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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 23/E ha spiegato che il trasferimento di un edificio da demolire non può essere riqualificato come cessione di area edificabile L’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E “Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire» – Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR” ha chiarito che “se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata”. Per quanto riguarda il corretto trattamento fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di un edificio “da demolire”, l’Agenzia fa propria la posizione espressa dalla Cassazione, secondo cui, “ai fini dell’imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, tale trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione o quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste”. L’Agenzia si richiama in particolare alla sentenza della Suprema corte n. 5088 del 21 febbraio 2019 in cui sono enunciati i seguenti principi di diritto: a) la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus; b) la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; c) nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile; d) il potere generale dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione economica sottesa trova un limite nell’indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove – nell’esercizio di discrezionalità politica che non trascende i limiti costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. – ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale» Fonte Agenzia delle Entrate Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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