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Indice degli argomenti Toggle Bonus Facciata: perché non è più in vigore Tinteggiatura della facciata: quali detrazioni sono ancora possibili oggiQuando la tinteggiatura è detraibile e quando no Limiti di spesa, aliquote e durata delle detrazioniAliquote in vigore e cambiamenti dal 2025Modalità di pagamento e ripartizione della detrazioneFAQ Bonus FacciataIl Bonus Facciata esiste ancora?È possibile detrarre la tinteggiatura della facciata nel 2025?La tinteggiatura di una casa singola dà diritto a detrazioni fiscali?Qual è la differenza tra Bonus Facciata e Bonus Ristrutturazioni?Quali sono le aliquote previste per il Bonus Ristrutturazioni dal 2025?La tinteggiatura della facciata condominiale richiede permessi specifici? Il Bonus Facciata, che fino al 31 dicembre 2022 ha consentito di recuperare una quota rilevante delle spese sostenute per il rifacimento delle superfici esterne degli edifici, non è più in vigore. Nonostante ciò, il tema continua a essere al centro dell’interesse di proprietari di immobili, amministratori di condominio e professionisti, che si interrogano su quali agevolazioni fiscali siano oggi disponibili per interventi come la tinteggiatura della facciata. A distanza di alcuni anni dalla sua abolizione, il Bonus Facciata resta infatti una delle misure più cercate online, spesso in relazione al confronto con i bonus ancora attivi e alle possibilità residue di detrazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo contesto, fare chiarezza sulle regole attuali è fondamentale per evitare errori e valutare correttamente gli strumenti fiscali ancora utilizzabili. Questo approfondimento ripercorre brevemente cosa prevedeva il Bonus Facciata e analizza quali agevolazioni sono oggi applicabili alla tinteggiatura delle facciate, con particolare attenzione al Bonus Ristrutturazioni e ai limiti introdotti dalla normativa più recente. Bonus Facciata: perché non è più in vigore La facciata esterna di un edificio, che si tratti di una casa singola o di un condominio, è il suo “biglietto da visita”, tinteggiare le facciate è dunque un intervento che viene spesso preso in considerazione. Il Bonus Facciata è stato introdotto come misura temporanea con l’obiettivo di incentivare il recupero e il decoro delle superfici esterne degli edifici, contribuendo al miglioramento dell’immagine urbana e alla manutenzione del patrimonio edilizio esistente. L’agevolazione, inizialmente prevista con una detrazione del 90% delle spese sostenute, è stata successivamente rimodulata fino al 60% nell’ultimo anno di applicazione, mantenendo comunque un impianto particolarmente favorevole rispetto ad altri bonus casa. La scadenza del Bonus Facciata al 31 dicembre 2022 non è stata accompagnata da una proroga nelle leggi di bilancio successive. La scelta di non rinnovare la misura si inserisce in un più ampio processo di revisione e razionalizzazione delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, avviato dal legislatore dopo il periodo di forte espansione dei bonus legato all’emergenza pandemica. In questo contesto, il Bonus Facciata è stato considerato uno strumento straordinario, non strutturale, pensato per un arco temporale limitato. A differenza di altre agevolazioni, come il Bonus Ristrutturazioni o l’Ecobonus, il Bonus Facciata non prevedeva limiti massimi di spesa e non richiedeva il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. Queste caratteristiche, se da un lato ne hanno favorito la diffusione, dall’altro hanno contribuito ad alimentare un significativo impatto sui conti pubblici, rendendo più complessa una sua stabilizzazione nel tempo. Con la fine del Bonus Facciata, il legislatore ha quindi ricondotto gli interventi sulle facciate esterne all’interno del quadro ordinario delle detrazioni edilizie, demandando alle agevolazioni ancora in vigore il compito di sostenere la riqualificazione degli edifici. Oggi, la tinteggiatura e il rifacimento delle facciate possono rientrare solo in specifiche misure, a condizioni più restrittive rispetto al passato, segnando un netto cambio di passo rispetto alla stagione dei bonus straordinari. Tinteggiatura della facciata: quali detrazioni sono ancora possibili oggi Con la fine del Bonus Facciata, la tinteggiatura delle superfici esterne non beneficia più di un’agevolazione fiscale dedicata e autonoma. Oggi, la possibilità di detrarre le spese sostenute per questo tipo di intervento è legata esclusivamente agli strumenti ordinari previsti dal sistema dei bonus edilizi, in primo luogo al Bonus Ristrutturazioni, applicabile però entro confini ben definiti. Dal punto di vista normativo, la tinteggiatura della facciata è classificata come intervento di manutenzione ordinaria. Questa qualificazione è determinante ai fini fiscali, perché la normativa vigente consente la detrazione delle spese per manutenzione ordinaria solo quando i lavori interessano le parti comuni di edifici residenziali, come nel caso dei condomini. In tali situazioni, la tinteggiatura della facciata esterna può rientrare nel perimetro del Bonus Ristrutturazioni, purché l’intervento sia regolarmente deliberato dall’assemblea condominiale e correttamente documentato. Diverso è il caso degli edifici unifamiliari o delle singole unità immobiliari. La sola tinteggiatura esterna, se configurata come intervento autonomo di manutenzione ordinaria, non consente l’accesso alle detrazioni fiscali. La spesa può invece rientrare tra quelle agevolabili solo quando la tinteggiatura è parte integrante di un intervento più ampio, qualificabile come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, e correttamente inquadrato dal punto di vista edilizio e fiscale. La normativa, infatti, esclude espressamente la detraibilità degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti su immobili privati non condominiali, anche se riguardano elementi visibili dall’esterno o incidono sull’aspetto architettonico dell’edificio. È inoltre importante chiarire che, allo stato attuale, non sono previste agevolazioni fiscali alternative specificamente dedicate alla tinteggiatura delle facciate, né nell’ambito dell’Ecobonus né all’interno di altre misure settoriali. Solo nel caso in cui la tinteggiatura sia parte integrante di un intervento più complesso, riconducibile a categorie di lavori agevolabili diverse dalla manutenzione ordinaria, possono aprirsi ulteriori possibilità di detrazione, da valutare caso per caso con il supporto di un tecnico abilitato. Quando la tinteggiatura è detraibile e quando no La possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la tinteggiatura della facciata dipende esclusivamente dalla tipologia di intervento, dal contesto edilizio in cui viene realizzato e dalla qualificazione giuridica dei lavori ai sensi della normativa vigente. In base all’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono ammesse alla detrazione IRPEF le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, distinguendo però in modo netto tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La tinteggiatura della facciata, se considerata come intervento autonomo, rientra nella manutenzione ordinaria, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Questa classificazione ha conseguenze dirette sul piano fiscale: la tinteggiatura è detraibile quando riguarda le parti comuni di edifici residenziali, come nel caso dei condomini. In questa ipotesi, l’intervento di manutenzione ordinaria rientra tra quelli agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni, come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo nella Circolare 7/E del 2021 la tinteggiatura non è detraibile se effettuata su edifici unifamiliari, villette o singole unità immobiliari, quando costituisce un intervento di manutenzione ordinaria eseguito in modo autonomo. In questi casi, la normativa esclude espressamente la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali. Esiste tuttavia un’importante eccezione. La tinteggiatura può diventare detraibile anche su immobili non condominiali quando è parte integrante di un intervento più ampio, correttamente qualificato come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001. In questo scenario, la spesa per la tinteggiatura segue il regime fiscale dell’intervento principale e può essere inclusa tra i costi agevolabili, purché vi sia una chiara connessione tecnica e funzionale tra le opere eseguite. Limiti di spesa, aliquote e durata delle detrazioni Una volta chiarite le condizioni che rendono la tinteggiatura della facciata detraibile, è necessario soffermarsi sugli aspetti economici e temporali delle agevolazioni oggi disponibili. Il riferimento resta il Bonus Ristrutturazioni, disciplinato dall’articolo 16-bis del TUIR, che definisce aliquote, massimali di spesa, durata della detrazione e modalità operative. Nel tempo, questa misura è stata oggetto di numerose proroghe e rimodulazioni, con effetti diretti sulla convenienza degli interventi e sulla programmazione dei lavori, soprattutto in ambito condominiale. Aliquote in vigore e cambiamenti dal 2025 Attualmente, il Bonus Ristrutturazioni consente di detrarre il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi che interessano le prime case; la detrazione scende al 36% per le seconde case. Questa aliquota “rafforzata” è il risultato di proroghe successive che hanno mantenuto nel tempo condizioni più favorevoli rispetto all’impianto originario della norma. Nel momento in cui scriviamo la Legge di Bilancio 2026 ha confermato anche per il prossimo anno le stesse aliquote del 50% prime case e 36% per le altre. Modalità di pagamento e ripartizione della detrazione Per poter beneficiare della detrazione fiscale, è indispensabile rispettare con precisione le modalità di pagamento previste dalla normativa. Le spese devono essere sostenute attraverso pagamenti tracciabili, utilizzando il cosiddetto bonifico parlante, specificamente predisposto da banche e istituti di pagamento per gli interventi agevolati. Nel bonifico devono essere indicati in modo chiaro: la causale del versamento, con riferimento alla normativa sulle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio; il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione; il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa o del professionista che esegue i lavori. Queste indicazioni sono richieste dall’Agenzia delle Entrate per consentire la corretta applicazione della ritenuta e il controllo fiscale dell’operazione, come chiarito nelle circolari di prassi e nelle guide ufficiali dedicate ai bonus casa. La detrazione spettante non viene riconosciuta in un’unica soluzione, ma deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, da portare in diminuzione dell’IRPEF dovuta a partire dall’anno di sostenimento della spesa. Questo meccanismo di ripartizione è un elemento strutturale del Bonus Ristrutturazioni e va considerato attentamente nella valutazione complessiva della convenienza economica dell’intervento. FAQ Bonus Facciata Il Bonus Facciata esiste ancora? No, il Bonus Facciata non è più in vigore. L’agevolazione è terminata il 31 dicembre 2022 e non è stata prorogata negli anni successivi. È possibile detrarre la tinteggiatura della facciata nel 2025? Sì, ma solo in casi specifici. La tinteggiatura può rientrare nel Bonus Ristrutturazioni se riguarda le parti comuni di un edificio condominiale e se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa. La tinteggiatura di una casa singola dà diritto a detrazioni fiscali? In linea generale, la sola tinteggiatura esterna di una casa singola non dà diritto a detrazioni fiscali, perché è classificata dalla normativa edilizia come intervento di manutenzione ordinaria. Ai sensi dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la manutenzione ordinaria non rientra tra gli interventi agevolabili quando viene eseguita su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari. Esiste tuttavia un’eccezione importante. La spesa per la tinteggiatura può essere detratta solo se l’intervento non è autonomo, ma è parte integrante di lavori più ampi qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR). In questo caso, la tinteggiatura segue il regime fiscale dell’intervento principale e può essere inclusa tra i costi agevolabili, purché vi sia una chiara connessione tecnica e funzionale tra le opere realizzate e una corretta documentazione edilizia e fiscale. Qual è la differenza tra Bonus Facciata e Bonus Ristrutturazioni? Il Bonus Facciata era una misura specifica dedicata al recupero delle superfici esterne degli edifici, con aliquote elevate e senza limiti di spesa. Il Bonus Ristrutturazioni è invece un’agevolazione più ampia, che include diversi tipi di interventi edilizi ma con percentuali di detrazione inferiori e limiti più stringenti. Quali sono le aliquote previste per il Bonus Ristrutturazioni dal 2025? Dal 2025 il Bonus Ristrutturazioni prevede aliquote differenziate in base alla tipologia di immobile, come confermato dalla normativa più recente. Per gli interventi realizzati sull’abitazione principale, la detrazione resta pari al 50% delle spese sostenute, entro un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli interventi effettuati su seconde case o altri immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota è invece pari al 36%. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e resta subordinata al rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) e dalla normativa di attuazione. La tinteggiatura della facciata condominiale richiede permessi specifici? In molti casi la tinteggiatura rientra nella manutenzione ordinaria e non richiede titoli edilizi complessi, ma è sempre consigliabile verificare con un tecnico abilitato e con il regolamento edilizio comunale. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento