Degrado degli edifici: infiltrazioni d’acqua, cause, danni e soluzioni per la sicurezza strutturale 03/04/2026
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello chiarisce le condizioni per l’accesso ai bonus per i lavori su un complesso immobiliare ex rurale, situato in zona sismica 3.L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un’istanza di interpello (risposta 62/2019) volta a chiarire l’accesso a sismabonus, bonus mobili e bonus verde per gli interventi di riqualificazione realizzati in un complesso immobiliare ex rurale con fienile, che si trova in “zona sismica 3”. L’immobile è stato ristrutturato ad uso abitativo e suddiviso in 2 stralci, nel primo (edifici A e B) vengono realizzate 3 abitazioni e servizi comuni per le stesse. Il secondo stralcio prevede che nell’ex capanno degli attrezzi venga costruito un altro edificio, con un appartamento e 4 box di pertinenza dei vari alloggi. Le richieste di chiarimento per i bonus Sisma Bonus L’Agenzia nella sua risposta ricorda quanto prevede la normativa, ovvero la Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2019 la detrazione al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di spesa di 96mila euro per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, da ripartire in dieci rate di eguale importo. Dal 2020 la detrazione dovrebbe tornare al 36% Inoltre, la Legge di Bilancio 2016 ha previsto che per gli interventi antisismici realizzati nel periodo 2017-2021, che si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3, ci sia diritto alla detrazione del 50%, fino a un importo complessivo di spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali. La procedura autorizzativa deve essere stata avviata dal 1 gennaio 2017. Nel caso in cui dopo l’intervento ci sia il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione arriva 70%, l’80% se si passa a due classi di rischio inferiori. Per quanto riguarda gli interventi sui primi due edifici l’istante, per stabilire se sia possibile o meno applicare il sisma bonus, deve avere certezza, rivolgendosi all’ufficio tecnico del Comune, che la “procedura autorizzatoria” sia stata avviata dal 1 gennaio 2017. In questo caso infatti avrà diritto alla detrazione del 50%, fino a un massimo di 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali. Nel caso fosse partita prima potrà beneficiare in alternativa della detrazione relativa all’adozione di misure antisismiche del 50% per un massimo di spesa di 96mila euro, ripartita in 10 quote. Secondo quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia n. 7/E del 2018 il limite di spesa va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio, prima dell’intervento di ristrutturazione, considerando anche quelle non ad uso abitativo. L’intervento sul terzo edificio prevede una prima demolizione e successiva ricostruzione, con modifica della destinazione d’uso, di un’unità abitativa e quattro autorimesse di pertinenza dei quattro alloggi. L’Agenzia ricorda che in questo caso per poter applicare il sisma bonus, fino al limite di spesa di 96.000 euro, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che si tratta di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). In base infatti al parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. L’Agenzia specifica che “Sarà cura dei professionisti abilitati fornire l’attestazione della classe di rischio sismico dell’edificio esistente e di quella presumibilmente raggiungibile dopo gli interventi di adeguamento sismico in sede di progettazione, nonché quella successiva in sede di verifica al termine dei lavori. Ciò per determinare la percentuale della detrazione spettante e da fruire in 5 quote di pari importo dall’anno in cui sono sostenute le spese per gli interventi e nei quattro successivi”. Bonus mobili Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, l’Agenzia ricorda quanto stabilito con la circolare n. 7/E del 2018: la detrazione del 50% da ripartire in 10 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ogni abitazione, considerando le accatastate prima dell’inizio degli interventi, viene riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, iniziati a partire dal 1 gennaio 2017. Bonus verde Il “bonus verde” introdotto dalla Legge di bilancio 2018 stabilisce una detrazione del 36% delle spese documentate fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde”, coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative spese di progettazione e manutenzione. Il bonus è riconosciuto sia per le singole abitazioni che per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Posto che ricorrano tutti i presupposti, l’interpellante ha diritto alla detrazione nel limite di euro 5.000 per il numero delle unità immobiliari ad uso abitativo che risultano accatastate nel complesso rurale nell’anno 2018. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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