Superbonus nei territori colpiti da eventi sismici: i chiarimenti dell’Agenzia

La Risoluzione 66/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce modalità e condizioni per usufruire del Superbonus negli edifici danneggiati da eventi sismici. Focus su requisiti, documentazione necessaria, rapporto con i contributi pubblici e casi in cui l’aliquota maggiorata continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus nei territori colpiti da eventi sismici: i chiarimenti dell’Agenzia

Il tema degli interventi di recupero e miglioramento strutturale sugli edifici danneggiati da eventi sismici resta centrale per migliaia di proprietari e tecnici, soprattutto nei territori in cui la ricostruzione procede parallelamente alla richiesta di incentivi fiscali.

La Risoluzione 66/E del 13 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate offre una lettura dettagliata delle regole applicabili al Superbonus nelle zone colpite dai terremoti dal 1° aprile 2009, fornendo indicazioni operative a progettisti, imprese e cittadini che intendono intervenire su immobili danneggiati e dichiarati inagibili.

Il documento chiarisce aspetti importanti, tra cui la possibilità di applicare l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025, le condizioni per accedere ai benefici e il rapporto con i contributi destinati alla ricostruzione. Una precisazione che scioglie molti dubbi operativi, soprattutto per chi si trova in territori dove la ricostruzione procede con tempistiche non omogenee e la verifica del nesso causale rappresenta un passaggio indispensabile.

Il perimetro applicativo: requisiti, documenti e condizioni

La Risoluzione ribadisce che l’aliquota del 110% continua ad applicarsi solo quando l’edificio:

  • si trova in un Comune per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di sisma dal 1° aprile 2009;
  • è stato ufficialmente danneggiato dal terremoto;
  • presenta una scheda AeDES (o documento equivalente) con esito B, C o E;
  • risulta inagibile per danni direttamente riconducibili all’evento sismico;
  • è destinato a uso abitativo, anche se non è la prima abitazione.

Accanto agli elementi tecnici, la Risoluzione riporta un principio essenziale: «la misura maggiorata spetta solo per interventi su edifici per cui è accertato il nesso diretto tra danno e sisma».

L’attestazione del danno e dell’inagibilità non ha carattere formale ma sostanziale: la scheda AeDES certifica livello del danno, grado di compromissione strutturale e correlazione all’evento sismico. 

La documentazione minima richiesta

Per attestare in modo completo il nesso causale tra i danni dell’edificio e l’evento sismico, è necessario disporre di una serie di documenti tecnici e amministrativi che confermino in maniera univoca lo stato dell’immobile.

La scheda AeDES, con l’indicazione dell’esito e della tipologia di danni riscontrati, rappresenta il punto di partenza. A questa si affianca l’ordinanza comunale che dichiara l’inagibilità dell’edificio e che certifica ufficialmente le condizioni di sicurezza compromesse. È inoltre fondamentale che l’immobile sia correttamente identificato dal punto di vista catastale, in modo coerente con le informazioni riportate nella documentazione tecnica. Completa il quadro la relazione redatta dal professionista incaricato, che descrive nel dettaglio la natura dei danni, le cause e gli interventi necessari per il ripristino. 

Superbonus, contributi e spese ammissibili: cosa chiarisce la Risoluzione

Uno dei punti centrali del documento riguarda il rapporto tra Superbonus e contributi pubblici per la ricostruzione. 
La Risoluzione chiarisce anche come funzionano le diverse modalità di calcolo della detrazione nei territori colpiti da eventi sismici. Viene ribadito che la detrazione può essere applicata esclusivamente sulle spese che restano effettivamente a carico del contribuente, secondo quanto previsto dai commi 1-ter e 4-quater. Un meccanismo, questo, che esclude dalla base di calcolo eventuali contributi pubblici già riconosciuti per la ricostruzione.

Diverso è il caso del comma 4-ter, che introduce la possibilità di aumentare del 50% i massimali di spesa: una misura pensata come alternativa rispetto ai contributi commissariali e che, proprio per questo motivo, richiede una rinuncia formale a tali sovvenzioni.

Infine, il comma 8-ter conferma che, per gli immobili danneggiati dal sisma e in presenza dei requisiti previsti, l’aliquota del 110% continua ad applicarsi per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, offrendo una prosecuzione significativa del beneficio fiscale nelle aree più colpite.

Il caso concreto esaminato

L’interpello nasce dal caso del coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un’abitazione danneggiata dal sisma del 13 giugno 2013, dichiarata parzialmente inagibile in seguito a:

  • scheda AeDES con esito C,
  • ordinanza sindacale che certifica il nesso diretto tra danno e terremoto.

Si tratta di un immobile non adibito a prima abitazione.
L’Istante specifica inoltre che non è mai stato possibile richiedere contributi pubblici ai sensi del DL 189/2016.
Per poter procedere con gli interventi, tramite tecnico incaricato, i proprietari hanno anche inviato una PEC di rinuncia ai contributi pubblici, inizialmente ritenuta necessaria per accedere alla misura agevolata.

La Risoluzione chiarisce però che questa rinuncia è irrilevante ai fini dell’applicazione del comma 8-ter, e rileva esclusivamente per il comma 4-ter, che consente il raddoppio dei limiti di spesa. 

Quando occorre rinunciare ai contributi e quando no

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia:

  • nei casi disciplinati dai commi 1-ter e 4-quater, i contributi si sottraggono dalle spese agevolabili;
  • solo il comma 4-ter richiede una rinuncia formale al contributo, perché prevede una misura “alternativa”;
  • per il comma 8-ter, invece, l’aliquota del 110% spetta indipendentemente dalla richiesta o dalla spettanza dei contributi.

Questa precisazione ha un impatto operativo: proprietari e tecnici non devono intraprendere complesse procedure di rinuncia se intendono accedere alla detrazione maggiorata prevista per le aree colpite. 

Chi può usufruire della detrazione

La possibilità di usufruire della detrazione non è riservata esclusivamente al proprietario dell’immobile. L’agevolazione può infatti essere utilizzata anche da altri soggetti che abbiano un legame giuridico o familiare con l’edificio e che partecipino concretamente alle spese. Rientrano tra questi i familiari conviventi del proprietario o dell’usufruttuario, purché sostengano direttamente i costi degli interventi. Possono accedervi anche i comproprietari che partecipano economicamente ai lavori, così come i titolari di ulteriori diritti reali compatibili con l’immobile. In tutti questi casi, il principio guida è che la detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa e può dimostrare un rapporto legittimo con l’edificio oggetto degli interventi. 

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