Ante 1967 e stato legittimo degli immobili: il confine tra prova impossibile e abuso edilizio 06/03/2026
Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato il decreto che verifica la congruità dell’incidenza del numero dei lavoratori in cantiere rispetto all’incarico. Una misura per contrastare il lavoro nero che sarà applicata dal 1 novembre 2021 Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il decreto per determinare il numero di manodopera da utilizzare in cantiere a seconda dell’incarico, sia in riferimento ai lavori pubblici che privati realizzati da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, per le quali viene applicata la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nel caso di lavori privati la norma si applica alle opere il cui valore sia di importo pari o superiore a settantamila euro. Il decreto, attuativo dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 firmato dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, verifica che i lavoratori siano in numero adeguato rispetto alla dimensione dell’appalto e ha l’obiettivo di contrastare il lavoro nero. Il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra ha commentato che “Il decreto attuativo sul Durc di congruità è il risultato straordinario di una battaglia lunga e importante dei lavoratori nei settori dell’edilizia. Con questo provvedimento finalmente saranno maggiormente garantite condizioni di legalità e trasparenza nei cantieri”. Nel provvedimento si specifica che dal 1° novembre 2021 ogni catiere è tenuto a comunicare un numero di dipendenti proporzionato ai lavori. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è realizzata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo. Per tale verifica si considerano le informazioni fornite dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente – considerando il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili previsti – alla committenza e alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. L’impresa dovrà dimostrare la congruità anche in caso di cambiamenti da parte del committente rispettando il nuovo valore determinato dalle varianti apportate. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato o del committente. Nel caso di lavori pubblici la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva deve essere rilasciata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente che presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. I prossimi passi Entro 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL devono mettere a punto il sistema di interscambio delle informazioni attraverso cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati. In caso non si possa attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa deve informare l’impresa affidataria sulle difformità e questa entro 15 giorni dovrà regolarizzare la propria posizione versando in Cassa Edile/Edilcassa l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In questo modo l’impresa potrà ricevere l’attestazione. In caso di esito negativo i soggetti saranno informati con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscriverà l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). In caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia pari o minore del 5% della percentuale di incidenza della manodopera la Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare l’attestazione di congruità purché ci sia la dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento. L’impresa affidataria può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera presentando la documentazione che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa. Senza regolarizzazione “l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online”. Verrà inoltre creato un comitato di monitoraggio formato da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali che hanno firmato l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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