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A cura di: Adele di Carlo In alcuni specifici casi previsti dalla legge è ancora possibile usufruire dello sconto in fattura legato agli interventi del Superbonus. La questione si fa più complessa quando i condomini scelgono di affidarsi a un general contractor che, a sua volta, appalta in tutto o in parte l’esecuzione degli interventi. Per chiarire i dubbi sullo sconto in fattura legato al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche in una recente risposta ad interpello, dove vengono elencati i requisiti in presenza dei quali si può ancora avere lo sconto in fattura in caso di lavori eseguiti dal general contractor. La discriminante è la data di esecuzione dei lavori e la presentazione della Cila. Ecco i dettagli della risposta n. 26/2025 del 12 febbraio 2025. Chi è e che ruolo ha il general contractor nel Superbonus Quando si parla di general contractor ci si riferisce a un’impresa che fa da contraente generale, occupandosi a 360° dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia. A differenza delle realtà più piccole, il general contractor gestisce l’intero processo di esecuzione dei lavori (anche lo svolgimento delle pratiche burocratiche e fiscali presso i Caf o altri professionisti) e può subappaltare in tutto o in parte gli interventi concordati con il committente. Durante il processo di realizzazione dell’opera, il general contractor è il punto di raccordo tra il committente e gli attori coinvolti nell’intervento, garantendo un coordinamento preciso e puntuale. Come applicare lo sconto in fattura, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate Lo sconto in fattura per il Superbonus è ancora accessibile, ma solo in casi limitati e a precise condizioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 26/2025 del 12 febbraio. Il caso di specie a cui si riferisce l’interpello riguarda un condominio che, nel 2022, ha deciso di realizzare interventi rientranti nel Superbonus affidandosi a un general contractor e usufruendo dello sconto in fattura. Dopo la presentazione della Cila, datata al 25 novembre 2022, il condominio ha deciso di sostituire il general contractor facendo slittare i lavori al 6 novembre 2023. Gli interventi sono proseguiti durante il 2024, anno in cui l’aliquota è stata ridotta al 70%, a seguito delle modifiche approvate dal governo. Nel frattempo sono entrate in vigore alcune limitazioni alla possibilità di usufruire dello sconto in fattura; in particolare, il Decreto “Cessioni” (16/02/2023 n. 11) ha ristretto tale possibilità soltanto nel caso in cui la Cila fosse stata presentata entro il 16 febbraio 2023. E il condominio in questione rispetta tale requisito, dato che la Cila era stata presentata a novembre del 2022. Nella risposta n. 26/2025 dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito un aspetto cruciale riguardante lo sconto in fattura per il Superbonus: il condominio, in qualità di committente finale, può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura anche nel caso in cui il general contractor non abbia emesso una fattura diretta nei suoi confronti entro il 30 marzo 2024. In tal modo viene confermata la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura, evitando che eventuali ritardi amministrativi da parte del general contractor pregiudichino il diritto di opzione del condominio. Sconto in fattura, quali requisiti servono Presupposto indispensabile per continuare a beneficiare dello sconto in fattura è che i pagamenti relativi ai lavori conclusi o avviati siano adeguatamente documentati. Al contrario, non è un presupposto indispensabile che la fattura sia stata emessa direttamente dal general contractor verso il condominio. Le condizioni da rispettare sono le seguenti: i pagamenti devono essere tracciabili e documentati (ad esempio bonifici, anche istantanei, e versamenti bancari o postali) i versamenti devono essere riferiti a interventi effettivamente avviati il pagamento delle opere già iniziate, corredato da fattura, deve essere emesso entro il 30 marzo 2024 gli interventi devono essere stati avviati entro la data prevista e i relativi pagamenti tracciabili devono essere stati effettuati entro lo stesso termine. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il pagamento dei lavori può essere effettuato da un soggetto diverso dal committente finale, a condizione che sia adeguatamente documentato. Ciò vuol dire che il general contractor può saldare le imprese per una parte degli interventi eseguiti e successivamente emettere fattura nei confronti del condominio. Deve però esistere un collegamento documentato tra il committente e i versamenti effettuati. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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