Nuovo Decreto CAM Edilizia 2025: cosa cambia e come devono prepararsi le imprese

In vigore dal 2 febbraio 2026, il Decreto CAM Edilizia 2025 aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per progettazione e lavori pubblici, con impatti rilevanti sul settore serramenti.

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Nuovo Decreto CAM Edilizia 2025: cosa cambia e come devono prepararsi le imprese

La pubblicazione del Decreto CAM Edilizia 2025 nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre segna una tappa decisiva nel percorso di aggiornamento dei criteri ambientali minimi applicati agli interventi edilizi pubblici.

Il provvedimento, intitolato “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e per l’affidamento di lavori per interventi edilizi”, fa una revisione profonda dei requisiti richiesti alla filiera edilizia; ciò si traduce in aggiornamenti significativi anche per il comparto dei serramenti e dei relativi materiali, accessori e componenti.

L’entrata in vigore del decreto, prevista per il 2 febbraio 2026, comporta l’abrogazione dei precedenti CAM e delle modifiche successive, imponendo alle imprese un adeguamento tempestivo e conforme.

Cosa sono i CAM

I CAM, acronimo di Criteri Ambientali Minimi, sono requisiti obbligatori definiti dal Ministero dell’Ambiente validi per il settore degli appalti pubblici.

Tali criteri sono un pilastro per ridurre le emissioni, incentivare green jobs e favorire pratiche responsabili in edilizia e in altri settori come arredo e tessile.

Cosa cambia con il nuovo Decreto CAM Edilizia 2025

Il decreto pubblicato sulla G.U. si inserisce all’interno dell’evoluzione normativa che, negli ultimi anni, ha ampliato il perimetro della sostenibilità nelle opere pubbliche. I CAM, introdotti originariamente dal D.M. 11 ottobre 2017, in attuazione dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rappresentano i requisiti ambientali minimi obbligatori validi negli appalti pubblici per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dei materiali da costruzione.

Quest’ultima versione, in vigore da febbraio 2026, rafforza il principio della certificazione, inoltre impone che le dichiarazioni ambientali, le prestazioni energetiche e la conformità dei materiali siano validate da organismi accreditati (in linea con le norme UNI EN ISO 14021, 14024, 14025 e con gli standard relativi alle EPD).

La revisione del D.M. 256/2022 si è resa necessaria per allineare i criteri ai nuovi standard del Codice Appalti, tenendo conto dei progressi tecnologici, delle normative ambientali aggiornate e dell’evoluzione dei mercati di riferimento.

Il decreto introduce una serie di novità significative come:

  • il rafforzamento dei controlli sulla qualità dell’aria interna, con parametri più rigorosi per la ventilazione e la riduzione delle emissioni di composti organici volatili (VOC)
  • aggiorna i requisiti di competenza e qualifica per progettisti e personale di cantiere
  • integra l’analisi del ciclo di vita (LCA) e il Life Cycle Costing (LCC)
  • applica in modo più stringente il principio DNSH per prevenire impatti ambientali negativi
  • introduce criteri premiali negli appalti pubblici per chi adotta protocolli di certificazione energetico-ambientale riconosciuti come LEED, BREEAM o ITACA
  • l’integra con il BIM per assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità delle informazioni relative ai materiali

Quando si applicano

I nuovi CAM si applicheranno a tutte le procedure avviate dalla data della loro entrata in vigore, quindi a partire dal 2 febbraio 2026. Rientrano nel perimetro i servizi di progettazione e direzione lavori per i quali i bandi o gli inviti a presentare offerta vengono pubblicati a partire da quel momento.

I criteri aggiornati si estendono agli interventi di manutenzione, ai lavori e agli appalti integrati basati su progetti già validati secondo il nuovo decreto. Sono soggetti alle nuove regole anche i progetti elaborati internamente dalle stazioni appaltanti, anche quelli affidati prima della data di entrata in vigore ma ancora privi di validazione.

Cosa devono fare le imprese non conformi

Le imprese del settore che, alla data di entrata in vigore, non risultassero in grado di soddisfare i requisiti previsti dal Decreto CAM Edilizia 2025 si troveranno di fronte a due possibili percorsi:

  • valutare la rinuncia alle forniture destinate, anche indirettamente, agli interventi della Pubblica Amministrazione, non potendo più partecipare a procedure di gara prive della documentazione richiesta
  • avviare un processo di adeguamento della propria documentazione tecnica e dei sistemi produttivi conformemente ai nuovi criteri ambientali minimi

Quest’ultima strada richiede l’intervento di organismi accreditati per la certificazione e la revisione dei fascicoli tecnici di prodotto.

L’impatto dei nuovi CAM

Per quanto riguarda il settore dei serramenti, il decreto introduce requisiti più stringenti in termini di tracciabilità dei materiali, contenuto riciclato, durabilità, prestazioni energetiche e qualità del ciclo produttivo. La richiesta di certificazioni rilasciate da enti terzi rende necessaria una revisione dei processi documentali e produttivi delle aziende che operano nella filiera del legno, del PVC, dell’alluminio e dei sistemi misti.

Le imprese saranno chiamate a dimostrare in maniera puntuale la conformità dei propri prodotti ai nuovi criteri, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’impatto lungo l’intero ciclo vita, come richiesto anche dal Regolamento UE 305/2011 (CPR) per i prodotti da costruzione.

LEGNOLEGNO, il Consorzio Nazionale Serramentisti, ha comunicato che fornirà progressivamente agli associati tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi requisiti, accompagnando le imprese in questa fase transitoria.

Tra le innovazioni più rilevanti rientra la posa in opera dei serramenti, che acquisisce un ruolo centrale in fase progettuale ed esecutiva. Il riferimento normativo diventa la serie UNI 11673. “La corretta posa in opera non è più una buona pratica: diventa un obbligo normativo per garantire qualità, efficienza energetica e durabilità”, sottolinea il Gestore del Sistema Posa Qualità

Il criterio obbligatorio 2.3.12 richiede che i nodi di posa siano conformi alla UNI 11673-1, sia per nuove installazioni sia per sostituzioni, con possibilità di dimostrare la conformità tramite prove o tramite il Marchio Progettazione Posa Qualità. Il criterio premiante 3.2.11 assegna invece punteggi aggiuntivi alle imprese che realizzano nodi qualificati e installazioni certificate dal Marchio Posa Qualità Serramenti.

Il Sistema Posa Qualità si presenta come piattaforma già idonea a soddisfare i nuovi requisiti, potendo contare su oltre 150 giunti di raccordo qualificati, 14 Marchi Progettazione rilasciati e più di 100 costruttori certificati. Secondo il Gestore del Sistema, i CAM rappresentano un’opportunità per imprese e progettisti di valorizzare competenza tecnica, qualità e responsabilità, garantendo alle stazioni appaltanti maggiore affidabilità nelle opere pubbliche. 

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