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Tali disposti introducono specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. Ed è quindi forse utile fare un riepilogo delle opportunità offerte, anche se consigliamo i cittadini di chiedere sempre informazioni precise ai rivenditori e ditte a cui si affidano per i loro interventi. I soggetti ammessi alla detrazione possono usufruirne solo se sostenitori diretti delle spese, le quali devono rimanere a loro carico e solo se detentori o possessori dell’immobile in base ad un titolo idoneo come proprietà o nuda proprietà. L’agevolazione in esame interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, dunque anche rurale, compresi quelli strumentali. Elemento fondamentale è che gli edifici oggetto degli interventi siano esistenti. Gli interventi agevolati sono classificati in diverse tipologie: Interventi di riqualificazione energetica sulla prestazione energetica sull’intero edificio. Per tali interventi si intende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’intero edificio realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.. Dunque, l’intervento è definito sulla base del risultato che deve raggiungere in termini di riduzione del fabbisogno annuo per la climatizzazione invernale (inferiore del 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale). Tale fabbisogno rappresenta la quantità di energia primaria globalmente richiesta nel corso di un anno per mantenere la temperatura di progetto in regime di attivazione continua. Il risparmio è calcolato in base a indici elaborati in funzione della categoria dell’edificio (residenziale o altri edifici) della zona climatica in cui è situato e della struttura che presenta. A tale categoria appartengono la sostituzione o l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con caldaie a biomasse, gli impianti di coogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nelle seguenti categorie. Interventi di riqualificazione energetica su edifici o parti di edificio nonché unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali quali pareti, finestre comprensive di infissi e di strutture accessorie (quali ad esempio scuri o persiane o cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso che hanno effetto sulla dispersione del calore) che presentino i requisiti di transmittanza (cioè di dispersione di calore) richiesti dalla tabella dell’allegato D del decreto ministeriale. Nel caso in cui gli interventi siano già conformi agli indici di trasmittanza termica la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti non è sufficiente. Al fine della detrazione fiscale è necessario che a seguito di tali lavori gli indici siano ancor più ridotti. Il decreto non menziona fra gli interventi realizzati sulle strutture opache quelli orizzontali cioè coperture e pavimenti nonostante siano riportati nella legge finanziaria. L’omissione è dovuta dalla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla tabella 3 allegata alla legge finanziaria. In tale tabella i valori di trasmittanza degli elementi costruttivi in questione sono stati riportati erroneamente (inversione dei valori relativi alla copertura con quelli relativi alla pavimentazione). Comunque sia la detrazione potrà essere quella relativa alla riqualificazione energetica globale dell’edificio. Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università. Il riferimento a edifici di qualsiasi categoria catastale porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture attinenti all’ambito commerciale, ricreativo e socio assistenziale in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Al fine della agevolazioni anche le caratteristiche tecniche dei pannelli previste dalla normativa statale e dalle norme UNI devono essere rispettate. Viene, inoltre richiesta l’osservazione di un termine di garanzia pari a 5 anni per i pannelli e i bollitori di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaia a condensazione e relativa messa a punto. Risulta, quindi, l’esclusione dall’agevolazione degli interventi diretti a installare tali impianti in edifici che ne erano sprovvisti e gli interventi volti a sostituire le caldaie esistenti diverse da quelle a condensazione. Tuttavia tali opere possono rientrare nella categoria generale degli interventi prevista dalla prima categoria qualora conformi agli indici predisposti. Al contrario è compreso nelle agevolazioni la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati o viceversa sempre però nel rispetto degli indici di risparmio energetico previsti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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