immobili, uno rurale che necessita di lavori sulla pavimentazione del terrazzo e di tinteggiatura della relativa recinzione metallica. Secondo l’istante tutte le spese dovrebbero beneficiare del bonus facciate considerando che contribuiscono al recupero e restauro del prospetto esterno dell’edificio, posto che, perché il terrazzo possa usufruire della detrazione bisognerebbe equipararlo al balcone. Bonus facciate: quando è previsto? L’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione del 90% prevista dal Bonus Facciate interessa interventi volti al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovino in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. L’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina gli interventi ammessi, le modalità di fruizione della detrazione e le modalità applicative. Con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che gli interventi ammessi al Bonus Facciate riguardano la “struttura opaca verticale” della facciata, sono realizzati sui balconi, ornamenti e fregi e interessano sia il consolidamento che il rinnovo, la pulitura e tinteggiatura della superfici, compreso il rifacimento dell’intonaco e il trattamento dei ferri d’armatura. Rientrano anche gli interventi miglioramento dell’efficienza energetica. Sono invece escluse dal Bonus le spese per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio, tra cui “coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”. Sono inoltre esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne dell’edificio, a meno che non siano visibili dalla strada. Per quanto concerne i lavori sul balconi sempre la circolare 2/E del 2020 ricorda che detrazione spetta per “interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Rientrano inoltre i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata”. Per quanto riguarda la richiesta di equiparare ai fini della detrazione il terrazzo al balcone, considerando che svolgono la medesima funzione, l’Agenzia delle Entrate esclude questa possibilità perché il terrazzo svolge la medesima funzione del lastrico solare di copertura delle superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante, a va dunque considerato come “parete orizzontale”, che non ha diritto al bonus facciate. Infine relativamente al bonifico da compilare dai contribuenti, l’Agenzia ricorda che è necessario che sia presente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Banche, Poste Italiane e Istituti di pagamento applicano la ritenuta d’acconto dell’8 per cento (‘articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010). Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate ” possono essere fatti da un condomini delegato o dall’amministratore del condominio che fornisce i dati del fabbricato e i vari adempimenti per usufruire delle detrazioni. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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