Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti: Contratti edilizia: quando entra in vigore l’obbligo Cosa succede quando ci sono più imprese Quali bonus richiedono l’indicazione del contratto edilizio Quali sono le regole da rispettare nella compilazione di una fattura per accedere ai bonus edilizi? Ma soprattutto, per quali soggetti scatta l’obbligo di indicare in fattura i contratti dell’edilizia per i lavori privati, che superano i 70.000 euro? Cerchiamo di capire come devono essere compilate correttamente le fatture per permettere di accedere alle agevolazioni previste dal Governo. Nel momento in cui un soggetto privato commissiona o appalta dei lavori di edilizi, per i quali è intenzionato ad usufruire delle detrazioni previste dalla normativa, deve assicurarsi che le imprese realizzatrici applichino ai propri dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: ccnl edilizia industria PMI, che è stato sottoscritto direttamente da Confapi Aniem e sindacati di settore, ccnl edilizia artigianato, che stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e dai sindacati; ccnl edilizia industria e cooperative, che è stato sottoscritto direttamente da Ance, Alleanza delle cooperative e dalle organizzazioni sindacali. Per riuscire ad accedere correttamente ai bonus edilizi, i soggetti privati devono obbligatoriamente verificare che la sottoscrizione di uno o più dei precedenti contratti venga indicata direttamente in fattura. È importante ricordate che, nel caso in cui l’appalto sia relativo a dei lavori pubblici, l’obbligo di indicazione in fattura del contratto nazionale si applica, indipendentemente, dal valore complessivo delle opere svolte. Contratti edilizia: quando entra in vigore l’obbligo Cerchiamo di comprendere nel dettaglio quando è necessario indicare direttamente in fattura i contratti dell’edilizia sottoscritti. A prevedere questo adempimento è stato direttamente l’articolo 4 del Decreto Legge 13 del 2022, conosciuto anche come Decreto Antifrodi. Questa particolare norma è entrata in vigore il 27 maggio 2022 per i lavori di edilizia privata, che sono stati avviati successivamente a questa data. Quindi per tutte le opere che hanno preso il via il 28 maggio 2022. Questo obbligo si applica alle imprese che eseguono dei lavori edili, il cui importo complessivo sia superiore a 70.000 euro. L’importo si riferisce al valore complessivo dei lavori eseguiti: devono essere prese in considerazione anche le opere non murarie, come ad esempio i serramenti e l’impiantistica. Questo è quanto emerge dalle informazioni rilasciate attraverso le FAQ dalle varie casse edili. La norma, che abbiamo appena citato, si riferisce direttamente alle opere edili elencate all’interno dell’allegato X al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale prescrive che “il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori“. Cosa succede quando ci sono più imprese Nel caso in cui all’interno dello stesso cantiere siano presenti più ditte, che eseguono i lavori edili, tutte sono sottoposte all’obbligo dell’applicazione del contratto e alla successiva indicazioni all’interno della fattura. Le ditte che sono responsabili esclusivamente della realizzazione degli impianti, non sono tenute a rispettare questo obbligo. L’impresa principale, nel caso in cui non sia edile, ma ha provveduto a subappaltare ad un’altra impresa le opere murarie, dovrà indicare in fattura il contratto edile adottato, per quella parte di lavori. La Commissione Nazionale Casse Edili, all’interno di una FAQ, ha specificatamente spiegato che anche nel caso in cui si provveda al montaggio dei serramenti da parte di un’impresa edile affidataria, il lavoro viene assorbito nell’ambito dei lavori edili. A questo punto è necessario indicare in fattura quale contratto edile è stato applicato. Non sono soggetti a questo obbligo i professionisti – gli architetti, gli ingegneri ed i periti -, perché forniscono dei servizi, non delle opere. L’obbligo di indicare il contratto edilizio in fattura coinvolge anche alcuni soggetti che non hanno dipendenti, come ad esempio: artigiani; imprenditori individuali; società con soli soci prestatori di lavoro. Quali bonus richiedono l’indicazione del contratto edilizio L’obbligo di indicare il contratto edilizio direttamente in fattura si applica per: superbonus; bonus facciate; bonus per abbattimento barriere architettoniche. Nel caso in cui si vogliano richiedere gli altri bonus ristrutturazioni ordinari, compresi bonus mobili e bonus verde, l’indicazione del contratto edilizio applicato serve solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Non è obbligato ad adempiere a questo obbligo chi decide di detrarre direttamente il credito fiscale. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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