Tolleranze costruttive dopo il Salva Casa: dove finiscono gli scostamenti e iniziano gli abusi? 26/02/2026
A cura di: Isabella Policarpio Il bonus case green, misura che non è stata confermata nel 2025, ha permesso di acquistare in forma agevolata immobili nuovi e performanti dal punto di vista energetico. Consiste nella detrazione del 50% da applicare all’Iva dovuta al costruttore e si applica a tutte le tipologie di immobili. Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo della detrazione; la risposta è stata pubblicata sulla rivista ufficiale FiscoOggi. Ecco i dettagli. Cos’è e come funziona il bonus case green Il bonus case green è stato reintrodotto dalla legge di Bilancio per il 2023; si tratta di una speciale agevolazione economica per chi acquista una casa nuova in classe energetica alta. Il bonus consiste nella detrazione del 50% dell’Iva, per gli acquisti effettuati direttamente dal costruttore. Può ottenere l’agevolazione chi ha acquistato un immobile residenziale nel corso del 2023 in classe energetica A o B. La detrazione vale sia per le prime case sia per le seconde e per immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tuttavia, è indispensabile verificare la classe energetica tramite l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal punto di vista pratico, il bonus case green consente di detrarre il 50% dell’Iva pagata al momento dell’acquisto, ripartendo l’importo in 10 quote annuali uguali da recuperare tramite la Dichiarazione dei redditi. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al calcolo della detrazione per le case green, offrendo uno spunto di riflessione su l’agevolazione in questione. Nel caso specifico, il lettore ha acquistato un immobile prima casa in classe energetica alta usufruendo del bonus, per poi rivenderlo nell’arco dello stesso anno. Nel 2023 ho acquistato da un costruttore un’abitazione (nuova prima casa) in classe energetica A++. Nella dichiarazione 730/24 ho indicato sotto forma di credito d’imposta l’Iva pagata per l’acquisto della (vecchia) prima casa, venduta precedentemente ma nello stesso anno. Essendoci tutte le condizioni per usufruire del bonus casa green 2023, chiedo se l’importo corretto da portare in detrazione al rigo E59 del 730 è l’intera somma dell’Iva dovuta o la differenza tra quest’ultima e quella riportata al Quadro G come credito d’imposta. Ovvero quella effettivamente pagata? La domanda è particolarmente interessante perché riguarda due benefici fiscali distinti: da una parte il bonus case green (detrazione Iva al 50%), dall’altra parte il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. In particolare il lettore si domanda se la detrazione va calcolata sull’intero importo dell’Iva dovuta oppure soltanto sulla parte a carico, al netto del credito d’imposta. La risposta dell’Agenzia delle Entrate: come si calcola la detrazione La risposta dell’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere. La detrazione, nota come “bonus case green”, riguarda gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 da imprese costruttrici o da organismi di investimento collettivo del risparmio. Per quanto riguarda chi beneficia anche del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, la detrazione si calcola seguendo due passaggi: prima si stabilisce il credito d’imposta che deriva dalla vendita e dal successivo riacquisto di un immobile “abitazione principale” in secondo luogo si calcola la detrazione sull’Iva rimasta a carico, dopo aver sottratto l’importo già recuperato Come indicare il bonus case green nel 730 Per non rischiare di perdere la detrazione o commettere errori, è molto importante che la Dichiarazione dei redditi venga compilata nel modo corretto. Si può procedere in autonomia, accettando la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgendosi al Caf o la commercialista di fiducia. Passando al lato pratico, i contribuenti che presentano il modello 730/2024 devono inserire l’importo corrispondente all’IVA realmente sostenuta nel rigo E59; tale importo va calcolato al netto del credito d’imposta riportato nel Quadro G. In questo modo si evita che le diverse agevolazioni fiscali si accavallino. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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