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A cura di: Pierpaolo Molinengo A quali conseguenze si va incontro nel caso in cui non si dovessero pagare le rate del mutuo? Nel migliore dei casi l’istituto di credito applica degli interessi di mora, nel peggiore può avviare le procedure legali che possono portare al pignoramento e alla messa in vendita tramite asta dell’immobile. Se il numero delle rate non versate del mutuo dovessero essere molte, la banca potrebbe tutelarsi decidendo di interrompere il contratto di finanziamento e procedere con l’escussione delle garanzie, che avrebbe un impatto devastante sulla situazione economica del debitore. Rate non pagate del mutuo, quando è un problema Ai fini strettamente pratici il mancato pagamento delle rate del mutuo si concretizza nel momento in cui il debitore non versa l’importo pattuito entro la scadenza che è stata concordata all’interno del contratto. I motivi, che hanno portato a saltare il versamento, possono essere legati a momentanee difficoltà economiche o alla perdita del lavoro e possono riguardare indistintamente sia il capitale che gli interessi. Da un punto di vista strettamente giuridico le motivazioni che hanno portato a non effettuare il versamento della rata hanno poca rilevanza. Il mancato pagamento inizia ad avere rilevanza nel momento in cui: i ritardi coinvolgono una o più rate (la banca, generalmente, prevede dei periodi di tolleranza per effettuare i pagamenti). In linea di principio, quando il versamento slitta di un giorno, non ci sono conseguenze gravi. Il grace period (ossia il periodo di tolleranza) entro il quale non sono previste segnalazioni negative o l’addebito di interessi di mora, è generalmente di 10 giorni (la regola, però, non è uguale in tutte le banche): quando si inizia a superare questa deadline vengono applicati gli interessi di mora; quando si inizia ad accumulare una serie di ritardi reiterati nel tempo, si viene a configurare una situazione di grave inadempimento. La Banca d’Italia e la normativa europea prevedono che nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 90 giorni consecutivi, il debitore viene classificato come “credit impaired” o inadempiente probabile (unlikely to pay); nel caso in cui il debitore dovesse saltare il pagamento di almeno 18 rate anche non consecutive, il contratto del mutuo fondiario permette alla banca di chiedere la sua risoluzione. Questa particolare situazione potrebbe portare all’avvio di un’azione esecutiva senza che sia necessario avviare ulteriori solleciti. Quali sono le conseguenze per il mutuatario Gli impatti sul mutuatario delle eventuali inadempienze variano a seconda della situazione specifica del singolo soggetto. Quando ci si dovesse limitare ad effettuare il versamento in ritardo, la banca applica gli interessi di mora, il cui tasso viene stabilito direttamente all’interno del contratto ed è superiore a quello ordinario (generalmente può variare tra il 2% ed il 4% per ogni rata che non è stata versata). Il calcolo degli interessi di mora parte dal primo giorno successivo rispetto a quello della scadenza della rata fino a quando il versamento viene realmente effettuato. Come abbiamo visto, però, alcune banche applicano un periodo di tolleranza – che può oscillare tra i 5 e i 10 giorni – nei quali non viene applicato alcun tipo di penalità. Nel caso in cui l’inadempienza dovesse proseguire, il mancato pagamento viene segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia o ad altre banche dati creditizie. Questo comporta l’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, che potrebbe precludere o rendere più difficile la sottoscrizione di nuovi finanziamenti. Il debitore viene segnalato alla Centrale Rischi nel momento in cui l’inadempimento è realmente grave, almeno secondo alcuni criteri ben definiti: è stato accumulato un ritardo superiore a 90 giorni consecutivi: quando si viene a verificare questa situazione, la banca deve classificare il cliente come credit impaired (inadempiente probabile); viene superata la soglia dell’1% dell’esposizione totale: nel momento in cui l’importo che il debitore non ha pagato ha superato l’1% dell’importo complessivo del debito contratto con la banca e rimane insoluto per un periodo superiore a 90 giorni, il cliente deve essere segnalato come a rischio di default; debito considerato difficilmente recuperabile: la banca può aprire questo tipo di segnalazione anche quando i ritardi siano inferiori ai 90 giorni, ma dovesse ritenere che il cliente in futuro possa non essere in grado di adempiere ad eventuali obblighi finanziari. L’impatto sul contratto e sull’immobile Nel caso in cui il debitore non dovesse rispettare le scadenze previste dal contratto e dovesse accumulare dei ritardi, scatta la decadenza dal beneficio del termine: la banca, in altre parole, può chiedere l’intero importo residuo in un’unica soluzione. Non è più possibile proseguire con il rimborso del mutuo ratealmente e deve essere saldato l’intero debito in un colpo solo. Le condizioni che determinano la decadenza del beneficio del termine sono contenute all’interno del contratto del mutuo e sono regolamentate dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario e scatta nel momento in cui: non viene effettuato il pagamento di un numero significativo di rate: la normativa prevede che per i mutui fondiari siano almeno 18 anche non consecutive. Per i mutui ordinari, invece, scatta con 3 o 6 rate consecutive; eventuali inadempimenti gravi da parte del debito: la banca può procedere in questo senso anche quando il cliente non abbia omesso di versare un numero specifico di rate, ma sia semplicemente entrato in una condizione tale che possa lasciar presumere che sia impossibilitato a saldare il mutuo (potrebbe aver fallito o avere altre difficoltà finanziarie conclamate); violazioni delle clausole contrattuali: la decadenza del beneficio del termine potrebbe scattare nel momento in cui dovessero venire a verificarsi degli eventi particolari. Nel momento in cui dovessero concretizzarsi dei casi più gravi, la banca ha la facoltà di avviare la procedura esecutiva, che può culminare con il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile, in modo da recuperare il credito. Nel caso in cui la vendita dell’immobile non fosse sufficiente a coprire il debito residuo, l’istituto di credito ha la facoltà di rivalersi sulle altre garanzie personali o sul patrimonio del debitore. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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