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Il Parlamento europeo ha adottato, in sessione plenaria, la direttiva sulla libera circolazione dei servizi. Si è così finalmente concluso un dibattito che è durato più di due anni. Ora la direttiva ritornerà al Consiglio e sarà probabilmente approvata già entro la fine dell’anno. Il testo adottato, ha sottolinetao Evelyne GEBHARDT, combina gli interessi dei lavoratori con quelli dei consumatori e del mondo economico e, anche attraverso la soppressione del principio del paese d’origine, contribuisce a mettere le persone al centro della politica. Il commissario Charlie McCREEVY ha ribadito che la direttiva costituisce una pietra miliare nella procedura legislativa e, ha aggiunto, rappresenta uno sforzo fondamentale per rilanciare l’economia europea attraverso il completamento del mercato interno. L’obiettivo della direttiva è di facilitare la circolazione di servizi all’interno dell’Unione Europea a fine di far crescere competitività e dinamismo in Europa, assicurando al tempo stesso un “elevato livello di qualità” dei servizi stessi. Secondo vari economisti potrà far aumentare l’occupazione e il PIL dell’Unione Europea. L’idea di poter attuare la libera circolazione dei servizi nell’UE risale già al Trattato di Roma del 1957, quando per prima volta i Paesi membri espressero il desiderio di realizzare un grande mercato in cui avrebbero potuto circolare liberamente le persone, i beni, i capitali e i servizi. Gli oppositori della direttiva sostengono che esistano troppe zone grigie nella legislazione. Temono che possa causare del dumping sociale, incoraggiando una corsa al ribasso della tutela sociale, dei diritti dei lavoratori e del livello delle retribuzioni. Oggetto di grande polemica è stato soprattutto il principio del paese di origine, secondo il quale un prestatore di servizi sarebbe sottostato soltanto alle leggi del proprio paese di origine anche quando si fosse spostato in un altro paese europeo. Rispondendo a queste obiezioni, il PPE ed il PSE avevano elaborato un testo di compromesso che sostituiva il principio del paese di origine con quello della libera prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva). In base a tale principio, lo Stato membro in cui il servizio è prestato, deve assicurare il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Inoltre, gli emendamenti prevedevano numerose eccezioni e protezioni per evitare la riduzione delle tutele sociali. Questo compromesso che aveva ottenuto l’approvazione della Confederazione Europea dei Sindacati era stato inserito nel testo adottato dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2006. Successivamente, però, altre modifiche della Commissione (4 aprile 2006) e del Consiglio (29 maggio 2006) avevano messo in discussione alcuni cambiamenti voluti dal Parlamento mettendo in forse l’approvazione del Parlamento in seconda lettura prevista per il 15 novembre 2006. Campo di applicazione Un “considerando” introdotto dal Consiglio prevede che tra i servizi oggetto della direttiva rientrino numerose attività in costante evoluzione, fra le quali: i servizi alle imprese (servizi di consulenza, servizi di certificazione, di collaudo, servizi di gestione delle strutture, ivi compresi i servizi di manutenzione, etc.) I servizi prestati sia alle imprese che ai consumatori, come i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati al settore immobiliare, l’edilizia, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell campo di applicazione della direttiva rientrano anche i servizi ai consumatori, quali i servizi turistici, compresi i servizi delle guide turistiche, i centri sportivi, i parchi di divertimento. Se non sono esplicitamente esclusi dalla direttiva anche i servizi a domicilio, come l’assistenza agi anziani. Per ulteriori informazioni www.politichecomunitarie.it Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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