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Indice degli argomenti: Superbonus 110%: la colonnina di ricarica Colonnina di ricarica non accessibile al pubblico L’Agenzia delle Entrate si occupa dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%. Attraverso la risposta n. 585 del 9 dicembre 2022, l’AdE prende ufficialmente posizione su un intervento trainato dalle altre opere di ristrutturazione, effettuate sfruttando le agevolazioni previste proprio dal Superbonus 110%: la colonnina di ricarica in un posto auto condominiale, che è delimitato da una barriera amovibile. Un contribuente aveva presentato una domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di essere il proprietario di un’unità immobiliare, che fa parte di un condominio, nel quale l’assemblea ha deliberato di effettuare un miglioramento energetico dell’edificio. I lavori comprendono l’isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali ed inclinate e coprono il 25% della superficie disperdente lorda totale. Questo, in estrema sintesi, è il cosiddetto intervento trainante, per il quale il condominio ha l’intenzione di usufruire del Superbonus previsto dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020. Anche conosciuto come Decreto Rilancio. Superbonus 110%: la colonnina di ricarica Gli interventi rientrano a pieno tra quelli per i quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus. L’istante aggiunge che ha intenzione di effettuare, quale intervento trainato, l’installazione di una colonnina di ricarica destinata ai veicoli elettrici, che verrà collocata nel posto auto di proprietà. Questo, ovviamente, è posto al piano terreno dell’edificio condominiale: costituisce, comunque, una pertinenza diretta dell’alloggio, il quale fruisce direttamente del Superbonus. Il richiedente chiarisce che il suddetto posto auto è collocato direttamente all’interno della sagoma del condominio ed è collocato tra due colonne portanti dello stesso. Il posto auto, inoltre, risulta essere coperto nella parte superiore, ma aperto in quella anteriore, che costituisce a tutti gli effetti l’ingresso. È chiuso nella parte posteriore da un muro. In un certo senso è possibile affermare che il posto auto è idealmente delimitato nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il muro del condominio. Il suddetto posto auto, inoltre, è delimitato da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto. Nella propria istanza, il contribuente ricorda che per accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, l’articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio si riferisce chiaramente all’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, il quale è stato convertito, pur con alcune modificazioni, dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, che prevede che per poter accedere alle eventuali agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica “devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. Colonnina di ricarica non accessibile al pubblico Le disposizioni di legge, che abbiamo citato nel paragrafo precedente, sono importanti, perché determinano che una colonnina non è accessibile al pubblico nei seguenti casi: il punto di ricarica viene installato all’interno di un edificio residenziale privato o, in alternativa, in una pertinenza di un edificio residenziale privato. L’accesso deve essere riservato esclusivamente ai residenti nel condominio; il punto di ricarica deve necessariamente essere destinato alla ricarica dei veicoli che fanno capo ai residenti o a chi lavora all’interno della stessa entità. Deve essere, inoltre, installato all’interno di una recinzione dipendente dalla stessa entità; il punto di ricarica deve necessariamente essere installato all’interno di un’officina, che non sia accessibile al pubblico. Fatte queste premesse, il contribuente ha espressamente richiesto se i requisiti di non accessibilità al pubblico del suddetto punto di ricarica siano sufficienti per poter accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%. Il dubbio, comunque, sorgeva per un semplice motivo: il suddetto posto auto aveva dei sufficienti ostacoli al libero accesso del pubblico e quindi poteva essere considerato come un’esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare? La risposta dell’Ade sul superbonus L’interpello del contribuente ha permesso all’Agenzia delle Entrate di chiarire in quali casi spettino le agevolazioni legate al Superbonus, nel momento in cui si installa una colonnina di ricarica per le auto elettriche. L’Ade ha richiamato direttamente il comma 8 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e l’articolo 16 ter del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, nei quali viene specificato che, ai fini dell’accesso al superbonus, è necessario che le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, siano installate n luoghi non accessibili al pubblico. L’ente ha inoltre chiarito che, nel caso preso in esame, la colonnina di ricarica è installata nel posto auto del contribuente e che, quindi, soddisfa a pieno la condizione di punto di ricarica non accessibile al pubblico. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento