L’involucro edilizio come sistema integrato: isolamento, tenuta all’aria, luce naturale e durabilità 08/04/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo I soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro sono il committente e il responsabile dei lavori. Ma non solo: a condividere l’onere di questa responsabilità sono anche il coordinatore e altre figure responsabili come, solo per fare un esempio, i soggetti esecutori: i lavoratori autonomi, l’impresa esecutrice e quella affidataria. Ad assumersi la responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro sono diversi soggetti. Cerchiamo di capire nel dettaglio chi si deve assumere questo onere e come devono essere gestite le responsabilità all’interno di un cantiere. Responsabili della sicurezza nel settore edilizio Come in un qualsiasi altro posto di lavoro devono essere presenti i responsabili della sicurezza nei cantieri edili. Questi soggetti possono essere identificati come segue: committente; responsabile del procedimento; responsabile dei lavori; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; l’appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro; direttore tecnico o direttore di cantiere; direttore dei lavori. Il responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro negli appalti pubblici è il soggetto che viene incaricato dal committente e che ha l’onere – in alternativa tra loro – di progettare, eseguire o controllare l’esecuzione delle opere. Questo soggetto, in altre parole, assume anche il ruolo di responsabile dei lavori. Figura cardine nell’esecuzione di molti lavori, deve essere in possesso di una serie di competenze che richiedono la massima diligenza e la scrupolosa perizia per fare in modo che siano rispettate leggi e regolamenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La definizione del committente A fornire una definizione legale dei soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro è l’articolo 89 del Dlgs 81/2008, che identifica tra le figure di maggiore spicco il committente. Quando vengono effettuate delle opere pubbliche, il legislatore identifica nel committente il soggetto che ha a tutti gli effetti il potere decisionale e di spesa connesso all’appalto in essere. Un’identificazione che porterebbe a ritenere che nelle opere private questo potere possa venire meno. In un certo senso la definizione di committente viene scollegata da quella desumibile dal Codice Civile. Sotto il profilo contrattuale obbligazionario questa figura è costituita da colui che incarica o conferisce un’altra parte – che viene definita “contraente” – un’obbligazione, che per oggetto una determinata prestazione patrimoniale. A seguito della stipula del contratto il committente è obbligato a pagare quanto previsto per la prestazione che è stata commissionata. Sotto il profilo strettamente civilistico, il committente può essere persone differente rispetto a quella per la quale la realizzazione dell’opera ha un interesse (con questo termine ci si riferisce al soggetto che beneficia dell’opera e non chi sia titolare di un diritto reale sulla stessa). Come accennato in precedenza, nel caso in cui ci si trova di fronte ad un’opera pubblica il committente è il soggetto che può prendere le decisioni ed effettuare le spese relative alla gestione dell’appalto. Sicurezza nei luoghi di lavoro, gli altri responsabili Le altre figure più importanti della sicurezza nei luoghi di lavoro sono: il responsabile dei lavori, un professionista cardine nella realizzazione delle opere in edilizia: è il soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti che sono attribuiti dalla normativa in vigore. Stando a quanto prevede il Dlgs 163/2006 il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; il coordinatore, ossia la figura che chiude il cerchio dei professionisti che sono responsabili in fase di progettazione. Ha la responsabilità di coordinare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle fasi di progettazione dell’opera e in quelle successive, quando la stessa viene realizzata. Impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratori autonomi Nel momento in cui i lavori vengono eseguiti è possibile distinguere tre soggetti sui quali ricadono la responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro: l’impresa affidataria; l’impresa esecutrice; i lavoratori autonomi. L’impresa affidataria è quella che è titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di imprese che effettuino il lavoro. L’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera o una parte della stessa, mentre il lavoratore autonomo è la persona fisica che, attraverso la propria attività professionale, contribuisce alla realizzazione dell’opera, senza che vi sia un vincolo di subordinazione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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