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A cura di:La Redazione Indice degli argomenti Toggle Superbonus 110% nelle zone terremotate, come averlo fino al 2025Superbonus 110% zone terremotate, serve “l’inagibilità”Che succede al Superbonus 110% nelle zone non colpite dal terremotoIn quali casi resta l’aliquota del 110%? Introdotto nel 2020, il Superbonus 110% non è stato prorogato nel 2024. L’ingente spesa pubblica ha spinto il governo a restringere la misura nell’ultimo biennio, fino allo stop “quasi definitivo”. Nel nuovo anno la percentuale agevolabile scende al 70% mentre per il 2025 si abbassa ancora fino al 65%. Tuttavia, nonostante il mancato rinnovo, ci sono alcune ipotesi in cui è ancora possibile usufruire dell’agevolazione nella misura del 110%. In particolare ciò è possibile per i lavori su edifici e abitazioni colpiti da eventi sismici, per i quali non valgono le limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio. Di conseguenza il Superbonus 110% continua a essere una via percorribile nelle zone terremotate. Ecco con quali requisiti e le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito. Superbonus 110% nelle zone terremotate, come averlo fino al 2025 Come anticipato, il “taglio” del Superbonus non si applica indistintamente a tutti gli edifici presenti sul territorio. L’aliquota resta al 110% fino al 31 dicembre 2025 nelle aree terremotate; limitatamente a queste zone, quindi, rimane la possibilità di avere la detrazione Irpef, lo sconto in fattura o la cessione del credito per altri due anni. Ciò perché, nonostante quanto previsto dal governo, la riduzione al 70% e, successivamente, al 65% non trova applicazione in quelle zone che sono state colpite da eventi sismici, dove sono necessari lavori di messa in sicurezza e ricostruzione. Inoltre in queste aree resta valida per i contribuenti la possibilità di scegliere tra le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per i lavori iniziati successivamente al 16 febbraio 2023. Quindi coloro che eseguiranno interventi di ricostruzione post sismica nel biennio 2024-2025 su edifici danneggiati o resi inagibili, continueranno a beneficiare della maxi agevolazione del 110%. Il requisito fondamentale per ottenere il Superbonus è che il Comune nel quale l’immobile è ubicato abbia dichiarato lo “Stato di emergenza” a far data dal 1° Aprile 2009. L’agevolazione riguarda soltanto la parte di spesa eccedente gli importi già coperti dai contributi per la ricostruzione post sismica. Superbonus 110% zone terremotate, serve “l’inagibilità” Chiarito che nelle zone terremotate rimane fino al 2025 la possibilità di usufruire del Superbonus 110%, recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare alcune condizioni. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un condomino danneggiato dal sisma del 2009 e, successivamente, reso agibile grazie ai contributi previsti per la ricostruzione. Il condominio in questione ha chiesto se fosse possibile ottenere il Superbonus nella misura del 110% per portare a termine interventi mirati all’efficientamento energetico. L’AdE (risposta n. 4/2024) ha risolto il quesito negando questa possibilità perché l’edificio in questione non soddisfa il requisito dell’inagibilità. Il senso della norma, infatti, è quello di prolungare i benefici del Superbonus al 110% solo ed esclusivamente per lavori di efficientamento energetico su edifici dichiarati inagibili. Di conseguenza, visto che il condominio in questione è stato ormai dichiarato “agibile”, ha perso la possibilità di ottenere la maxi agevolazione. Tuttavia potrà ancora richiedere il Superbonus nella misura ridotta del 70%. Che succede al Superbonus 110% nelle zone non colpite dal terremoto Il 2024 segna diverse novità per quanto riguarda il Superbonus. Ai cantieri avviati viene riconosciuto il credito d’imposta per lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Mentre per i lavori ancora da eseguire, l’aliquota passa al 70% dal 1° gennaio 2024. Altra novità riguarda l’introduzione di una forma di tutela per le famiglie a basso reddito per consentire la consultazione dei lavori. Nel caso in cui l’avanzamento dei lavori abbia raggiunto almeno il 60% alla data del 31 dicembre 2023, i contribuenti con reddito massimo dichiarato di 15.000 euro possono chiedere un contributo statale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. In quali casi resta l’aliquota del 110%? Ricapitolando, il Superbonus resta nella misura massima del 110% in una serie limitata di casi: per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomini e dalle persone fisiche in riferimento a interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Invece per le spese sostenute nel corso del 2023 l’aliquota passa dal 90%, al 70% per quelle sostenute nell’arco del 2024 e al 65% per quelle relative al 2025 per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per interventi su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a patto che lo stato di avanzamento dei lavori abbia raggiunto almeno il 30% dell’intervento complessivo. La detrazione scende al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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