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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Il DDL Equocompenso sulle prestazioni professionaliL’ambito di applicazione dell’equocompensoClausole annullabili Approvato all’unanimità dall’Aula del Senato il Disegno di Legge sull’Equocompenso. Nato su due diverse proposte normative avanzate da Fratelli d’Italia, il nuovo DDL sull’equocompenso ha il pregio di introdurre l’obbligo di remunerare correttamente i liberi professionisti e dispone che i contraenti forti – come possono essere la pubblica amministrazione, gli istituti di credito, le assicurazioni e le aziende con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore a 10 milioni di euro – debbano corrispondere un equocompenso. Eventuali accordi presi tra le parti che prevedano un emolumento al di sotto di una determinata soglia, ma anche patti che vietano al libero professionista di chiedere degli acconti in corso d’opera o che, in qualche modo, gli impongono di anticipare delle spese verranno considerati nulli. Stessa ed identica sorte toccherà anche ad eventuali clausole o pattuizioni, che portino a riconoscere al committente dei vantaggi sproporzionati. Il DDL Equocompenso sulle prestazioni professionali Il DDL interviene su un materia importante e particolarmente delicata: quella dell’equo compenso delle prestazioni professionali, che vengono generalmente rese a favore di determinate categorie di imprese. L’intento è quello di andare a rafforzare la tutela garantita direttamente al professionista. Già approvato dalla Camera, il DDL sull’equo compenso delle prestazioni professionali è stato varato al Senato dalla commissione Giustizia, dove sono stati respinti tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli che si sono resi necessari per modificare l’articolo 7, dove, per un evidente errore, vi era un riferimento all’articolo 702-bis del Codice di Procedura Civile. Era necessario eliminare questo riferimento perché disciplinava, almeno fino allo scorso 28 febbraio 2023, il rito semplificato, che da pochi giorni è stato sostituito dagli articoli 281-decies e seguenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabria. A seguito del via libera ottenuto in Senato, il testo del DDL, a questo punto, prosegue il suo iter in Parlamento fino al varo definitivo di una vera e propria legge, che entrerà in vigore nel momento in cui verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Cosa prevede la legge sull’equocompenso Il DDL, così come è stato messo in evidenza dal dossier ufficiale del Parlamento, va ad intervenire direttamente sulle regole che disciplinano l’equocompenso delle prestazioni professionali, che, in linea di principio, vengono rese nei confronti di alcune imprese. L’intento finale di questo DDL è quello di andare a rafforzare la tutela del professionista. Il testo ha il merito di definire quando sia equo il compenso. Per essere ritenuto tale deve necessariamente rispettare alcuni parametri ministeriali. Il DDL interviene, inoltre, sull’ambito applicativo della normativa che, in questo momento, è in vigore: viene ampliata la platea dei professionisti interessati. Vengono, infatti, inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche. Ma non solo, viene estesa la committenza che dovrà sostare alle nuove regole, introducendo anche le aziende che impiegano più di 50 dipendenti o che fatturano più di dieci milioni di euro. Il DDL, inoltre, ha il merito di disciplinare la nullità delle clausole che prevedono, per il professionista, un compenso inferiore ai parametri previsti. Vengono considerate nulle anche le clausole con le quali è stato introdotto uno squilibrio nei rapporti tra impresa e professionista, delegando al giudice la responsabilità ed il compito di rideterminare il compenso iniquo. Il giudice potrà, eventualmente, condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo nei confronti del professionista. Altri punti di forza del DDL Il DDL Equocompenso introduce altri obblighi per professionisti ed imprese, tra i quali ricordiamo: l’obbligo, da parte degli ordini e dei collegi professionali, di adottare le disposizioni deontologiche necessarie, con le quali sanzionare i professionisti che abbiano violato le disposizioni relative all’equocompenso; permette alle imprese committenti di utilizzare eventuali modelli standard di convenzioni, che siano stati preventivamente concordati con le rappresentanze professionali. Si presuppone che i compensi che sono stati individuati in questi modelli standard sino equi, fino a prova contraria; l’ordine o il collegio professionale hanno la possibilità di fornire un parere di congruità del compenso. Questo parere acquista efficacia di titolo esecutivo; viene determinata e disciplinata la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità civile. L’ambito di applicazione dell’equocompenso Il compenso, per essere ritenuto equo, deve essere, ovviamente, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista. Deve, inoltre, essere conforme ai parametri previsti dalla legge per la determinazione dei compensi. Le regole introdotte attraverso il DDL Equocompenso devono essere applicate direttamente alle attività professionali che: abbiano come oggetto delle prestazioni d’opera intellettuale, così come previsto dall’articolo 2230 del Codice Civile; trovino uno specifico fondamento in determinate convenzioni; siano svolte a favore di compagnie di assicurazioni o istituti bancari (ma anche verso le loro controllate o i loro mandatari). Le eventuali attività professionali possono essere svolte a favore di imprese che, nel corso dell’anno precedente al conferimento dell’incarico, avevano alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o che hanno presentato dei ricavi superiori a 10 milioni di euro l’anno. La disciplina dell’equocompenso viene applicata anche alle prestazioni che il professionista rende alla pubblica amministrazione e alle società partecipate pubbliche. Clausole annullabili Il DDL Equocompenso, all’articolo 3, stabilisce che la nullità di eventuali clausole che non prevedono un compenso proporzionato ed equo per lo svolgimento di eventuali attività professionali. Particolare attenzione viene prestata anche ai costi che vengono sostenuti dal prestatore d’opera. Il DDL ha stabilito che vengano considerate nulle eventuali pattuizioni di un compenso inferiore agli importi, che sono stati stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti direttamente dall’articolo 1. 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