Nuovo “Regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi”

1 – NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Il Presidente della Repubblica, in data 1 agosto 2011, ha firmato il nuovo regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi, già approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 luglio scorso.

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il regolamento intende conseguire gli obiettivi della semplificazione del procedimento amministrativo e della salvaguardia della specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi, con riguardo ad ogni tipo di attività e l’adozione di misure correlate alla gravità di rischio.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono distinti in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’ esistenza di specifiche regole tecniche e all’ esigenze di tutela della pubblica incolumità.

L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stato revisionato con l’aggiunta di nuove attività e l’eliminazione di attività non ritenute pericolose ai fini antincendio.

Particolarmente rilevante è il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all’attuazione delle disposizioni.

Il regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell’art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia.

In materia di semplificazione amministrativa la nuova disciplina prevede al posto del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; inoltre è prevista l’eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A B e C) assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi

Attività di tipo B ( rischio medio): attività soggette a rischio medio

Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio.

link:
Bozza del Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi
Relazione illustrativa
Parere Commissione Parlamentare

2 – LE NOVITÀ PRINCIPALI
L’elenco delle attività soggette sarà sostituito da un altro elenco che presenta quasi tutte le 97 attività del decreto 16 febbraio 1982 alle quali si aggiungono nuove attività come le gallerie, gli aeroporti, porti, metropolitane, ecc. Un’altra grande novità riguarda il fatto che, a seconda della classificazione dell’attività, ci sarà un procedimento amministrativo diverso.

La nuova classificazione prevede:
Attività di tipo A: per queste attività, quelle più semplici e con una norma di riferimento, si applicano le procedure stabilite per l’autocertificazione (quindi quelle della SCIA) il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione;
Attività di tipo B: per queste attività si applica una procedura di parere di conformità, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione;
Attività di tipo C: per queste attività si applica la procedura attuale utilizzata per tutte le attività soggette, quindi il parere di conformità con successivo controllo per il rilascio del CPI. Torna al menu 3.

Nuovo "Regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi"

3 – DM 5 AGOSTO 2011: NUOVE NORME PER L’ ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Nella GU n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il DECRETO del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011 che disciplina le Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il D.M. sostituisce le norme emanate a seguito della Legge 818/84 e del D.M. 25 marzo 1985, finalizzate alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, al fine del rilascio di certificazioni nel settore della prevenzione incendi.

La nuova norma prevede che i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139[1], alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

– iscrizione all’albo professionale
– attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4 del D.M.

I programmi dei corsi base abilitanti devono contenere almeno le materie di seguito indicate e prevedere un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:
– obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi
– fisica e chimica dell’incendio
– norme tecniche e criteri di prevenzione incendi
– tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
– legislazione generale e direttive comunitarie di settore
– procedure di prevenzione incendi
– sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
– valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalente
– approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
– sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)
– attività a rischio di incidenti rilevanti
– esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controllo di prevenzione incendi.

La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi é affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.

A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, é previsto un esame inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti.

La commissione preposta all’adempimento di cui al comma 1, é formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il presidente della commissione preposta ad effettuare l’esame é il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.

Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all’interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell’art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all’art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista é sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

Decreto Ministeriale del 5 agosto 2011

Fonte BM Sistemi

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Valutazione Rischio – Per la valutazione del rischio incendio.
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Standard & Industrie – per la progettazione completa delle attività soggette e non a normativa specifica.

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