Al via la digitalizzazione degli appalti: cosa cambia per gli operatori del settore

Ha preso il via ufficialmente la digitalizzazione degli appalti. Scopriamo cosa comporta questa novità per gli operatori del settore.

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Al via la digitalizzazione degli appalti: cosa cambia per gli operatori del settore

Attraverso un comunicato diffuso lo scorso 19 dicembre 2023 l’Anac, l’Autorità Anticorruzione, ha annunciato il passaggio agli appalti digitali. Ricordiamo che una delle grandi novità previste previste dal nuovo codice degli appalti – entrato in vigore nel corso del 2023 grazie al Decreto Legislativo n. 36 – è stato proprio quello della digitalizzazione.

Ma cosa comportano per gli operatori del settore le procedure digitalizzate per gli appalti. E, soprattutto, quali novità sono state introdotte?

Iniziamo con il ricordare le date nelle quali è stata introdotta la burocrazia semplificata nei contratti pubblici:

  • le norme sono entrate in vigore il 1° aprile 2023;
  • la piena operatività è scattata il 1° luglio 2023;
  • la digitalizzazione degli appalti è iniziata il 1° gennaio 2024.

Proprio grazie alla digitalizzazione le imprese e l’amministrazione pubblica entrano a pieno titolo in una nuova fase della gestione dei progetti, che, d’ora in poi, avranno una dimensione completamente digitale e immateriale in ogni loro fase:

  • programmazione,
  • progettazione,
  • esecuzione,
  • accesso alle informazioni e agli atti di gara.

Da inizio 2024, in altre parole, non ci saranno più dei documenti cartacei ma solo e soltanto delle piattaforme certificate comunicanti tra di loro.

Dal 1° gennaio 2024 è scattata la digitalizzazione degli appalti

All’interno del suo comunicato Anac mette in evidenza che la novità più importante che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda direttamente la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di apposite piattaforme digitali, che devono essere certificate.

Dal 1° gennaio 2024 è scattata la digitalizzazione degli appalti

Cosa comporta tutto questo? Molto semplicemente che tutte le amministrazioni che non siano dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale sono tenute ad appoggiarsi su piattaforme certificate, che vengono messe a disposizione da altri soggetti, tra i quali ci possono essere stazioni appaltanti, centrali di committenza o soggetti aggregatori. Attraverso le piattaforme certificate devono essere gestite tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti e, in particolar modo, la loro esecuzione.

A partire dal 1° gennaio 2024 le piattaforme, inoltre, devono essere utilizzate:

  • per la redazione o l’acquisizione degli atti che si riferiscono alle varie procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • per effettuare la trasmissione dei dati e dei documenti necessari direttamente alla Banca Dati Anac;
  • per accedere alla documentazione relativa alla gara, per la presentazione del Documento di gara unico europeo e per la presentazione delle relative offerte;
  • per poter aprire, gestire e conservare il fascicolo di gara;
  • per poter effettuare i necessari controlli tecnici, contabili ed amministrativi dei contratti. Operazioni che possono essere effettuate nel corso di esecuzione e di gestione delle necessarie garanzie.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico

L’interoperabilità di tutte le componenti del sistema permette, inoltre, di rendere completamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, che è stato predisposto direttamente dall’Anac. Questo strumento permette di accedere alle informazioni che coinvolgono un determinato operatore economico e, soprattutto, permette di verificare il possesso per partecipare agli appalti pubblici. E verificare, contestualmente, che non siano assenti delle cause di esclusione, come ad esempio delle irregolarità fiscali o contributive.

L’operatore economico ha la possibilità di inserire nel proprio fascicolo dati e documenti attraverso alcune funzionalità, che vengono periodicamente aggiornate dagli enti certificatori, tra i quali ci sono:

  • il Ministero della Giustizia;
  • il Ministero dell’Interno;
  • l’Inps;
  • l’Inail;
  • l’Agenzia delle Entrate.

I suddetti documenti possono essere consultati, in qualsiasi momento, dalle stazioni appaltanti e possono essere riutilizzati in qualsiasi procedura di affidamento alla quale lo stesso soggetto intende partecipare.

Il ciclo di vita degli appalti

Una delle novità più importanti, senza dubbio, è quella relativa ad una delle fasi più importanti del ciclo di vita dei contratti pubblici: la pubblicazione.

Sarà direttamente Anac – attraverso la propria banca dati – a garantire la pubblicità. Questo compito verrà assolto attraverso la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione europea. È bene, comunque, sottolineare che gli effetti giuridici decorrono ufficialmente dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Nelle piattaforme digitali e nei siti istituzionali risulterà essere sempre disponibile la documentazione di gara. In qualsiasi momento sarà sempre possibile accedervi attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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