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DM 07/03/2018: Novità nella Direzione Lavori

E’ entrato in vigore il 30 maggio il decreto attuativo che regola le modalità con cui il Direttore dei Lavori svolge il proprio ruolo. Le principali novità

Entrato in vigore il DM n.49 del 07/03/2018 che regola l'attività del Direttore dei lavori

Il 30 maggio è entrato in vigore il DM n.49 del 07/03/2018, decreto attuativo dell’art. 111, comma 1, del Codice dei Contratti che individua le modalità e gli atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori svolge le proprie funzioni. Esso abroga gli articoli del DPR 207/2010, inerenti la contabilità (artt. da 178 a 210), che risultavano ancora vigenti.

Gli aspetti di maggiore interesse del Titolo I, di seguito esaminati, riguardano:

  • nuove facoltà e obblighi della stazione appaltante (artt. 5, 9, 10)
  • responsabilità e funzioni del Direttore dei Lavori (artt. 6 e 8)
  • aspetti contabili (art. 15).

Per quanto concerne il primo punto, il nuovo decreto introduce alcune novità per la consegna e la sospensione dei lavori nonché per la disciplina delle riserve.

Anche se l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto se la consegna lavori avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, quest’ultima può indicare nel capitolato i casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso.

In merito alla sospensione dei lavori vi è una novità che riguarda il contenuto del contratto di appalto. L’articolo 10, infatti, prevede che debba essere inserita una clausola penale per la quantificazione del risarcimento dovuto all’esecutore in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice dei contratti.

Altro aspetto di rilievo che interessa le stazioni appaltanti è quello delle riserve; il legislatore, a differenza della precedente disciplina (artt. 190 e 191 del DPR 207/2010), ha preferito demandare alle singole stazioni appaltanti la loro regolamentazione all’interno del capitolato speciale d’appalto.

Anche per quanto riguarda il Direttore dei Lavori occorre mettere in evidenza alcuni aspetti. Si notano, in particolare, le precisazioni introdotte per l’accettazione dei materiali e le modifiche ai lavori. Il DL, infatti, deve effettuare tutti i controlli dei materiali previsti dal piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

L’ultimo tema su cui è importante soffermarsi è quello della contabilità, che coinvolge stazioni appaltanti e professionisti. Anche se l’elenco dei documenti contabili non è variato, infatti, è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici specifici. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni del regolamento.

Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata è permesso solo per uno stretto periodo di tempo, quanto necessario per consentire alla stazione appaltante l’adeguamento al nuovo obbligo e deve essere motivato e comunicato all’Anac.

Alla luce delle numerose modifiche introdotte, entro il 31 luglio 2018 sarà disponibile un nuovo aggiornamento di Blumatica CSA, il software sviluppato da Blumatica per la redazione del contratto d’appalto, del capitolato speciale e generale che consente di recepire in automatico tutte le disposizioni normative.

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