Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo Quando spetta la riduzione al 50% dell’Ires sui proventi delle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e beneficenza? A dare una risposta a questa domanda è stata l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 464 del 21 novembre 2023, che ha chiarito come debba essere interpretato l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973. La presa di posizione dell’AdE è partita da un caso specifico relativo ad un ente di beneficenza, il cui scopo è quello di sostenere gli orfani del personale di un Ministero. L’obiettivo viene raggiunto attraverso delle donazioni volontarie, ma anche grazie ai canoni di locazione che provengono da alcuni immobili di sua proprietà. L’ente non svolge alcuna attività organizzata in forma d’impresa: per questo motivo può usufruire della riduzione al 50% dell’aliquota Ires. Ma entriamo nel dettaglio. Riduzione del 50% dell’Ires sui canoni di locazione A richiamare le regole per l’applicazione dell’Ires al 50% – della quale possono usufruire alcuni soggetti – è la circolare n. 15/2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sull’articolo 6 del Decreto n. 601 del Presidente della Repubblica datato 29 settembre 1973. L’imposta risulta dimezzata per i seguenti soggetti: enti ed istituti di assistenza sociale; società di mutuo soccorso; enti ospedalieri; enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale. Questi soggetti non devono essere stati istituiti a scopo di lucro. Vi possono sostanzialmente rientrare: corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine ultimo – almeno sotto il profilo legale ed amministrativo – possa essere ricondotto alla beneficenza o all’istruzione; istituti autonomi per le case popolari – indipendentemente dal modo in cui siano stati denominati – e eventuali loro consorzi e gli altri enti che abbiano le stesse finalità sociali. L’articolo 6 – più specificatamente al comma 2 – del decreto citato prevede che per i soggetti citati nell’elenco possono accedere ottenere la riduzione del 50% dell’Ires purché abbiano personalità giuridica. Le regole per poter accedere all’agevolazione I soggetti in possesso dei requisiti hanno la possibilità di beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires nel momento in cui: rientrano espressamente nella categoria degli enti che sono indicate all’interno del comma 1, articolo 6, del DPR n. 601/703; siano dotati di una personalità giuridica. Sempre la circolare n. 15/2022 dell’AdE chiarisce che, quando si tratta di mero godimento di immobili da parte di un ente ecclesiastico, il requisito soggettivo risulta essere necessario ma non è sufficiente. Il motivo di questa limitazione consiste nel fatto che l’agevolazione scaturisce da un semplice giudizio di ragionevolezza delle attività che vengono esercitate. Che devono essere meritevoli per ottenere un trattamento fiscale meritevole. Nel documento, inoltre, si precisa che: “Il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico. […] Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. L’ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ‘contesto produttivo ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l’ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”. Questa precisazione permette di estendere le agevolazioni agli enti diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare costituisca un mezzo di sostentamento per fornire le attività istituzionali, le quali, almeno in modo prevalente, vengono rese a titolo gratuito. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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