DL Infrastrutture, sospensione del recupero dell’anticipazione nei lavori pubblici: cosa prevede

La Legge n. 152/2026 introduce la sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione negli appalti pubblici di lavori. Esclusi i contratti finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR.

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DL Infrastrutture, sospensione del recupero dell’anticipazione nei lavori pubblici: cosa prevede
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La Legge 7 agosto 2026, n. 152, che ha convertito il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, ha introdotto una nuova possibilità per gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. In particolare, l’articolo 1-bis del DL Infrastrutture consente alle stazioni appaltanti di sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

La sospensione può essere disposta per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La norma individua anche un limite preciso, ovvero la misura non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR. La disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2026, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Infrastrutture, cosa prevede l’articolo 1-bis

L’articolo 1-bis è stato inserito nel corso dell’iter di conversione del decreto e interviene sul meccanismo di recupero dell’anticipazione prevista per i contratti pubblici di lavori. Prevede che, per gli appalti in corso di esecuzione, la stazione appaltante è autorizzata a sospendere il recupero dell’anticipazione su richiesta dell’appaltatore. Tale previsione serve a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.

Il recupero può essere sospeso soltanto per il periodo strettamente necessario e comunque entro il 31 dicembre 2026. Inoltre l’applicazione della misura deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La presentazione della richiesta da parte dell’appaltatore non comporta quindi automaticamente la sospensione. La norma autorizza la stazione appaltante a disporla, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1-bis.
Il decreto non va a modificare in via generale la disciplina dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, al contrario interviene per un periodo determinato, sul momento in cui la stazione appaltante procede al recupero della somma già anticipata.

Anticipazione del prezzo negli appalti pubblici: come funziona

L’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 prevede, come regola generale, l’erogazione di un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo del contratto, con possibilità di elevazione fino al 30% secondo quanto stabilito nei documenti di gara.
Per gli appalti di lavori, l’anticipazione viene corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previo rilascio della garanzia fideiussoria prevista dalla stessa disposizione.
La somma anticipata, tuttavia, non viene mantenuta dall’impresa per tutta la durata del contratto. Durante l’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante procede infatti al suo recupero progressivo attraverso trattenute sugli importi dovuti in relazione all’avanzamento dei lavori. Parallelamente, la garanzia viene ridotta in misura proporzionale al progressivo recupero dell’anticipazione.

Per esempio, se per un contratto da 1 milione di euro viene riconosciuta un’anticipazione del 20%, l’impresa riceve inizialmente 200.000 euro. Nel corso dell’esecuzione, la stazione appaltante recupera progressivamente questa somma secondo il meccanismo previsto dall’articolo 125. È proprio questo recupero progressivo che il DL Infrastrutture consente di sospendere temporaneamente.

Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici

La novità di maggior rilievo riguarda il recupero dell’anticipazione e non l’erogazione della somma iniziale. Se la sospensione viene autorizzata, durante il periodo stabilito la stazione appaltante interrompe il recupero della quota di anticipazione ancora da recuperare. Sugli importi dovuti in relazione agli stati di avanzamento non vengono quindi effettuate, per quel periodo, le trattenute finalizzate al recupero dell’anticipazione.

La sospensione ha natura temporanea. L’articolo 1-bis non stabilisce infatti una modifica permanente delle modalità di recupero previste dal Codice dei contratti pubblici, ma introduce una possibilità utilizzabile entro un termine preciso.
Anche la durata non è fissata automaticamente fino alla fine dell’anno. La norma parla di periodo “strettamente necessario” e stabilisce che, in ogni caso, non si possa andare oltre il 31 dicembre 2026.

La sospensione deve essere richiesta dall’appaltatore

La misura non opera automaticamente per tutti gli appalti che rientrano nel suo campo di applicazione. È l’appaltatore a dover chiedere la sospensione del recupero dell’anticipazione. La norma attribuisce quindi alla stazione appaltante la possibilità di autorizzare la sospensione, tenendo conto delle condizioni previste dall’articolo 1-bis e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La richiesta riguarda un contratto specifico e deve essere riferita a un appalto pubblico di lavori che si trovi nella fase di esecuzione.
Quindi, se un’impresa sta realizzando un’opera pubblica e ha già ricevuto l’anticipazione, ma una parte di questa deve ancora essere recuperata attraverso i successivi pagamenti, l’impresa può presentare alla stazione appaltante una richiesta di sospensione del recupero. La richiesta, da sola, non determina però l’interruzione delle trattenute. La sospensione deve essere autorizzata dalla stazione appaltante.
La norma non prevede invece una sospensione generalizzata disposta d’ufficio per tutti i contratti interessati.

Quali appalti rientrano nella misura del DL Infrastrutture

L’ambito di applicazione dell’articolo 1-bis è circoscritto agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. E dunque non rientrano nella disposizione i contratti pubblici di servizi o di forniture. È inoltre necessario che il contratto si trovi nella fase di esecuzione dei lavori, condizione espressamente richiamata dalla norma. La disposizione riguarda il recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici. La formulazione della norma richiama quindi espressamente la disciplina dell’anticipazione contenuta nel D.Lgs. 36/2023.
Questo aspetto può porre una questione per gli appalti ancora soggetti alla disciplina del precedente Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016, nei quali l’anticipazione era disciplinata dall’articolo 35, comma 18. L’articolo 1-bis non chiarisce espressamente se la sospensione possa essere applicata anche al recupero delle anticipazioni corrisposte nell’ambito di questi contratti.
La questione riguarda, quindi, il coordinamento tra la nuova misura e i contratti ancora regolati dalla precedente disciplina e dovrà essere valutata in relazione al regime normativo applicabile al singolo appalto.

La sospensione del recupero dell’anticipazione costituisce inoltre una misura distinta rispetto al meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dall’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. I due strumenti intervengono infatti su aspetti diversi dell’esecuzione del contratto: da una parte il recupero della somma anticipata, dall’altra l’adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi secondo le condizioni previste dalla normativa.

DL Infrastrutture e PNRR: quali interventi sono esclusi

Un limite importante riguarda gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 dell’articolo 1-bis stabilisce che la sospensione non si applica agli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR. L’esclusione opera quindi anche quando il finanziamento dell’intervento è composto da risorse di diversa provenienza e solo una parte deriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di conseguenza, un appalto pubblico di lavori in corso di esecuzione può rientrare nella disciplina dell’articolo 1-bis, ma restare escluso dalla sospensione se l’intervento è finanziato, anche parzialmente, attraverso fondi PNRR.

Fino a quando si può sospendere il recupero dell’anticipazione

Il Decreto Infrastrutture stabilisce come termine ultimo il 31 dicembre 2026. La data non significa però che ogni sospensione possa essere mantenuta automaticamente fino a quella scadenza. L’articolo 1-bis prevede infatti che il recupero possa essere sospeso “per il tempo strettamente necessario”.
La durata della sospensione deve essere individuata nell’ambito della singola richiesta e dell’autorizzazione della stazione appaltante, fermo restando il limite massimo stabilito dalla legge.
Dal 1° gennaio 2027 la disciplina speciale introdotta dall’articolo 1-bis non potrà più essere utilizzata, mentre resta applicabile la disciplina ordinaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.

ANCE, la sospensione dell’anticipazione tra le misure del Decreto Infrastrutture

La possibilità di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione era stata richiesta da ANCE nel corso dell’iter di conversione del decreto. L’associazione aveva evidenziato le difficoltà finanziarie legate all’aumento dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La misura è stata successivamente inserita nel provvedimento attraverso l’articolo 1-bis.

FAQ DL Infrastrutture e sospensione del recupero dell’anticipazione negli appalti pubblici

Cosa sospende il DL Infrastrutture negli appalti pubblici?

La Legge n. 152/2026 consente di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo già corrisposta all’appaltatore ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023. La misura non riguarda quindi l’erogazione dell’anticipazione iniziale.

La sospensione del recupero dell’anticipazione è automatica?

No. Deve essere richiesta dall’appaltatore e successivamente autorizzata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1-bis del DL Infrastrutture e delle risorse disponibili.

Quali appalti possono beneficiare della sospensione?

La misura riguarda gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Non si applica ai contratti pubblici di servizi e forniture. Per gli appalti ancora disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, il testo della norma non chiarisce espressamente l’applicabilità della sospensione.

Gli appalti finanziati dal PNRR possono richiedere la sospensione?

No. Sono esclusi tutti gli interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse del PNRR.

Fino a quando può essere sospeso il recupero dell’anticipazione?

La sospensione può essere concessa per il periodo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 torna applicabile la disciplina ordinaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.

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