Bonifico ordinario al posto del parlante, come non perdere i bonus casa

I lavori di casa sono stati pagati con un bonifico ordinario? Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate spiega come salvare la detrazione tramite una dichiarazione sostitutiva.

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Bonifico ordinario al posto del parlante, come non perdere i bonus casa
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Nel panorama delle agevolazioni fiscali dedicate all’edilizia, la correttezza formale dei pagamenti ha sempre rappresentato un requisito fondamentale per l’accesso ai benefici. Tuttavia, la disattenzione o una svista al momento del saldo delle fatture possono portare a commettere un errore formale piuttosto diffuso: l’esecuzione di un bonifico ordinario al posto del previsto bonifico parlante. Quando questo accade, la conseguenza immediata è che la spesa sostenuta non compare nella dichiarazione dei redditi precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, generando ansia e preoccupazione nei contribuenti che temono di aver perso definitivamente il diritto alla detrazione.

A fare chiarezza su questo dubbio e ad offrire una soluzione operativa definitiva è giunto il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2026 all’interno della rubrica La Posta di FiscoOggi. Con questa precisazione, l’Amministrazione finanziaria ha confermato una linea interpretativa garantista: l’impiego di un bonifico ordinario non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, a patto che vengano rispettate determinate condizioni procedurali e documentali.

Il quadro normativo e la funzione del bonifico parlante

Per comprendere la portata della risoluzione del problema, è necessario ricordare quale sia la regola generale. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e per la gran parte delle altre agevolazioni sulla casa, il legislatore richiede l’effettuazione del pagamento tramite un bonifico bancario o postale “dedicato”, comunemente definito parlante.

Questo strumento serve a tracciare in modo univoco il flusso finanziario e contiene elementi essenziali: la causale del versamento con il riferimento normativo della detrazione spettante, il codice fiscale del soggetto che intende fruire dell’agevolazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento. L’indicazione precisa di questi dati consente agli istituti bancari e a Poste Italiane di applicare contestualmente la prevista ritenuta d’acconto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa esecutrice dei lavori.

Quando si utilizza un bonifico ordinario, questa ritenuta d’acconto non viene applicata e le banche non trasmettono il dato all’Anagrafe Tributaria. Di conseguenza, il Fisco non trova traccia automatica del versamento nei propri archivi informatici e non inserisce l’importo della spesa tra gli oneri detraibili all’interno del modello 730 precompilato.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2026

Il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2026 ha risposto direttamente al quesito di un cittadino che si trovava nell’impossibilità di rintracciare le spese sostenute per i lavori nella propria dichiarazione precompilata a causa dell’uso improprio di un bonifico ordinario.

L’Agenzia ha precisato che la finalità principale della norma è quella di contrastare l’evasione fiscale assicurando che i corrispettivi incassati dalle imprese siano regolarmente tassati. Pertanto, se la finalità sostanziale viene comunque raggiunta per altra via, il difetto formale della modalità di versamento non deve compromettere il diritto del contribuente a fruire della detrazione.

Secondo quanto indicato dal Fisco, il percorso per mettere al sicuro il beneficio fiscale si articola su due strade successive:

  • la ripetizione del pagamento: la soluzione principale, laddove ancora praticabile, consiste nel richiedere all’impresa la restituzione della somma versata con il bonifico ordinario ed effettuare contestualmente un nuovo bonifico parlante correttamente compilato;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’impresa: se l’operazione non può essere ripetuta – situazione molto comune quando l’errore viene scoperto a distanza di mesi in sede di dichiarazione dei redditi – il contribuente può comunque beneficiare della detrazione a patto di procurarsi una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa o dal professionista che ha ricevuto il pagamento.

Cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal rappresentante legale della ditta o dal professionista esecutore sotto la propria responsabilità, rappresenta il documento chiave per salvare la detrazione in presenza di un bonifico ordinario.

Nello specifico, l’impresa o il professionista deve attestare in modo chiaro ed esplicito che:

  • l’importo indicato nella fattura di riferimento è stato effettivamente incassato tramite il bonifico ordinario oggetto di contestazione;
  • i corrispettivi percepiti sono stati regolarmente contabilizzati nella gestione aziendale;
  • le somme ricevute sono state correttamente considerate ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, quindi, assoggettate alla relativa tassazione ordinaria.

Questa attestazione surroga la funzione originariamente svolta dal bonifico parlante, rassicurando l’Amministrazione finanziaria sul fatto che non vi sia stata alcuna sottrazione di materia imponibile.

Gli adempimenti operativi in sede di dichiarazione dei redditi

Dal punto di vista pratico, poiché la spesa pagata con bonifico ordinario non apparirà tra i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente (o il CAF/commercialista che lo assiste) dovrà intervenire manualmente sul modello della dichiarazione dei redditi, integrando l’importo mancante nell’apposito quadro dedicato alle spese per interventi edilizi o di risparmio energetico.

È fondamentale tenere presente che l’inserimento manuale o la modifica di un dato nella dichiarazione precompilata comporta la decadenza dal regime di esenzione dai controlli formali sui dati modificati. Per questo motivo, la documentazione a supporto della spesa deve essere impeccabile e conservata con la massima cura.

I documenti da conservare obbligatoriamente per tutto il periodo di accertamento (pari a 10 anni, corrispondenti al periodo di ripartizione della detrazione) comprendono:

  • le fatture originali relative alle spese sostenute per i lavori;
  • la ricevuta di eseguito pagamento del bonifico ordinario;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla ditta beneficiaria;
  • le eventuali abilitazioni amministrative richieste dal tipo di intervento (CILA, SCIA, ecc.) o la dichiarazione di edilizia libera;
  • la ricevuta dell’invio della comunicazione all’ENEA, qualora prevista dalla natura delle opere effettuate.

Limiti della sanatoria: cosa la dichiarazione non può sanare

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2026 offre una copertura specifica per la sola irregolarità legata alla tipologia di versamento effettuato. È importante evidenziare che la dichiarazione sostitutiva dell’impresa sanerà l’uso del bonifico ordinario, ma non potrà colmare eventuali altre carenze sostanziali o procedurali dell’intervento.

Ad esempio, la presenza di un bonifico ordinario rimediato tramite dichiarazione sostitutiva non salverà la detrazione se la fattura risulta intestata ad un soggetto diverso da chi richiede la deduzione senza che vi sia prova del sostenimento dell’onere, se mancano i titoli abilitativi edilizi quando prescritti dalla legge, oppure se è stata omessa la trasmissione dei dati ENEA nei termini previsti per le spese di riqualificazione energetica.

Il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2026 ribadisce un principio fondamentale di proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario. L’errore materiale commesso nell’eseguire un bonifico ordinario in luogo di quello parlante costituisce un’irregolarità formale sanabile e non una causa irrimediabile di decadenza dalle agevolazioni edilizie.

Per i contribuenti che si trovano ad affrontare questa situazione durante la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, il passaggio fondamentale consiste nel contattare tempestivamente l’impresa esecutrice dei lavori per farsi rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Con il fascicolo documentale completo, sarà possibile inserire la spesa nel modello 730 o Redditi PF ed esercitare in piena sicurezza il proprio diritto alla detrazione spettante.

FAQ – Pagare i lavori con il bonifico ordinario

Se ho pagato i lavori edilizi con un bonifico ordinario, posso comunque ottenere la detrazione fiscale?

Sì. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2026, l’uso del bonifico ordinario al posto di quello parlante non fa perdere il diritto alla detrazione. Se non è possibile stornare e ripetere il pagamento con il modello dedicato, è sufficiente farsi rilasciare dall’impresa o dal professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Cosa deve dichiarare l’impresa esecutrice nella dichiarazione sostitutiva?

L’impresa (o il professionista) deve attestare di aver ricevuto il saldo della fattura tramite quel preciso bonifico ordinario e di aver regolarmente contabilizzato le somme incassate, includendole nella determinazione del proprio reddito d’impresa ai fini della corretta tassazione.

Quale documentazione devo conservare per evitare sanzioni in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate?

Per giustificare la detrazione in sede di controllo o al CAF/commercialista, è necessario conservare per tutta la durata del recupero fiscale (10 anni): la fattura di spesa, la ricevuta del bonifico ordinario eseguito e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’impresa.

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