Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Congruità edilizia: come funzionaQuando partono gli avvisiLa procedura di llert Alert congruità edilizia: il 1° marzo 2023 prenderà il via la procedura di alert alle imprese. L’intenzione è quella di andare a verificare la congruità dell’utilizzo della manodopera negli appalti edili. A finire sotto la lente d’ingrandimento saranno, indistintamente, sia i cantieri pubblici che quelli privati. Quanto si parla di congruità edilizia, è bene ricordarlo, ci si riferisce all’attestazione relativa alla congruità dei costi relativi alla manodopera, che viene impiegata all’interno dei vari cantieri. L’attestazione è necessaria ed obbligatoria per l’esecuzione di tutti i lavori pubblici e per quelli privati, che abbiano un importo pari o superiore a 70.000 euro. La congruità edilizia è stata prevista dal Decreto Semplificazioni 2020 (i riferimenti normativi sono i seguenti: articolo 8, comma 10 bis, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 e dal DM attuativo n. 143/2021). Congruità edilizia: come funziona L’attestazione di congruità edilizia – conosciuta anche con il nome di DURC edilizio – viene rilasciata direttamente dalle Casse Edili/Edilcasse, attraverso la piattaforma telematica CNCE-Edilconnect. Il rilascio di questo documento si basa direttamente sui dati che vengono forniti dalle imprese. Gli avvisi diretti alle imprese sulla congruità edilizia sono una vera e propria novità di quest’anno. Sono stati, infatti, introdotti a seguito dell’accordo del 7 dicembre 2022 preso dalle Parti Sociali nazionali, nelle quali ci sono: Ance; Legacoop Produzione e Servizi; Agci-Produzione e Lavoro; Confcooperative Lavoro e Servizi; Anaepa Confartigianato; Cna Costruzioni; Fiae Casartigiani; Claai Edilizia; Confapi Aniem; Feneal Uil; Filca Cisl; Fillea Cgil. L’accordo sottoscritto tra le parti sociali prevede l’attuazione di quanto previsto all’interno del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021: questo documento ha previsto l’introduzione di una procedura informativa di congruità edilizia, da effettuarsi attraverso l’invio di alert alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati. L’intenzione è quella di facilitare e favorire la formazione degli addetti e, soprattutto, permettere che gli adempimenti necessari siano effettuati correttamente. Quando partono gli avvisi Gli alert riservati alle imprese partono il prossimo 1° marzo 2023. L’accordo, tra l’altro, ha previsto che nel periodo transitorio – in questo caso ci si riferisce ai cantieri che si concludano entro e non oltre il 28 febbraio 2023 e la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata successivamente al 1° novembre 2021 – le Casse Edili/Edilcasse provvedano a rilasciare l’attestato di congruità edilizia, anche quando la documentazione giustificativa sia costituita unicamente da un’autodichiarazione dell’impresa. Discorso diverso, invece, per i cantieri che siano ancora aperti al 1° marzo 2023 e che sono inseriti direttamente nel sistema CNCE-Edilconnect. In questo caso, tutti i cantieri saranno sottoposti in maniera automatica alla procedura di alert. La procedura di llert Ma entriamo un po’ più nel dettaglio. Gli alert per le imprese affidatarie e per il committente vengono trasmessi direttamente da CNCE-Edilconnect attraverso la Cassa competente. Gli avvisi di congruità edilizia riguarderanno direttamente: i nuovi cantieri, che verranno aperti dopo il 1° marzo 2023; i cantieri che, alla data del 1° marzo 2023, risultano essere già aperti ed inseriti direttamente all’interno del sistema CNCE-Edilconnect. Questo significa, in estrema sintesi, che a seguito della denuncia di un nuovo lavoro alla cassa edile competente – comunicazione che può essere effettuata anche attraverso il sistema CNCE-Edilconnect – verrà generata una mail Pec (ci riferiamo alla posta elettronica certificata), attraverso la quale i soggetti interessati vengono informati che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità. Si provvede, quindi, a ricordare: al committente – quando si è di fronte a dei lavori pubblici – Di provvedere a richiedere il DURC edilizio, nel momento in cui si giunge al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale; all’impresa affidataria dell’obbligo di ottenere e consegnare al committente la verifica di congruità. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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