Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 settembre 2025, che modifica e integra l’Allegato 1 del DM 5 agosto 2024 sui criteri ambientali minimi (CAM) per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture stradali. Il CAM Strade, operativo dal 21 dicembre 2024, attua il Piano nazionale per gli appalti verdi e i criteri di sostenibilità previsti dal Codice dei contratti pubblici. Con le nuove modifiche, l’obiettivo è correggere errori materiali e rendere più coerenti e applicabili i requisiti già introdotti, anche alla luce del confronto con esperti e operatori del settore. Obiettivi e responsabilità del progettista I CAM Strade si inseriscono nel percorso nazionale di transizione verso infrastrutture più sostenibili, inclusive e resilienti. Entro il 2030 dovranno contribuire all’ammodernamento delle reti stradali, alla riduzione dei danni economici e sociali causati dalle calamità naturali e alla creazione di comunità sostenibili, garantendo accesso equo e sicurezza. Con il DM 11 settembre 2025 le responsabilità ambientali sono anticipate: i requisiti, che prima andavano approfonditi in fase di progettazione esecutiva, devono ora essere integrati già nel progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Questa scelta rafforza il ruolo del progettista, chiamato a elaborare una relazione CAM che descriva le soluzioni adottate, le specifiche dei materiali, le prestazioni attese e, laddove necessario, i riferimenti normativi che giustifichino l’applicazione parziale o la non applicabilità di alcuni criteri. La norma elimina la possibilità di ricorrere a deroghe generiche da parte del progettista o della stazione appaltante, come nel caso di prodotti non previsti dal progetto o di particolari condizioni del sito. Le stazioni appaltanti, inoltre, devono garantire che progettazione e direzione lavori siano affidate a soggetti qualificati e multidisciplinari, con competenze certificate in materia di sostenibilità e protocolli energetico-ambientali. Materiali, pavimentazioni e cantieri: le novità più rilevanti Tra le modifiche spicca una maggiore flessibilità nell’applicazione dell’Indice di Riflessione Solare (SRI). Il requisito non è più previsto per le nuove strade urbane di tipo F-bis e, per le pavimentazioni in pietra naturale di origine italiana, viene introdotta un’esenzione totale. Rimane invece l’obbligo per altre tipologie di pavimentazioni, ma con parametri rivisti in funzione del contesto. Per le pavimentazioni in galleria non si applica invece il criterio sulle emissioni acustiche. Importanti novità riguardano i materiali e la circolarità. Le certificazioni non sono richieste per i materiali destinati alla formazione del corpo stradale e per le miscele realizzate direttamente in loco. Per calcestruzzi e prefabbricati è stata introdotta una disposizione transitoria di 36 mesi: durante questo periodo le certificazioni possono riportare solo il valore percentuale totale di riciclato, senza la specifica delle singole frazioni. Per i materiali destinati a rinterri e riempimenti è stata introdotta una verifica semplificata: se derivano da un processo End of Waste con contenuto di riciclato pari al 100%, è sufficiente la dichiarazione del fabbricante accompagnata dalla documentazione autorizzativa. Il criterio di circolarità dei prodotti è stato aggiornato con una riduzione della percentuale minima di riciclato dal 50 al 20 per cento, ampliando le possibilità operative per progettisti e imprese. Sul fronte dei cantieri, sono state aggiornate le modalità di gestione degli impianti di conglomerato bituminoso. Il decreto promuove l’utilizzo di combustibili a minore impatto come biometano, bioGPL, idrogeno e HVO, l’adozione di impianti fotovoltaici e una gestione più rigorosa di fumi e polveri. Per oli e grassi lubrificanti non contemplati dalle tabelle è obbligatorio un contenuto minimo del 30% di base rigenerata. Dal punto di vista procedurale, le disposizioni del decreto si applicano anche ai procedimenti in corso, con termini congrui concessi agli operatori per adeguarsi. Sono previste deroghe limitate, legate a progetti non soggetti al DM 5 agosto 2024, purché i bandi siano pubblicati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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