START-Ivry, un nuovo concetto di housing sociale dove il progetto è dettato dal sistema di vita 24/12/2025
A cura di: Adele di Carlo Le pergotende in questione sono del noto regista Paolo Genovese, il quale si è visto al centro di un contenzioso edilizio finito a suo sfavore. Il Tar Lazio, infatti, ha deliberato l’ordine di demolizione delle strutture perché, pur appartenendo alle opere in edilizia libera, ledono il decoro della zona tutelata in cui si trovano. Il quartiere Coppedé è uno dei massimi esempi dello stile liberty italiano, realizzato dall’architetto Gino Coppedé, e appartiene alla “zona tutelata” tra piazza Buenos Aires e via Tagliamento. Ecco i dettagli della sentenza del Tar Lazio dello scorso 8 maggio e pubblicata il 26 giugno 2024. Cos’è una pergotenda La sentenza in esame ha ad oggetto la pergotenda, ovvero una struttura versatile di copertura che può essere sia automatica che meccanica. In poche parole, la pergotenda è una struttura retrattile fissata, in posizione orizzontale o inclinata, ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo su cui è posizionata. Grazie al sistema di copertura scorrevole e impermeabile, le pergotende sono adatte agli ambienti esterni come giardini e terrazzi e resistono a diverse condizioni climatiche. La pergotenda può essere realizzata in diversi materiali tra cui alluminio, legno o acciaio, e include un meccanismo che permette al telo in PVC di scorrere, coprendo efficacemente balconi, porticati e piccole aree del giardino, migliorando così la vivibilità degli spazi esterni. Chi la installa sul proprio terrazzo o balcone lo fa per valorizzare e vivere appieno gli spazi esterni della casa, rendendoli fruibili anche in condizioni atmosferiche avverse che altrimenti li renderebbero poco sfruttabili. Passando al lato burocratico, la realizzazione delle pergotenda non richiede permessi edilizi se è aperta su più lati e coperta principalmente da tende amovibili. Questa struttura, come anticipato, rientra tra i lavori “in edilizia libera” per i quali la legge non prescrive permessi o autorizzazioni, infatti non crea un volume urbanistico ed è assimilata alla veranda. Quindi, se di dimensioni moderate e se non altera la destinazione d’uso degli spazi interni, si può installare in piena libertà. Ma non è il caso delle due pergotende di Paolo Genovese, le quali – secondo il tribunale del Lazio – devono essere rimosse. La sentenza del Tar Lazio La vicenda giudiziaria ha inizio diversi anni fa, quando il Municipio II di Roma ha contestato l’installazione di due pergotende sui terrazzi dell’appartamento di proprietà di Paolo Genovese nel prestigioso quartiere Coppedé. Le strutture in questione misurano rispettivamente 7,20 x 3,20 metri al quarto piano e 4,80 x 4 metri al sesto piano. Il Municipio II ha intimato la loro demolizione congiuntamente ad una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. La decisione, tuttavia, è stata contestata dal proprietario in quanto le due strutture sono elementi di arredo esterno rientranti nell’ambito dell’edilizia libera. A questo punto è stato necessario coinvolgere il Tar Lazio, il quale ha dato ragione al Municipio II. Le due pergotende vanno ad alterare l’armonia dell’edificio posto in una zona tutelata; di conseguenza la loro installazione avrebbe richiesto un titolo abilitativo o di una Scia. Così l’ordine di demolizione delle pergotende è stato confermato, mentre è stato chiesto di ridurre l’importo della sanzione amministrativa. Pergotenda in edilizia libera, ma ad alcune condizioni Una pergotenda si considera tale se rispetta alcuni requisiti imprescindibili, in presenza dei quali l’opera si può realizzare senza permessi o autorizzazioni. Per definire una struttura come pergotenda è essenziale che, per le sue caratteristiche strutturali e i materiali utilizzati, non comporti la creazione stabile di nuovi volumi o superfici utili, secondo i limiti stabiliti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5567/2023. Pertanto, la pergotenda deve essere una struttura leggera, non fissata stabilmente al suolo, progettata per sostenere una “tenda”, anche in materiale plastico, a condizione che: l’elemento principale sia la “tenda”, che funge da protezione solare e dagli agenti atmosferici, migliorando la fruizione dello spazio esterno la struttura sia un semplice elemento accessorio alla tenda, necessario per il suo supporto e la sua estensione gli elementi di copertura e chiusura siano facilmente rimovibili e completamente retraibili In altre parole, per essere considerata una “pergotenda” e non una “tettoia”, è necessario che la copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, o “impacchettabile”, evitando così la creazione di un nuovo volume (vedi Cons. di Stato n. 3393/2021, n. 840/2021). Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
18/02/2026 Agevolazioni prima casa, ecco quando si possono applicare su due differenti immobili A cura di: Pierpaolo Molinengo Quando è possibile applicare le agevolazioni prima casa su due differenti immobili? Se si accorporano due ...
10/02/2026 Canne fumarie in amianto altrui, quando si può imporne la rimozione A cura di: Pierpaolo Molinengo Si può pretendere legalmente la rimozione delle canne fumarie in amianto quando il materiale è friabile ...
06/02/2026 Niente sanatorie edilizie e rottamazione: cosa ha deciso il governo sul decreto Milleproroghe A cura di: Adele di Carlo Il decreto Milleproroghe chiude al condono edilizio e all’ampliamento della rottamazione quater. Inammissibili gli emendamenti della ...
04/02/2026 Impermeabilizzazione lastrico ad uso esclusivo, come si suddividono i costi A cura di: Pierpaolo Molinengo Sono diverse le casistiche che si vengono a configurare quando si deve gestire la ripartizione delle ...
29/01/2026 Edificio andato in rovina: degli eventuali danni rispondono il nudo proprietario e l’usufruttuario A cura di: Pierpaolo Molinengo Il nudo proprietario non è esentato dal pagamento dei danni per un immobile in rovina solo ...
21/01/2026 Bonus barriere architettoniche, la detrazione si può trasferire agli eredi? A cura di: Adele di Carlo Le regole dell’Agenzia delle Entrate sul trasferimento del Bonus barriere architettoniche agli eredi. Cosa succede in ...
20/01/2026 Vizi costruttivi ed errori progettuali, l’acquirente ha sempre diritto al risarcimento A cura di: Pierpaolo Molinengo Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha introdotto dei confini precisi tra i vizi ...
16/01/2026 Aree idonee e agrivoltaico: cosa cambia dopo la conversione in legge del DL 175/2025 A cura di: Adele di Carlo La legge di conversione DL 175/2025 modifica la disciplina sulle aree idonee per le rinnovabili, con ...
15/01/2026 UNI 11998:2025: nuova norma tecnica per i sistemi vetrati amovibili - VEPA La UNI 11998:2025 definisce requisiti e prestazioni dei sistemi vetrati amovibili (VEPA) tra tecnica, sicurezza e ...
14/01/2026 Con la riforma del condominio arriva la laurea obbligatoria ed il revisore contabile A cura di: Pierpaolo Molinengo Dopo 13 anni viene presentata una riforma del condominio che mira a migliorare la gestione contabile, ...