Bonus edilizi, quando i crediti presenti nel cassetto fiscale si possono cedere

Il blocco della cessione dei crediti fiscali vige solo per quelli generati ex novo. Quando sono già passati di mano possono essere ulteriormente ceduti.

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Bonus edilizi, quando i crediti presenti nel cassetto fiscale si possono cedere

I bonus edilizi, nel corso degli ultimi anni, sono stati oggetto di revisioni e aggiustamenti, soprattutto dal punto di vista normativo. Le novità più importanti, che hanno impattato su queste agevolazioni, sono stati gli aggiornamenti e le strette, diventate sempre più severe.

A finire nell’incessante vortice delle novità normative è uno degli strumenti collegati ai bonus edilizi che i contribuenti hanno utilizzato di più: la cessione del credito, che nel corso degli anni ha permesso di trasformare la detrazione fiscale, che arriverà dilazionata nel tempo con la dichiarazione dei redditi, in liquidità immediata.

Uno degli ultimi interventi legislativi effettuati in questo senso – attraverso il Decreto Legge n. 39/2024 – ha sostanzialmente bloccato questa opzione, innescando una fase di incertezza e preoccupazione da parte di contribuenti ed imprese del settore. A fronte di questa situazione, sorge una domanda: i crediti fiscali scaturiti dai bonus edilizi, quando sono già presenti nel cassetto fiscale, possono essere ceduti?

A dipanare la matassa ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito una serie di indicazioni molto importanti. Ma soprattutto ha introdotto una netta distinzione tra chi fosse il titolare originario del bonus e i soggetti che lo hanno acquistato da un terzo soggetto.

Bonus edilizi, cosa prevede lo stop alla cessione dei crediti

Per riuscire a comprendere meglio in quale modo debbano muoversi i contribuenti è necessario dare uno sguardo al Decreto Blocca Cessioni – o più correttamente al Decreto Legge n. 39/2024 -, il quale, a partire dal 29 maggio 2024, ha introdotto una regola molto restrittiva a cui i contribuenti devono sottostare.

Bonus edilizi, cosa prevede lo stop alla cessione dei crediti

In sintesi è stato introdotto un blocco rivolto, in via principale, ai beneficiari originari delle detrazioni: i committenti dei lavori edilizi. La nuove norme prevedono che, per le spese che hanno sostenuto, questi soggetti non possano più optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alle rate di detrazione residue di cui non hanno fruito con la presentazione del Modello 730 o del Modello Redditi Pf.

Volendo essere un po’ più espliciti, la nuova norma ha definitivamente cassato la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura per i nuovi interventi e per le rate future dei lavori che si fossero già conclusi.

Il legislatore ha preso questa decisione per un motivo ben preciso: bloccare un sistema che fino ad oggi ha generato un ingente costo per l’Erario. Il blocco, però, agisce a monte, con lo scopo di evitare che nuove detrazioni fiscali si trasformino in ulteriori crediti d’imposta pronti a circolare.

Crediti fiscali già acquisiti: non sono interessati dal blocco

Con la risposta all’interpello n. 240 del 15 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una netta distinzione tra il beneficiario originario e il cessionario. Questo ultimo è, in altre parole, un soggetto che ha acquistato il credito d’imposta da un altro soggetto: è, quindi, una banca, un’impresa o un qualsiasi altro professionista. Stiamo parlando, quindi, di un credito d’imposta che è stato generato nel passato ed è uscito dalla sfera del committente i lavori. Successivamente è stato registrato nel cassetto fiscale del nuovo titolare.

Il blocco non vige su queste tipologie di crediti. Il divieto, infatti, va ad impattare esclusivamente sui titolari della detrazione che possono esercitare l’opzione della detrazione: non incide in alcun modo sulla successiva circolazione dei crediti, che in un modo o nell’altro sono già entrati nel sistema.

Volendo sintetizzare al massimo, quindi, nel momento in cui un qualsiasi soggetto risulti essere titolare di un credito d’imposta derivante da dei bonus edilizi – acquistati in precedenza – ha la possibilità di vederli senza problemi. Purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. I crediti già esistenti possono continuare a circolare, garantendo una certa fluidità al mercato, che, in caso contrario, rimarrebbe completamente paralizzato.

Un credito edilizio può essere utilizzato per un pagamento?

Quando nel cassetto fiscale dovessero essere già presenti dei crediti, si aprono delle opportunità interessanti. L’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio pratico di come possano essere utilizzati: una società edile ha realizzato una serie di lavori e come pagamento ha praticato lo sconto in fattura ai clienti. Al momento la società, quindi, ha nel proprio cassetto fiscale il credito d’imposta che le è stato ceduto.

La società, successivamente, deve pagare la parcella di uno studio ingegneristico, che ha progettato e diretto i lavori. Invece di effettuare il classico pagamento in denaro attraverso un bonifico, la società può cedere allo studio professionale parte dei crediti fiscali in suo possesso: lo studio, a questo punto, potrà utilizzare il credito per pagare le proprie imposte e i contributi. O, in alternativa, lo può cedere a terzi.

I crediti ricevuti come pagamento vengono tassati

Quando vengono effettuate queste operazione è importante ricordarsi dei risvolti fiscali: ricevere un credito d’imposta come forme di pagamento per un servizio reso, non è un passaggio neutro per quanto riguarda le tasse.

Con la risposta all’interpello 171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il valore nominale del credito acquisito costituisce, a tutti gli effetti, un provento percepito all’interno della propria attività lavorativa.

Concorre, in altre parole, alla formazione del reddito imponibile e come tale è soggetto a tassazione.

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