L’Agenzia delle Entrate con la risposta 325/2020 ha chiarito che gli acquirenti di case antisismiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, possono beneficiare della detrazione del 110%, posto che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti.Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su quesiti relativi al Superbonus 110%. Nel caso in questione l’istante, che sta acquistando una casa in costruzione, la cui consegna è prevista per il mese di ottobre 2020, ubicata in una delle zone simiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione con conseguimento di classe energetica “A” nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti, chiede conferma di poter beneficiare della detrazione del 110% introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 del 2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore e, in caso affermativo, l’ammontare dello stesso e i documenti da presentare. L’Agenzia nella risposta 325/2020 ricorda che il Superbonus introdotto dal Decreto Rilancio prevede all’articolo 119 la detrazione del 110% da ripartire in 5 quote annuali, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici. L’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce inoltre che sia possibile scegliere al posto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti o intermediari finanziari; in alternativa è possibile cedere il credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Il Superbonus 110% si affianca alle misure già previste dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ovvero l’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il bonus casa per quelli volti al recupero del patrimonio edilizio e quelli antisismici (sismabonus). Nella circolare 24/E pubblicata lo scorso 8 Agosto dall’Agenzia delle Entrate, in cui sono dettagliate le varie modalità attuative per beneficiare del Superbonus, si specifica che la detrazione del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, “vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006)” realizzate tramite demolizione e ricostruzione di un intero edificio, anche aumentando la volumetria – ove concesso dalle norme urbanistiche – da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva vendita. Per queste spese la detrazione spettante è disciplinata dall’articolo 16 del decreto n. 63 del 2016, che prevede che, per interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici in zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3, “le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare”. Nel caso in questione l’Agenzia conferma la possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, l’istante potrà optare per lo sconto in fattura, il cui ammontare non può essere superiore al corrispettivo stesso, o per la cessione di un credito d’imposta purché siano acquisiti, come specificato nella circolare 24/E del 2020 “in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013: – ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità (Rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF dopo aver verificato il rispetto delle osservazioni e attestazioni) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. – ai fini del Superbonus e del possibile sconto in fattura o cessione del credito corrispondente, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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