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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28/E del 23 aprile, ha confermato la cumulabilità tra i contributi per la ricostruzione per i danni post sisma e il Superbonus 110%, ma solo per le spese eccedenti il contributo concesso. Si tratta infatti di incentivi con diversa finalità. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 28/E con utili chiarimenti sulla possibilità di cumulare i contributi pubblici previsti per la riparazione o ricostruzione in seguito ai danni causati da eventi sismici con il Superbonus, specificatamente per le spese eccedenti il contributo concesso (Ordinanza 60/2018 emanata dal Commissario Straordinario del Governo). L’Agenzia ricorda che l’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto la detrazione del 110% per interventi di efficientamento energetico, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Tale bonus va ad affiancarsi all’ecobonus, per gli interventi di efficientamento energetico e al sismabonus, per gli interventi antisismici, disciplinati dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Nel PNRR approvato nei giorni scorsi dalle Camere è stato confermato il posticipo al 2023 del Superbonus, il Premier Mario Draghi in particolare ha sottolineato che “Il Governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021”. Per quanto riguarda la cumulabilità tra superbonus e contributi per interventi di ricostruzione post sisma, l’Agenzia delle Entrate richiama la risposta n. 61 ad una istanza di interpello pubblicata il 19 febbraio 2019, e conferma che “il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici“. L’Agenzia confermando la compatibilità tra le due misure, precisa dunque che il contributo pubblico è necessario per finanziare interventi di ripristino di immobili danneggiati dal sisma e inagibili, il sismabonus invece è riconosciuto per la realizzazione di interventi volti al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio. Si tratta di un principio valido sia per gli interventi di ricostruzione collegati agli eventi sismici del 2016 e 2017, che per i contributi erogati nel 2009-2010, post terremoto 2009. Coerentemente con l’Ordinanza 60/2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016, l’Agenzia conferma che è possibile beneficiare del sismabonus solo per le spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali. A questo proposito la circolare 19/E del 2020 ha chiarito che “in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico“. Eventuali contributi ricevuti devono dunque essere sottratti dalla cifra su cui su cui applicare la detrazione. Principio confermato anche da diverse Ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo, 108/2020 e 11/2020. L’Agenzia inoltre ricorda che il superbonus si applica anche “alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili”. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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