Tolleranze costruttive dopo il Salva Casa: dove finiscono gli scostamenti e iniziano gli abusi? 26/02/2026
Indice degli argomenti Toggle Quando scatta l’obbligo e come funziona il transitorioPraticabilità tecnologica e prevalenza del modello: cosa cambia davveroManutenzioni e interventi sull’esistente: quando l’obbligo si ridimensionaOrganizzazione e strumenti: atto di organizzazione, ruoli e ACDatRuoli e responsabilità: chi presidia processi e datiACDat e sicurezza: cloud sì, ma qualificato e governatoGara ed esecuzione: capitolato informativo, oGI e pGI come “spina dorsale” contrattualeInteroperabilità e formati aperti: IFC, BCF e IDS per evitare dipendenze tecnologicheFAQ sulla gestione informativa digitale negli appalti pubbliciQuando è obbligatoria la gestione informativa digitale negli appalti?Cosa significa “praticabilità tecnologica” nelle Linee Guida?Cos’è l’ACDat e quali requisiti deve garantire?In gara posso chiedere un software specifico? Con le Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (MIT, 20 febbraio 2026), la digitalizzazione dei contratti pubblici entra nella sua fase più “operativa”: non si tratta solo di modellazione informativa in senso stretto, ma di governo dei dati e delle responsabilità lungo l’intero ciclo di vita, dalla programmazione alla progettazione, dall’esecuzione fino alla consegna e alla gestione. Il documento si innesta sul quadro del d.lgs. 36/2023 e sulle modifiche del Correttivo (d.lgs. 209/2024), chiarendo perimetro e condizioni della gestione informativa digitale (GID) prevista dall’art. 43: in altre parole, “BIM” nella sua accezione contrattuale, misurabile e verificabile. L’idea di fondo è coerente con l’impostazione del Codice: se l’obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile (tempi, qualità, controllo), la gestione informativa non può essere un allegato accessorio, ma un processo governato, con ruoli, regole e strumenti adeguati. Quando scatta l’obbligo e come funziona il transitorio Dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale per: nuove costruzioni e interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro; interventi su beni culturali (edifici ex art. 10, c.1, d.lgs. 42/2004), con soglia agganciata alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del Codice dei contratti. Il Correttivo ha introdotto un regime transitorio (art. 225-bis) che tutela la coerenza dei procedimenti già avviati: in sintesi, alcune procedure “in corso” al 31 dicembre 2024 possono proseguire senza imporre a posteriori un cambio di metodo. Le Linee Guida traducono questa logica in condizioni verificabili: per interventi sopra soglia art. 14, l’esclusione dall’obbligo può valere se gli atti di programmazione risultano avviati e il DOCFAP risulta redatto entro il 31/12/2024; per interventi >2 milioni e sotto soglia art. 14, l’esclusione può valere se entro il 31/12/2024 è stato pubblicato il bando/avviso, oppure inviati gli inviti (procedure senza bando), oppure affidata la progettazione. Tabella di sintesi: obbligo, transitorio e presidi richiesti Scenario Obbligo GID Transitorio (225-bis): quando può non applicarsi Presidi minimi che la SA deve pianificare Nuove opere e interventi su esistenti Dal 1/1/2025 se costo presunto lavori > 2 milioni € Se bando/avviso pubblicato o inviti inviati o progettazione affidata entro 31/12/2024 Atto di organizzazione, piano formazione, ACDat/CDE, regole su formati aperti e verifiche Interventi su edifici vincolati (beni culturali) Dal 1/1/2025 se importo ≥ soglia art. 14 Se programmazione avviata e DOCFAP redatto entro 31/12/2024 Governance e requisiti informativi calibrati (proporzionalità), ACDat e tracciabilità Manutenzione ordinaria/straordinaria In via generale esclusa, salvo specifiche condizioni N/A (dipende dalla natura dell’intervento e dalla storia informativa dell’opera) Valutazione motivata: continuità informativa se opere precedenti gestite in GID Praticabilità tecnologica e prevalenza del modello: cosa cambia davvero Un chiarimento che incide direttamente su progettisti, imprese e RUP è il principio di praticabilità tecnologica: la GID non è un automatismo che “obbliga a modellare tutto”, ma un metodo da applicare in modo coerente con l’intervento, con obiettivi informativi chiari e verifiche possibili. In concreto, la stazione appaltante deve definire quali contenuti informativi sono necessari (e perché), mentre l’affidatario deve motivare nel piano di gestione informativa come li produce e li mantiene. Dentro questo perimetro si colloca anche la regola sulla prevalenza: con l’obbligatorietà a regime, in caso di incoerenza tra modello informativo ed elaborati bidimensionali, la prevalenza si sposta verso il modello informativo, ma non “senza limiti”: opera nei confini del praticabile tecnologicamente e di quanto definito contrattualmente nei requisiti e nella strategia di modellazione. Questo passaggio è particolarmente rilevante perché riduce le ambiguità tipiche dei set documentali “misti” e spinge verso una gestione più disciplinata delle varianti e degli aggiornamenti informativi. Manutenzioni e interventi sull’esistente: quando l’obbligo si ridimensiona Le Linee Guida richiamano le definizioni del d.P.R. 380/2001 (art. 3) per orientare l’interpretazione degli interventi edilizi e propongono un approccio analogo per le infrastrutture. Nella pratica, per manutenzioni che non comportano trasformazioni sostanziali, imporre una gestione informativa “pesante” può risultare sproporzionato. Tuttavia, viene evidenziata una condizione che può cambiare la lettura: se l’opera o parti dell’opera sono state precedentemente gestite con GID, ha senso mantenere la continuità informativa per evitare “buchi” nella storia digitale dell’asset. Organizzazione e strumenti: atto di organizzazione, ruoli e ACDat Le Linee Guida insistono su un punto: la GID funziona se la stazione appaltante si dota di un set minimo di presidi, graduati per complessità e dimensione dell’ente. Questo significa mettere in fila tre elementi: atto di organizzazione, piano di formazione e piano di acquisizione/gestione degli strumenti (con ACDat sempre al centro). Ruoli e responsabilità: chi presidia processi e dati Il documento individua tre figure con compiti distinti (che non sostituiscono le responsabilità “codicistiche” del RUP e delle direzioni tecniche, ma le supportano): gestore dei processi digitali (BIM manager): standard, procedure, requisiti informativi, impostazione delle verifiche e allineamento organizzativo; gestore dell’ACDat (CDE manager): configurazione dell’ambiente, accessi, workflow, tracciabilità, conservazione e presidio tecnico-operativo della piattaforma/servizi; coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator): presidio della commessa, gestione consegne e non conformità informative, coordinamento dei modelli e supporto al RUP sul procedimento. ACDat e sicurezza: cloud sì, ma qualificato e governato L’Ambiente di condivisione dei dati (ACDat/CDE) viene definito come un ecosistema digitale interoperabile che gestisce stati informativi, revisioni, validazioni e archiviazione, garantendo tracciabilità delle responsabilità e coerenza tra i diversi contenitori informativi. Non è un “repository”, ma un’infrastruttura di processo. Se l’ACDat è in cloud, le Linee Guida richiamano la necessità di rispettare il Regolamento Cloud per la PA e i requisiti di qualificazione e sicurezza (ACN), con livelli coerenti alla criticità dei dati e dei servizi erogati. Nella pratica, questo significa che aspetti come gestione degli accessi, tracciabilità, conservazione, continuità operativa e misure di protezione non sono dettagli IT, ma componenti del presidio amministrativo del processo digitale. Gara ed esecuzione: capitolato informativo, oGI e pGI come “spina dorsale” contrattuale Per essere efficace, la gestione informativa deve entrare nella struttura della gara. Le Linee Guida ricostruiscono il flusso documentale che rende verificabile l’obbligo: il capitolato informativo (CI) è il documento con cui la stazione appaltante definisce requisiti informativi, usi, criteri di consegna, livelli informativi attesi, regole di interoperabilità e formati; l’offerta di gestione informativa (oGI) è la risposta dell’operatore economico su come intende soddisfare quei requisiti (tema particolarmente rilevante nelle procedure OEPV, perché consente di valutare qualità e robustezza del processo proposto); il piano di gestione informativa (pGI) traduce l’impegno in piano operativo, definendo ruoli, flussi, pianificazione delle consegne, controlli e gestione delle non conformità informative. Un dettaglio operativo da non trascurare: in caso di avvio in urgenza, è prevista la possibilità di richiedere il pGI prima della stipula, così da non “partire al buio” sul governo informativo della commessa. Interoperabilità e formati aperti: IFC, BCF e IDS per evitare dipendenze tecnologiche La neutralità tecnologica è un cardine: non è consentito imporre un software specifico e la gestione informativa deve poggiare su formati aperti e non proprietari. Per questo le Linee Guida richiamano: IFC (UNI EN ISO 16739-1) per lo scambio dei modelli informativi; BCF per la gestione collaborativa delle issue (clash, richieste, non conformità); IDS (XML) per specificare e verificare requisiti informativi in modo controllabile e, dove possibile, automatizzabile. FAQ sulla gestione informativa digitale negli appalti pubblici Quando è obbligatoria la gestione informativa digitale negli appalti? Dal 1° gennaio 2025 per nuove opere e interventi su esistenti con costo presunto dei lavori > 2 milioni di euro; per beni culturali la soglia è collegata all’art. 14. Le gare avviate prima del 2025 devono “convertirsi” al BIM/GID? Le Linee Guida chiariscono il transitorio (art. 225-bis): se ricorrono le condizioni (bando/inviti/progettazione affidata entro 31/12/2024, o DOCFAP per sopra soglia), l’obbligo non si applica come imposizione sopravvenuta al procedimento già avviato. Cosa significa “praticabilità tecnologica” nelle Linee Guida? Significa che l’applicazione della gestione informativa deve essere proporzionata all’intervento: requisiti e contenuti informativi vanno selezionati e motivati, e la prevalenza del modello opera nei limiti di quanto è tecnicamente e contrattualmente praticabile. Cos’è l’ACDat e quali requisiti deve garantire? È l’ambiente di condivisione dei dati (CDE) che governa consegne, revisioni, validazioni, tracciabilità e archiviazione dei contenuti informativi, come ecosistema digitale interoperabile. In gara posso chiedere un software specifico? No: lo scambio deve basarsi su formati aperti e standard; i riferimenti principali sono IFC per i modelli e, per la collaborazione/controllo, BCF e IDS. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
24/02/2026 Chiudere una loggia con delle vetrate: quando serve il permesso per costruire A cura di: Pierpaolo Molinengo La chiusura di una loggia con delle Vepa non è edilizia libera nel momento in cui ...
18/02/2026 Agevolazioni prima casa, ecco quando si possono applicare su due differenti immobili A cura di: Pierpaolo Molinengo Quando è possibile applicare le agevolazioni prima casa su due differenti immobili? Se si accorporano due ...
10/02/2026 Canne fumarie in amianto altrui, quando si può imporne la rimozione A cura di: Pierpaolo Molinengo Si può pretendere legalmente la rimozione delle canne fumarie in amianto quando il materiale è friabile ...
06/02/2026 Niente sanatorie edilizie e rottamazione: cosa ha deciso il governo sul decreto Milleproroghe A cura di: Adele di Carlo Il decreto Milleproroghe chiude al condono edilizio e all’ampliamento della rottamazione quater. Inammissibili gli emendamenti della ...
04/02/2026 Impermeabilizzazione lastrico ad uso esclusivo, come si suddividono i costi A cura di: Pierpaolo Molinengo Sono diverse le casistiche che si vengono a configurare quando si deve gestire la ripartizione delle ...
29/01/2026 Edificio andato in rovina: degli eventuali danni rispondono il nudo proprietario e l’usufruttuario A cura di: Pierpaolo Molinengo Il nudo proprietario non è esentato dal pagamento dei danni per un immobile in rovina solo ...
21/01/2026 Bonus barriere architettoniche, la detrazione si può trasferire agli eredi? A cura di: Adele di Carlo Le regole dell’Agenzia delle Entrate sul trasferimento del Bonus barriere architettoniche agli eredi. Cosa succede in ...
20/01/2026 Vizi costruttivi ed errori progettuali, l’acquirente ha sempre diritto al risarcimento A cura di: Pierpaolo Molinengo Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha introdotto dei confini precisi tra i vizi ...
16/01/2026 Aree idonee e agrivoltaico: cosa cambia dopo la conversione in legge del DL 175/2025 A cura di: Adele di Carlo La legge di conversione DL 175/2025 modifica la disciplina sulle aree idonee per le rinnovabili, con ...
15/01/2026 UNI 11998:2025: nuova norma tecnica per i sistemi vetrati amovibili - VEPA La UNI 11998:2025 definisce requisiti e prestazioni dei sistemi vetrati amovibili (VEPA) tra tecnica, sicurezza e ...