Aree idonee e agrivoltaico: cosa cambia dopo la conversione in legge del DL 175/2025

La legge di conversione del DL 175/2025 modifica la disciplina sulle aree idonee per le rinnovabili, con impatti rilevanti su aree agricole e agrivoltaico. Ecco le novità e le criticità della misura.

A cura di:

Aree idonee e agrivoltaico: cosa cambia dopo la conversione in legge del DL 175/2025

La conversione in legge del Decreto-Legge 175/2025, approvata dal Senato l’8 gennaio 2026 e in attesa del via libera definitivo della Camera, interviene sulla disciplina nazionale relativa alle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili.

Le modifiche, tuttavia, recepiscono solo alcune delle richieste degli operatori del settore e lasciano aperte numerose questioni, in particolare sul fronte delle aree agricole e dell’agrivoltaico. Il confronto tra istituzioni e settore resta quindi centrale per superare le criticità ancora aperte.
Ecco cosa cambia in merito ai criteri con cui le Regioni devono individuare le aree agricole idonee e le altre novità della misura.

Aree idonee e agrivoltaico, i nuovi criteri

Uno degli interventi più rilevanti della legge di conversione riguarda il criterio con cui le Regioni devono individuare le aree agricole idonee, entro il limite compreso tra lo 0,8% e il 3% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata).

Aree idonee e agrivoltaico, i nuovi criteri

In particolare, viene stabilito che, nel computo complessivo, devono essere incluse anche le superfici già interessate da impianti agrivoltaici. Si tratta di una precisazione assente nel testo originario del decreto, che rischia però di ridurre lo spazio residuo disponibile per nuove installazioni, incidendo direttamente sulle politiche regionali di pianificazione.

Agrivoltaico tra continuità agricola e nuovi obblighi

Sul piano operativo, la norma rafforza i requisiti per gli impianti agrivoltaici introducendo l’obbligo di una asseverazione tecnica, da allegare al progetto, che certifichi il mantenimento di almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile agricola.

A questo si affianca un sistema di controlli comunali nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio, finalizzati a verificare la reale continuità dell’attività agricola. Inoltre, resta fermo il divieto di variazione dell’area occupata per impianti fotovoltaici a terra in ambito agricolo all’interno di interventi di modifica o potenziamento.

Procedimenti in corso e tutele transitorie

La legge chiarisce che le limitazioni collegate alle aree agricole di elevato valore non si applicano ai procedimenti autorizzativi già avviati.

Il richiamo espresso ai procedimenti di cui all’art. 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rafforza la tutela dell’affidamento degli operatori e mette al riparo i progetti in fase avanzata da blocchi retroattivi.

Aree industriali e ampliamento delle superfici idonee

Un elemento accolto positivamente dal settore è l’estensione delle aree idonee “non agricole” in prossimità di impianti e stabilimenti industriali. La legge di conversione elimina il riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presente nel decreto-legge, consentendo così di includere anche siti industriali non soggetti a questo regime autorizzativo.

La modifica amplia sensibilmente le opportunità di sviluppo del fotovoltaico in contesti produttivi già antropizzati.

Che succede in caso di vincoli paesaggistici

Restano confermate le disposizioni più restrittive in materia di tutela paesaggistica. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nei perimetri dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), né, per il fotovoltaico, quelle incluse in una fascia di rispetto di 500 metri.

A ciò si aggiunge il possibile contrasto con le norme dei piani paesaggistici regionali, che in alcune realtà rende complesso individuare superfici sufficienti rispetto agli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili.

Benefici solo per impianti interamente in area idonea

La legge ribadisce un principio già contestato dagli operatori: i regimi semplificati e i benefici connessi alla qualificazione di area idonea si applicano esclusivamente se l’impianto ricade interamente all’interno di tali aree.

Anche una parziale ricaduta all’esterno comporta la perdita delle agevolazioni, con effetti rilevanti soprattutto per le opere di connessione alla rete.

La posizione di ITALIA SOLARE e le criticità irrisolte

Secondo ITALIA SOLARE, le modifiche approvate restituiscono un quadro normativo ancora instabile. L’associazione apprezza la salvaguardia dei procedimenti in corso e l’estensione delle aree idonee industriali, ma esprime forte preoccupazione per l’inclusione delle superfici agrivoltaiche nel calcolo delle aree agricole idonee, ritenuta potenzialmente penalizzante per la diffusione di questa tecnologia.

Restano, inoltre, irrisolti nodi strutturali come la disciplina delle connessioni alla rete, che rischia di svuotare di efficacia la classificazione delle aree idonee, e le restrizioni paesaggistiche che potrebbero impedire a diverse Regioni di raggiungere i target assegnati.
Come sottolineato dal Presidente Paolo Rocco Viscontini, senza una strategia chiara e coerente il rischio è quello di rallentare una delle leve principali per ridurre il costo dell’energia per famiglie e imprese.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento