Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
Con la risposta n. 289 del 2025, la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema che tocca direttamente il rapporto tra proprietà privata e opere pubbliche: la tassazione delle indennità di servitù. Il caso nasce da una procedura di asservimento coattivo per una linea elettrica, avviata nel 2021 e formalizzata nel 2024 con atto notarile. Il proprietario, destinatario di un’indennità complessiva di poco superiore ai mille euro, ha chiesto se tale somma dovesse essere dichiarata come reddito imponibile. La risposta dell’Agenzia è netta: sì, l’indennità è soggetta a tassazione come reddito diverso, in base alla nuova formulazione dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986). La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha infatti esteso l’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), ricomprendendo anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento — categoria nella quale rientrano, tra gli altri, le servitù, il diritto di superficie, d’uso e d’abitazione. “A decorrere dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di un diritto reale di godimento concorrono a formare il reddito imponibile del contribuente”, chiarisce l’Agenzia nel documento. Dalle vecchie interpretazioni al nuovo quadro normativo Fino al 2023, la prassi amministrativa escludeva le indennità di servitù dall’imposizione, sul presupposto che il proprietario conservasse la titolarità del bene e non realizzasse alcuna plusvalenza. Con l’intervento normativo della Legge di Bilancio 2024, questa impostazione viene superata: la costituzione di un diritto reale di godimento viene ora assimilata a un atto a titolo oneroso ai fini fiscali; le somme percepite non rappresentano più indennizzi esenti, ma redditi imponibili per intero nell’anno di percezione; la distinzione tra servitù volontarie o coattive non rileva ai fini della tassazione. La nuova disciplina si fonda anche sulla modifica dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, che equipara le “cessioni a titolo oneroso” agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Ciò significa che la tassazione non dipende più dal fatto che l’atto sia volontario o imposto per pubblica utilità, ma dal solo evento economico della costituzione del diritto e dalla percezione dell’indennità. In pratica, le somme corrisposte per l’asservimento di terreni o immobili destinati a opere pubbliche (come linee elettriche, metanodotti, infrastrutture stradali o idriche) rientrano oggi pienamente nel reddito imponibile del beneficiario. Le conseguenze per i proprietari e le imprese L’interpretazione dell’Agenzia segna un cambio di rotta per proprietari privati, enti e imprese coinvolti in procedure di esproprio o asservimento parziale. Dal 2024, ogni somma corrisposta a titolo di indennità per la costituzione di una servitù o altro diritto reale di godimento deve essere dichiarata come reddito diverso, senza possibilità di dedurre costi o determinare una plusvalenza netta. Per le imprese, le somme percepite rientrano invece nel reddito d’impresa ordinario, secondo le regole generali. Per i privati, invece, l’importo lordo percepito nel periodo d’imposta concorre a formare il reddito complessivo soggetto a IRPEF. L’Agenzia chiarisce inoltre che il parere è reso sulla base delle informazioni fornite dall’Istante e che resta impregiudicato ogni potere di verifica. Tuttavia, il principio espresso ha valore generale e definisce il nuovo orientamento in materia di tassazione delle servitù. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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