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Pubblicata la circolare 15/E con precisazioni rispetto alla disciplina dei “Beni Significativi” considerando l’interpretazione delle regole espressa dall’ultima Legge di BilancioL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 15/E con chiarimenti sulla disciplina dei “beni significativi” relativamente a ristrutturazioni e IVA agevolata al 10%, considerando in particolare l’interpretazione fornita dalla Legge di bilancio (27 dicembre 2017, n. 205) dell’articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999. La circolare stabilisce che le parti staccate beneficiano dell’aliquota ridotta al 10%, solo se connotate da una propria autonomia funzionale. L’Agenzia ricorda che il Decreto del 1999 stabilisce che “l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”. L’Agenzia delle Entrate ricorda che la Finanziaria del 2000 ha fissato l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa; si considerano anche le materie prime e semilavorate e i beni necessari per realizzare l’intervento, se forniti da chi ha eseguito i lavori. Per quanto riguarda invece i beni significativi, il D.M. del 29 dicembre 1999 individua i seguenti: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. “Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. L’elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione 8 dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale. Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia)”. La circolare specifica che il valore delle parti staccate beneficia dell’aliquota agevolata solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale: quindi a titolo di esempio se le tapparelle hanno un’autonomia rispetto agli infissi il loro valore rientra nella prestazione prevista per gli interventi di recupero edilizio e godono dell’agevolazione del 10%. La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. “Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione”. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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