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Una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello di un imprenditore agricolo per la costruzione su un terreno di 3 abitazioni e un garage conferma l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per i fabbricati “Tupini” Un imprenditore agricolo ha rivolto un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo se, per la realizzazione sul proprio terreno che si trova in zona agricola, dotato di concessione edilizia, di tre appartamenti, due dei quali da destinare all’attività agrituristica e uno come “prima casa” del proprietario, e di un garage agricolo da destinare all’attività agricola, sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, considerando che la costruzione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, rientrando tra i cosiddetti fabbricati “Tupini”. Si definiscono fabbricati Tupini quelli con le seguenti caratteristiche: devono essere case di abitazione, che possono comprendere anche uffici e negozi, ma più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione, non più del 25% può essere destinata a negozi e non devono presentare i requisiti di abitazioni “di lusso”. L’Agenzia ha risposto lo scorso 18 settembre (risposta 4) specificando che in questo caso è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III del DPR 633/72 che assoggetta a tale minor aliquota le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al 127-undecies. L’Agenzia rimanda alla risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014, “dedicata ai complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera”, i cui edifici comprendono unità abitative non di lusso censite catastalmente nella categoria A/2 o locali di ricevimento alberghiero ed aree condominiali accatastati nella categoria D/2. Tale risoluzione precisa che anche il contratto di appalto per la costruzione dell’anzidetto immobile potrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ridotta laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative (utilizzate per fornire prestazioni di alloggio in strutture ricettive) ed uffici e negozi richieste per i c.d. edifici Tupini (art. 13 della Legge n. 408 del 1949) ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972”. L’Agenzia precisa inoltra che si devono considerare “case di abitazione non di lusso” quelle classificate nel gruppo catastale A (diverse da A/1, A/8 e A/9 e A/10) a prescindere dall’utilizzo effettivo e quindi anche se utilizzate per l’attività turistico-alberghiera. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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