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Indice degli argomenti Toggle La figura del Direttore dei LavoriCompiti e responsabilità del direttore dei lavoriAttestazione stato dei luoghi e consegna dei lavoriAccettazione dei materialiModifiche e varianti in corso d’operaLa sospensione dei lavoriCollaudo e fine lavoriUfficio di direzione lavoriTrasparenza e gestione delle opere pubblicheFAQs Direttore LavoriQuando è obbligatoria la nomina del direttore dei lavori?Chi nomina il direttore lavori negli appalti pubblici?Quali sono i principali compiti del direttore dei lavori?Che differenza c’è tra direzione lavori e RUP (Responsabile Unico del Procedimento)?Quali responsabilità ha il direttore dei lavori in caso di difformità o vizi?Il direttore lavori può essere esterno alla stazione appaltante?In che cosa consiste il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’opera?Come avviene la contabilità dei lavori pubblici?Il direttore lavori può sospendere un cantiere?Qual è il rapporto tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice?Quali sono gli obblighi documentali della direzione lavori? Il Direttore dei Lavori è la persona di fiducia del committente (o stazione appaltante), da lui preposta per vigilare alla corretta esecuzione dei lavori, rispetto dei tempi, costi e tecniche stabilite da contratto, in conformità alla normativa e secondo la regola dell’arte. Può essere sia progettista che, se in possesso dei requisiti, anche coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. In base alla complessità dell’opera può avvalersi di eventuali collaboratori – ispettori di cantiere e direttori operativi – che formeranno l’ufficio della direzione lavori, da lui diretto e amministrato. È la figura chiave del cantiere, a cui spetta il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Vediamo i principali compiti e responsabilità attribuiti dalla normativa, alla luce del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023) che manda in pensione il vecchio codice (Dlgs 50/2016) e il suo decreto attuativo, il DM 49/2008. Tutto è stato sostituito e/o assorbito dal Nuovo Codice Appalti e relativi allegati. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), nonché del collaudatore (o commissione di collaudo) e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. La figura del Direttore dei Lavori Figura indispensabile negli appalti pubblici, nell’edilizia privata la sua presenza è subordinata alla complessità delle lavorazioni (la sua nomina è obbligatoria per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o Scia o che richiedano asseverazioni nel rispetto dei titoli abilitativi edilizi, da una semplice ristrutturazione edilizia di un appartamento, alla ben più complessa costruzione ex novo di un’opera pubblica come un museo o una scuola, per interventi di efficientamento energetico e per opere strutturali). Il Direttore dei Lavori (DL) ha dovere di sorveglianza attiva con visite periodiche, contestazioni e sospensioni. Nell’antichità, la direzione lavori di grandi opere pubbliche come la faraonica Fabbrica di San Pietro e la sua Cupola Vaticana, era affidata al progettista che veniva supportato da una serie di maestranze qualificate per l’assistenza diretta sul cantiere. Il Direttore dei Lavori è colui preposto al controllo delle lavorazioni nella fase esecutiva di un cantiere edilizio. Egli ha il compito di vigilare, per conto del committente, affinché la realizzazione dell’opera avvenga nel rispetto dei tempi, costi e tecniche stabilite in fase progettuale, in conformità alla normativa e secondo la regola dell’arte. Il DL è un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che all’interno del cantiere agisce come un direttore d’orchestra: è infatti la figura che coordina e gestisce tutti gli attori coinvolti alla realizzazione dell’opera architettonica. Egli è il garante del cantiere che, mentre da una parte tutela gli interessi del committente, dall’altra riconosce le fatiche dell’impresa esecutrice. E, allo stesso tempo, collabora con le eventuali altre figure coinvolte (coordinatore alla sicurezza, collaudatore, strutturista, impiantista…). L’art. 114 e l’allegato II.14 del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023), definiscono tutte le funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Compiti e responsabilità del direttore dei lavori Il Direttore dei Lavori (DL) riceve dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) le disposizioni per impartire le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Il direttore dei lavori (art. 114 del Codice Appalti) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Egli interloquisce in via esclusiva con l’impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il DL ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, accertando che le caratteristiche meccaniche siano in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori spetta: verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazioneprevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del costruttore, delle norme in materia di subappalto; svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Il direttore dei lavori impartisce all’impresa esecutrice tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori. Il direttore dei lavori controlla, altresì, il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Attestazione stato dei luoghi e consegna dei lavori Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito a: l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo gli elaborati progettuali; l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. Successivamente alla sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante, il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla registrazione alla Corte dei conti). L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna, redatto in contraddittorio con il costruttore, deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’impresa; la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Al termine delle operazioni, il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Accettazione dei materiali Il DL ha il compito di verificare la rispondenza dei materiali ai requisiti previsti dalla norma e dal progetto. Egli rifiuta i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. I materiali sono rifiutati dal direttore dei lavori se ne accerta l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui i CAM, e le modalità messe in atto dall’impresa circa il riuso ed il riciclo dei materiali di scavo (l’uso di rifiuti da costruzione e demolizione è possibile, solo se questi vengono recuperati secondo l’operazione di trattamento prevista dal DM 127/2024). Modifiche e varianti in corso d’opera Il direttore dei lavori propone le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione indicandone i motivi in apposita relazione, e l’invia al RUP per l’approvazione. Queste, devono essere autorizzate con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Opera architettonica in costruzione (Tamedia Office di Shigeru Ban) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale (ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile); per le varianti in corso d’opera resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili (nuove disposizioni legislative o regolamentari, eventi naturali straordinari e imprevedibili, rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, non prevedibili difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili); se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto (per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza); se le modifiche non sono sostanziali. I contratti possono altresì essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate all’articolo 14; il 10 per cento del valore iniziale del contratto (per servizi e forniture) ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. Una modifica è considerata sostanziale (e quindi necessita di una nuova procedura d’appalto) quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ovvero se: la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d). Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti variazione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Nel caso ordina o lascia eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (se diversi da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti), egli ne risponde delle conseguenze. In caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, quest’ultimo fornisce all’impresa le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso. Il costruttore può proporre al DL variazioni migliorative, modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative e non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta dell’impresa – redatta in forma di perizia tecnica, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato II.14. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, esercita i poteri di cui all’articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d’opera previsti dall’allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 222, comma 13. La sospensione dei lavori Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, possono in casi particolari (art. 121 del dlgs 36/2023), sospendere i lavori per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Si può ricorrere alla sospensione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Durante il periodo di sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il direttore dei lavori compila, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’impresa può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Collaudo e fine lavori Al termine dei lavori il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa, elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme al costruttore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’impresa un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. In sede di collaudo il direttore dei lavori: fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche (impianti termici, elettrici, idrici, gas) rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. A fine lavori, all’esito positivo del collaudo, si procede con la richiesta di agibilità e la regolarizzazione in Catasto (a seconda dei casi). Ufficio di direzione lavori Il direttore dei lavori, per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici, può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori. L’ufficio di direzione dei lavori, ove presente, è costituito da: uno o più direttori operativi, ispettori di cantiere, eventuali figure preposte alla gestione informativa digitale (allegato I.9). Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, se previsti, per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Trasparenza e gestione delle opere pubbliche La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. Opera architettonica in costruzione (Mjøstårnet in Norvegia) Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese e un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono disciplinati dall’art 37 del Dlgs 33/2013. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate – alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della delibera 261/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. FAQs Direttore Lavori Quando è obbligatoria la nomina del direttore dei lavori? La nomina del direttore dei lavori è obbligatoria nei lavori pubblici, mentre è facoltativa nei lavori privati. Secondo l’art. 114 del nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023), nel caso di appalti pubblici, le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. La figura del direttore lavori è la persona di fiducia del committente, in questo caso la pubblica amministrazione, per conto del quale sorveglia e vigila sulla corretta esecuzione dei lavori (viene perciò denominato anche come direttore dell’esecuzione). Chi nomina il direttore lavori negli appalti pubblici? Come abbiamo visto sopra, nel caso di appalti pubblici, per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori, la nomina del direttore lavori è sempre obbligatoria. È la stazione appaltante o PA che, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori, nomina il direttore dei lavori (o direttore dell’esecuzione del contratto), su proposta del RUP. In relazione alla complessità dell’intervento, il direttore lavori può essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9. Quali sono i principali compiti del direttore dei lavori? Il Direttore dei Lavori deve vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera architettonica, per conto del committente, in relazione al contratto e al progetto. Deve assicurare che i lavori siano eseguiti secondo la regola dell’arte e in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale (di cui all’Allegato I.9). È l’Allegato II.14 a stabilire le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti (direttori operativi e ispettori di cantiere). Nel caso di contratti di importo inferiore a 1 milione di euro e, comunque, in assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza (Dlgs 81/08), può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Che differenza c’è tra direzione lavori e RUP (Responsabile Unico del Procedimento)? La differenza tra direzione lavori e RUP è sostanziale. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), oggi denominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) con l’introduzione del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023), svolge un ruolo determinante nella gestione degli Appalti Pubblici. Il RUP dirige l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e controlla i livelli di qualità delle prestazioni, collaborando attivamente con il direttore lavori (di cui ne propone la nomina al committente). L’art. 15 del Nuovo Codice Appalti, disciplina la sua nomina e le sue funzioni. L’allegato I.2 ne definisce i requisiti e i compiti. La direzione lavori è costituita da una o più figure di supporto al RUP nell’attività di verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni secondo la regola dell’arte, il contratto e il progetto, a tutela della committenza pubblica. Il direttore dei lavori deve assicurare la corretta esecuzione delle lavorazioni secondo la regola dell’arte e in conformità al progetto e al contratto, dandone conto direttamente al RUP. Quali responsabilità ha il direttore dei lavori in caso di difformità o vizi? In caso di difformità o vizi riscontrati nella fase esecutiva, il direttore dei lavori ha responsabilità di diversa natura. Egli infatti ha la responsabilità del controllo tecnico, contabile e amministrativo e che l’opera sia realizzata in conformità al contratto e alla regola dell’arte. In caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo esistono profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante. Le irregolarità comportano pene che spaziano dal civile (sanzione) al penale (reclusione). L’art. 29 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/01) disciplina le responsabilità connesse all’esecuzione di opere edilizie. Il direttore lavori ha l’obbligo di svolgere visite periodiche e verifiche in corso d’opera e nelle fasi di realizzazione più significative, onde accertarsi che non siano presenti difformità o vizi che ne pregiudichino la qualità e la corretta esecuzione. Se evidenzia violazioni nei materiali o nelle lavorazioni deve darne immediata comunicazione al RUP, attraverso verbali e ordini di servizio, e in casi gravi sospendere i lavori. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Nel caso egli ricopra anche la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), avrà le responsabilità che spettano al medesimo, stabilite dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08). Ovvero è responsabile (art. 92), tra l’altro, di verificare la corretta applicazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e può proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (in caso di grave e imminente pericolo, sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate). Nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il CSE assolve anche i compiti del Coordinatore per la Progettazione (CSP) e quindi redige il PSC e predispone il fascicolo dell’opera. Il direttore lavori può essere esterno alla stazione appaltante? Il direttore dei lavori è, di solito un dipendente della pubblica amministrazione; in mancanza, la direzione lavori può essere affidata a figure esterne quali dipendenti di centrali di committenza o di altre PA, previo accordo (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990) o intesa o convenzione (ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/2000). Solo se le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di direzione dell’esecuzione, o nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, e se la stazione appaltante non è amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore lavori sono svolti, di norma, dal RUP, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante (l’allegato II.14 del Nuovo Codice Appalti individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP). In che cosa consiste il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’opera? Il Direttore Lavori deve eseguire un controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori. Amministrativo, perché deve controllare la regolarità di autorizzazioni e documenti al momento della consegna dei lavori all’impresa esecutrice, oltre alla corrispondenza in corso d’opera di lavori e prezzi rispetto a quanto stabilito dal contratto. Tecnico, perché il controllo riguarda aspetti quali la qualità di materiali e lavorazioni secondo la regola dell’arte, contratto, progetto e capitolato. Contabile, perché il direttore lavori deve controllare che i costi e le spese delle opere rispettino quanto concordato nel contratto e nel capitolato e riportato nel computo metrico estimativo. Oltretutto si occupa della liquidazione del credito all’appaltatore (per ogni SAL o Stato di Avanzamento Lavori). Come avviene la contabilità dei lavori pubblici? La contabilità dei lavori pubblici è effettuata mediante l’utilizzo di programmi di contabilità digitale in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti, in formati aperti non proprietari (come il BIM), al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. Le piattaforme digitali sono costituite dall’insieme dei servizi e sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, che assicurano la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’affidabilità, l’idoneità e la conformità alle prescrizioni normative. L’intera contabilizzazione dell’opera è riassunta nel registro di contabilità: a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, che emette il certificato di pagamento all’impresa esecutrice. Al termine dei lavori, il personale incaricato della contabilità dei lavori, viene tempestivamente informato dal collaudatore affinché intervenga alla visita di collaudo. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 € è consentita una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle citate piattaforme digitali. Il direttore lavori può sospendere un cantiere? Si, in presenza di particolari irregolarità, il direttore lavori può sospendere un cantiere. Quando ricorrono circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto (casi di cui all’articolo 121 del codice) il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione dei lavori che successivamente invia al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la sospensione è sempre disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La sospensione dei lavori può essere parziale se, in seguito alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso l’impresa esecutrice prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’art. 121 del codice. Qual è il rapporto tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice? Il rapporto tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice è quello di un buon padre di famiglia. Da una parte è collaborativo, volto a risolvere problemi e finalizzato alla buona riuscita dell’opera. Dall’altra è di verifica e vigilanza finalizzata alla corretta esecuzione dei lavori in rapporto al contratto e al progetto secondo la regola dell’arte. Quali sono gli obblighi documentali della direzione lavori? Gli obblighi documentali della direzione lavori sono vari e distinti. Oltre all’attestazione sullo stato dei luoghi da rilasciare al RUP prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente e al verbale di consegna dei lavori rilasciato all’impresa al momento dell’avvio del cantiere, si citano: ordini di servizio (annotati nei documenti contabili) con i quali impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; relazioni (da compilare nel caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà) e processo verbale (da redigere alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo); stati d’avanzamento dei lavori, rilasciati entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; certificato di ultimazione dei lavori, ovvero la constatazione sullo stato di consistenza delle opere (costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere); manuali d’uso e di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; collaudo, fornendo chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell’espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. Per approfondire: Codice Appalti, Dlgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti, DLgs 36/2023 Testo Unico per la Sicurezza, Dlgs 81/08 Testo Unico Edilizia, DPR 380/01 DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 – DM 49/2018 Decreto Semplificazioni Bis, DL 77/2021 Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2022 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento