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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la Guida con tutte le indicazioni per l’accesso alle spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisisimici e di messa in sicurezza degli edifici L’Agenzia delle Entrate, dopo aver aggiornato nei giorni scorsi le Guide per aver accesso alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e bonus mobili, ha ora pubblicato la Guida in pdf “Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici“, utile strumento che aiuta a capire chi possa beneficiare delle detrazioni, quali siano i vantaggi e le modalità di accesso per gli interventi nelle singole abitazioni, per quelli nelle parti comuni dei condomini e il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche. Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il sisma bonus che prevede agevolazioni nel periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2021, per lavori che prevedano misure antisismiche sugli edifici, con detrazioni diverse a seconda della zona sismica in cui si trova l’immobile oggetto di intervento, ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3), alla tipologia di intervento e al risultato ottenuto. In particolare è riconosciuta una detrazione del 50% per un importo massimo di 96.000 per unità immobiliare da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per interventi antisismici, di messa in sicurezza degli edifici e per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Il bonus sale al 70% (75% per gli edifici condominiali) se dopo i lavori ci sia il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Anche in questo caso la detrazione va calcolata su un ammontare di spese di massimo 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari e va ripartita in 5 quote annuali. Possono accedere al bonus i proprietari degli edifici, i titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017 i condòmini possono cedere il bonus ai fornitori che hanno realizzato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Non è possibile cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. La legge di Bilancio 2018 ha introdotto un bonus legato a interventi anitisismici nelle zone a rischio 1, 2 e 3 e alla riqualificazione energetica. In questo caso la detrazione è dell’80%, se i lavori garantiscono il passaggio a una classe di rischio inferiore, all’85%, se le classi sono 2. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Iter per chiedere la detrazione E’ necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. Nel caso di lavori sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condòmini devono specificare il codice fiscale del condominio. Per avere accesso al bonus i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, e nella causale deve essere inserito il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche Nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” è stato introdotta, con decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) la nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche. Nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, gli acquirenti possono beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione viene ripartita in 5 rate annuali di pari importo e non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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