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A cura di: Stefania Manfrin Indice degli argomenti Toggle Vendita prima dei cinque anni e riacquisto: i confini fissati dalla normaNessuna estensione dei termini e limiti all’interpretazioneIl principio di stretta interpretazioneFAQ – Vendita infraquinquennale e agevolazioni prima casaLa vendita della prima casa prima dei cinque anni comporta sempre la perdita delle agevolazioni fiscali?Il contratto preliminare di compravendita è sufficiente per evitare la decadenza?Il termine per il riacquisto può essere esteso a due anni dopo la legge di Bilancio 2025?Cosa succede se non si riesce a rogitare entro l’anno dalla vendita?La decadenza incide anche sul credito d’imposta per il nuovo acquisto? La disciplina delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa resta un terreno ad alta complessità interpretativa, soprattutto quando entrano in gioco la rivendita anticipata dell’immobile e la necessità di tutelare i benefici fiscali già fruiti. Un tema che riguarda da vicino non solo i contribuenti, ma anche notai, tecnici e operatori immobiliari chiamati a supportare scelte che hanno un impatto economico rilevante. Con la Risposta n. 314 del 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su un caso preciso, facendo chiarezza su uno degli aspetti più dibattuti: cosa accade quando la prima casa viene venduta prima dei cinque anni e il nuovo acquisto non arriva nei tempi previsti. Il documento assume particolare rilievo perché conferma un orientamento rigoroso, escludendo letture estensive e ribadendo il perimetro di applicazione della norma. Vendita prima dei cinque anni e riacquisto: i confini fissati dalla norma Il punto di partenza resta la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986, che disciplina l’agevolazione prima casa. La norma prevede che, in caso di trasferimento dell’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, il contribuente decada dal beneficio, con obbligo di versare le imposte in misura ordinaria, maggiorate di sanzioni e interessi. In caso di decadenza, il contribuente è tenuto al versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse e agli interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del Testo unico dell’imposta di registro. Un quadro sanzionatorio che rende particolarmente stringente il rispetto delle tempistiche previste dalla norma. La stessa disposizione introduce però una salvaguardia ben definita: la decadenza non si verifica se, entro un anno dalla vendita, viene acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale. È proprio su questo termine che si concentra il chiarimento dell’Agenzia. Nel caso esaminato, il contribuente aveva registrato un contratto preliminare di compravendita entro l’anno, temendo tuttavia di non riuscire a stipulare l’atto definitivo nei tempi a causa delle procedure di finanziamento. L’Agenzia ribadisce che il preliminare, pur registrato, non è sufficiente. Si tratta infatti di un contratto con effetti obbligatori, che non realizza il trasferimento della proprietà e non soddisfa il requisito richiesto dalla norma. La mancata stipula dell’atto definitivo entro il termine annuale non comporta soltanto la decadenza dall’aliquota agevolata applicata al primo acquisto. Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi viene meno anche la possibilità di beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per il successivo acquisto della nuova abitazione, con un impatto economico che può risultare significativo soprattutto nelle operazioni di sostituzione della prima casa. Nessuna estensione dei termini e limiti all’interpretazione Uno degli aspetti più interessanti della risposta riguarda il rapporto con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha esteso da uno a due anni il termine per vendere un immobile pre-posseduto in caso di nuovo acquisto agevolato. Secondo l’Agenzia, questa modifica non è applicabile alla vendita infraquinquennale della prima casa. La distinzione tra le diverse fattispecie previste dalla Nota II-bis viene ribadita con forza. L’estensione a due anni riguarda esclusivamente l’ipotesi disciplinata dal comma 4-bis e non incide sul comma 4, che continua a prevedere un termine annuale per il riacquisto successivo alla vendita anticipata. Il principio di stretta interpretazione A rafforzare questa posizione interviene il richiamo a un principio cardine del diritto tributario: le agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione. Non è quindi possibile applicare per analogia disposizioni più favorevoli previste per casi diversi, anche se apparentemente simili. La risposta richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui i benefici fiscali non possono essere estesi oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore. Resta infine aperta la possibilità del ravvedimento operoso, che consente al contribuente di comunicare tempestivamente l’impossibilità di procedere al riacquisto e di versare la differenza d’imposta con i soli interessi, evitando l’applicazione delle sanzioni. Una soluzione che, pur non salvaguardando il beneficio, permette di ridurre l’impatto economico dell’operazione. Alla luce dei chiarimenti forniti, il quadro applicativo risulta oggi privo di margini interpretativi: chi vende la prima casa prima dei cinque anni deve necessariamente perfezionare il nuovo acquisto entro dodici mesi dalla vendita. In assenza del rogito notarile, il solo preliminare non è idoneo a preservare il beneficio, e il ravvedimento operoso resta l’unico strumento per regolarizzare la posizione fiscale contenendo l’esborso. FAQ – Vendita infraquinquennale e agevolazioni prima casa La vendita della prima casa prima dei cinque anni comporta sempre la perdita delle agevolazioni fiscali? La decadenza dall’agevolazione non è automatica, ma scatta nel caso in cui il contribuente non proceda, entro dodici mesi dalla vendita, all’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale. La norma consente quindi di mantenere i benefici a condizione che il riacquisto avvenga nei tempi e con le modalità previste dalla legge. Il contratto preliminare di compravendita è sufficiente per evitare la decadenza? No. La stipula e la registrazione di un contratto preliminare non sono idonee a soddisfare il requisito richiesto dalla normativa. Il preliminare produce esclusivamente effetti obbligatori e non determina il trasferimento della proprietà. Per evitare la decadenza è necessario che il nuovo acquisto si perfezioni con il rogito notarile entro dodici mesi dalla vendita dell’immobile precedente. Il termine per il riacquisto può essere esteso a due anni dopo la legge di Bilancio 2025? L’estensione a due anni introdotta dalla legge di Bilancio 2025 riguarda esclusivamente una fattispecie diversa, ossia il caso in cui il contribuente acquisti una nuova abitazione agevolata pur essendo già proprietario di un’altra prima casa. Tale modifica non incide sulla disciplina della vendita infraquinquennale, per la quale il termine per il riacquisto resta fissato in dodici mesi e non può essere ampliato per analogia. Cosa succede se non si riesce a rogitare entro l’anno dalla vendita? In assenza del rogito entro il termine annuale, il contribuente decade dall’agevolazione e deve versare la differenza tra le imposte pagate in misura agevolata e quelle ordinarie, oltre agli interessi e alla sanzione del 30 per cento. Tuttavia, è possibile evitare l’applicazione delle sanzioni ricorrendo al ravvedimento operoso, comunicando tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non procedere al riacquisto. La decadenza incide anche sul credito d’imposta per il nuovo acquisto? Sì. In caso di decadenza dall’agevolazione fruita sul primo acquisto, viene meno anche il diritto al credito d’imposta collegato al successivo acquisto della nuova abitazione. Si tratta di un aspetto rilevante, che può incidere in modo significativo sull’equilibrio economico complessivo dell’operazione immobiliare. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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