Sismabonus e bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate conferma: anche i non residenti possono detrarre le spese

Nuovi chiarimenti in merito alle detrazioni per coloro che vogliono adeguare sismicamente la propria casa o rifare la facciata. Azzerata la differenza tra residenti e non residenti.

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Sismabonus e bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate Conferma: anche i non residenti possono detrarre le spese

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La mancata residenza nel Comune in cui si trova l’immobile soggetto agli interventi di sismabonus e bonus facciate non è una causa di esclusione dalla possibilità di detrarre la spesa. Il chiarimento è arrivato, una volta per tutte, con un messaggio dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 7 novembre 2022, a seguito dei dubbi sollevati da molti contribuenti.

Chi esegue interventi antisismici o adegua la facciata della propria casa può detrarre l’80% o il 60% della spesa, sempre che rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge. Si precisa che mentre il Sismabonus è stato confermato per il prossimo biennio, per il bonus facciate, invece, il termine ultimo coincide con la fine dell’anno. Nessuna agevolazione, neppure ridotta, nel 2023.

Ecco cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 550, dove ricostruisce i beneficiari dei bonus edilizi.

Sismabonus e bonus facciate, anche i non residenti possono detrarre la spesa

Sismabonus e bonus facciate sono due delle agevolazioni fiscali per incentivare i lavori di efficientamento energetico e la sicurezza urbana. Adesso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente un dubbio circa la possibilità di detrarre la spesa: via libera anche ai cittadini non residenti.

Sismabonus e bonus facciate, anche i non residenti possono detrarre la spesa

Lo ha fatto, ancora una volta, partendo da un caso specifico con la risposta ad interpello n. 550 del 7 novembre 2022.

Il quesito è stato sollevato da una società operante all’estero con attività assimilabile a un fondo immobiliare e proprietaria di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, ovvero ville di pregio con parchi e giardini. La società in questione ha interrogato l’AdE sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni previste per interventi strutturali sugli adeguamenti sismico e delle facciate degli immobili di sua proprietà locati in Italia.
Chiede, nello specifico, l’accesso al bonus facciate e al cosiddetto “sismabonus rafforzato” (ex articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

La conferma dell’AdE alle detrazioni

La risposta è affermativa: la società non residente in Italia può richiedere i benefici fiscali e detrarre la spesa nella misura prevista dalle leggi di riferimento.

Quindi può “scaricare”:

  • l’80% della spesa per i lavori antisismici sempre che vengano rispettati i requisiti minimi, cioè la riduzione di almeno due classi di rischio;
  • il 60% della spesa sostenuta per il recupero/restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati nelle zone A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) ad esclusione degli immobili sostituiti nelle zone “4” a basso rischio sismico.

La risposta contenuta nell’interpello n. 550 del 7 novembre 2022 è inequivocabile:

“l’Istante se proprietario di unità immobiliari in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso in linea di principio l’accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.”

Si amplia la platea di beneficiari del Sismabonus e Bonus facciate

Alla luce di quanto evidenziato, la residenza non risulta tra i requisiti richiesti dalla normativa per accedere ai bonus e alle maxi agevolazioni fiscali. La condizione, tuttavia, è che siano rispettati gli altri requisiti indicati su tempistiche e tipologie di lavori ammessi.

Si amplia la platea di beneficiari del Sismabonus e Bonus facciate

Quindi la possibilità di detrarre la spesa è concessa anche ai contribuenti non residenti proprietari di immobili in Italia a patto che siano titolari di un reddito fondiario derivante dalle unità immobiliari. Lo stesso vale per i titolari di reddito d’impresa che eseguono lavori di ristrutturazione/adeguamento sismico su “costruzioni adibite… ad attività produttive”. E, per ultimo, via libera ai titolari di reddito di impresa anche se gli interventi non riguardano beni patrimoniali, strumenti o beni merce.

Quanto detto vale sia per il Sismabonus che per il bonus facciate, in scadenza a dicembre 2022, purché il richiedente sostenga effettivamente la spesa dichiarata:

“Atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sisma bonus rafforzato e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati ”.

Chi sono i soggetti ancora esclusi dalla detrazione

Nonostante l’apertura ai non residenti, vi sono ancora dei soggetti non autorizzati a percepire l’agevolazione fiscale, quindi esclusi dal bonus edilizi.

Parliamo delle categorie seguenti:

  • chi non possiede redditi imponibili;
  • chi non possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (dato che la loro imposta lorda viene assorbita da altre detrazioni). Questa tipologia di richiedenti però può usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Esclusivamente riguardo del bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate nell’interpello ha dichiarato che:

“La detrazione del bonus facciate può essere accessibile a tutti i soggetti, residenti e non sul territorio italiano, che andranno a sostenere le spese per eseguire i lavori indipendentemente dal reddito della quale sono titolari.”

Tutti i soggetti che possono richiedere il Sismabonus fino al 2024

Per quanto riguarda il Sismabonus per gli interventi antisismici, sono beneficiari tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o non residenti in Italia. La detrazione spetta sia ai proprietari degli immobili che ai titolari di diritti reali o personali di godimento purché abbiano effettivamente sostenuto la spesa:

  • proprietari o nudi proprietari con usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • affittuari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali (per immobili adibiti ad attività produttive);
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile (anche se è di proprietà dell’ex), il componente dell’unione civile e il convivente more uxorio;
  • i soggetti passivi Ires;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari sugli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Bonus facciate, l’elenco dei beneficiari

Nella platea dei beneficiari del bonus per il rifacimento/restauro della facciata esterna troviamo tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche titolari di redditi d’impresa, purché abbiano sostenuto le spese.

Sono ammessi alla maxi detrazione:

  • le persone fisiche, anche gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici 
  • le associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa 
  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (quindi coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) e i conviventi di fatto. 

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