Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo La patente edilizia non deve essere adottata solo all’interno dei cantieri, ma anche quando viene effettuata della manutenzione nelle aree verdi o, in alcuni casi, all’interno dei cantieri navali. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, nelle recenti Faq, ha confermato l’adozione di questo strumento anche per gli archeologi. Quelli su cui ci siamo soffermati sono solo alcuni degli esempi nei quali la patente edilizia viene adottata. Introdotta con il Decreto Legge 19/2024 – attraverso il quale è stato modificato l’articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) -, lo strumento è diventato obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2024: ne devono essere in possesso imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno di cantieri mobili e temporanei. La patente edilizia viene rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Patente edilizia, i soggetti obbligati a possederla L’obbligo di adottare la patente edilizia non coinvolge unicamente le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile. Deve essere adottata da qualsiasi soggetto – indipendentemente dal settore nel quale operi – nel momento in cui sono attivi in cantieri nei quali si eseguono dei lavori edili e opere di ingegneria civile. A precisare questa particolarità della patente edilizia è la circolare 4/2024, la quale sottolinea espressamente che da questo obbligo sono esclusi i seguenti professionisti: gli operatori che stiano svolgendo unicamente delle attività intellettuali; le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa almeno di categoria III, previsto dall’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023. La normativa, sostanzialmente, ha lasciato aperti molti dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli operatori dei settori affini o che, in qualche modo, sono collaterali all’edilizia. Questo è il motivo per il quale sono arrivate molte richieste di chiarimento su casi particolari, alle cui domande l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto esplicitamente. Imprese addette alla manutenzione agraria, forestale ed aree verdi Uno dei primi nodi che l’Inl ha sciolto è relativo alle imprese e ai lavoratori autonomi che esercitano nei cantieri temporanei o mobili previsti dall’articolo 89, comma 1 lett a) del Dlgs n. 81/2008. A fornire una definizione di cantiere temporaneo o mobile è l’articolo appena citato, che lo indica come qualunque luogo nel quale si effettuano dei lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato all’interno dell’allegato X. Questo significa, in altre parole, che le imprese sopra indicate, nel momento in cui si ritrovino ad operare in un cantiere elencato al citato allegato X, devono essere in possesso della patente edilizia. Nel momento in cui vengano effettuate delle opere all’interno di un perimetro di contenimenti in cemento di un’aiuola, la costruzione di un muretto o la recinzione di un confine, sono tenute ad essere in possesso della patente edilizia. La patente edilizia per gli archeologi Lo scorso 6 novembre 2024 è stata parzialmente modificata la risposta che riguarda la patente edilizia per gli archeologi. All’interno di una domanda era stato fatto presente che gli scavi, sostanzialmente, rientrano nei lavori per i quali è necessario essere in possesso della patente edilizia. Gli archeologi, però, essendo dei liberi professionisti che forniscono un’opera intellettuale ne dovrebbero essere esenti. Questi professionisti, tra l’altro, non hanno nemmeno l’obbligo di iscrizione alla Cciaa. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua risposta, conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente edilizia, perché operano fisicamente all’interno dei cantieri temporanei o mobili. Dal punto di vista prettamente pragmatico, per le procedure di rilascio gli archeologi lavoratori autonomi, nel campo “iscrizione alla Cciaa”, dovranno indicare il possesso dei requisiti professionali necessari, come la partita Iva e l’iscrizione alla Gestione Separata Inps. I cantieri navali Tra i nodi sciolti dalle faq dell’Inl vi è anche quello relativo ai cantieri navali: sono considerati tali gli stabilimenti nei quali si costruiscono, si riparano o si demoliscono le navi. Da ricordare, inoltre, che il Dlgs n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori mentre stanno espletando le operazioni e i servizi portuali. Ma anche le operazioni che riguardano la manutenzione, la riparazione e la trasformazione delle navi in ambito portuale, rispettando la Legge n. 485 del 31 dicembre 1998. I cantieri navali, quindi, non rientrano tra quelli che sono stati richiamati dall’articolo 27 del Dlgs n. 81/2008. Ad ogni modo nel momento in cui dovessero essere effettuati dei lavori edili o di ingegneria civile previsti dall’allegato X dello stesso Dlgs 81/2008, i lavoratori autonomi e le imprese che vi operano dovranno essere muniti della patente edilizia. Le patente edilizia per i consorzi L’Ispettorato Nazionale sul Lavoro ha chiarito anche quali siano gli obblighi dei consorzi per quanto riguarda la patente edilizia. Le istruzioni da rispettare sono le seguenti: nel momento in cui le società consortili sono qualificabili come consorzi stabili – perché sono a tutti gli effetti dei soggetti dotati di autonoma personalità giuridica distinta dalle imprese consorziate – devono dotarsi della patente edilizia. Ne sono esonerate nel caso in cui siano titolari, in modo autonomo, di un’attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III; le società consortili qualificabili come consorzi ordinari – anche se risultano essere dei centri di rapporti autonomi giuridici – non essendo dotati di una personalità autonoma giuridica, non sono tenute a possedere la patente edilizia, perché si avvalgono di quella in possesso delle imprese consorziate. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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