Indice degli argomenti Toggle SismabonusSismabonus acquistiClassificazione sismica dell’ItaliaA chi spetta la detrazioneRequisiti degli immobili ammessiSismabonus: gli interventi ammessi a detrazioneAggregati edilizi e unità strutturale (US)Interventi di riparazione o localiGli interventi locali antisismiciSpese ammesse a detrazioneContributo per la ricostruzioneCertificazione del rischio sismicoModalità di richiesta e pagamentoFAQs SismabonusChe cos’è il Sismabonus?Quali interventi copre il Sismabonus?Chi può accedere al Sismabonus?Quali sono i requisiti tecnici per ottenere il Sismabonus?Quali sono i documenti necessari per richiedere il sismabonus?Quali differenze ci sono tra Superbonus 110 e Sismabonus tradizionale?Quanto si può detrarre con il Sismabonus?Serve il visto di conformità per accedere al Sismabonus?Cosa succede se non si raggiunge il miglioramento di classe sismica? Il sismabonus, disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, è una detrazione d’imposta relativa alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche. Sebbene fino al 2024 prevedesse detrazioni maggiori (con aliquote comprese tra il 50% e l’85%, differenziate in base alla tipologia di intervento e alla natura dell’immobile agevolato), a partire dal 2025 il sistema viene stravolto. Restano due sole aliquote (50 e 36%) indipendenti dalla natura dell’intervento: sono attribuite esclusivamente in base alla posizione soggettiva del contribuente (la maggiore aliquota è riservata al titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile adibito ad abitazione principale). La recente Legge di Bilancio 2026 conferma la riduzione dei principali bonus edilizi al 50% per l’abitazione principale e al 36% su tutti gli altri immobili. Esiste inoltre il cd. “sismabonus acquisti” (introdotto dal DL 50/2017): una detrazione per l’acquisto di case antisismiche. Dopo una panoramica sulla classificazione sismica dell’Italia, vediamo tutti gli interventi ammessi a detrazione, i soggetti beneficiari, i requisiti degli immobili agevolabili, le spese ammissibili e le modalità di richiesta e pagamento del Sismabonus. Sismabonus Il Sismabonus, insieme all’Ecobonus (per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, gli interventi di riqualificazione energetica e le energie rinnovabili) ed al Bonus Ristrutturazione, è uno dei principali Bonus Edilizi per la casa. Disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013, il Sismabonus è una detrazione d’imposta destinata a interventi edilizi di messa in sicurezza sismica. La Legge di Bilancio 2026 conferma le stesse percentuali di detrazioni del Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, anche per il Sismabonus (50% prima casa e 36% per altri immobili). Sebbene già l’art. 16 bis del TUIR, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie per il recupero del patrimonio immobiliare (Bonus Ristrutturazioni) prevede agevolazioni per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione), l’art 16 del DL 63/2013 ha introdotto il cd. Sismabonus come bonus a sé stante con specifiche regole e maggiori detrazioni (poi ridimensionate dalla Legge di Bilancio 2025 e confermate nel 2026). Dal 2017 al 2024 il sismabonus prevedeva detrazioni maggiori (fino all’85% nei condomini che passavano a due classi di rischio sismico inferiori) in particolari casistiche. E, con il Superbonus si poteva arrivare al 110%. Quest’anno, come lo scorso anno, la legge di bilancio ha livellato tutte le detrazioni sul massimale del 50% (36% nei casi diversi da abitazione principale). Sismabonus acquisti Introdotto dal 2017, con l’entrata in vigore del DL 50/2017, il Sismabonus Acquisti (articolo 16, comma 1-septies del Dlgs 63/2013) è un’agevolazione fiscale per l’acquisto di case antisismiche site nelle zone sismiche ad alta, media e bassa pericolosità (zone 1, 2 e 3). Il Sismabonus Acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. E non è necessario che tutte le unità immobiliari componenti l’edificio siano coinvolte, in quanto il bonus è legato alle singole compravendite. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile: per il 2026 nella misura del 50 o del 30 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro, da dividere in 10 rate annuali di pari importo, con tetti alle detrazioni per redditi oltre i 75mila euro. Gli immobili in vendita non debbono necessariamente aver conseguito la fine lavori o il certificato di agibilità, ma è condizione sufficiente che siano presenti al catasto fabbricati allo stato grezzo (categorie fittizie F3 o F4) con almeno ultimati i lavori strutturali e relative asseverazioni rilasciate dal direttore lavori e collaudatore. Classificazione sismica dell’Italia Gli incentivi del Sismabonus non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 (di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Classificazione sismica del territorio italiano a confronto: dal 1984 al 2003. Come si vede dall’immagine, la classificazione sismica del territorio italiano è notevolmente cambiata a partire dal 2003 (in seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). Sono stati emanati i criteri di una nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi più recenti relativi alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Rispetto alla vecchia classificazione del 1984, di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. La Penisola è stata suddivisa in 4 zone, a pericolosità decresente in base al rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration o picco di accelerazione al suolo), da zona 1 (la più pericolosa) a zona 4: Zona 1 – Sismicità alta (PGA > 0,25 g) Zona 2 – Sismicità media (0,15 < PGA > 0,25 g) Zona 3 – Sismicità bassa (0,05 < PGA > 0,15 g) Zona 4 – Sismicità molto bassa (PGA < 0,05 g) Le zone che possono beneficiare del sismabonus per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino sono tutte, esclusa la zona 4. Ad eccezione quindi di Sardegna e Alto Adige, parte del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, e la punta sud della Puglia, la gran parte d’Italia può giovare delle agevolazioni fiscali per gli interventi antisismici. Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale, previsto dall’opcm 3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (l’attuale normativa in vigore per la classificazione sismica). A chi spetta la detrazione L’agevolazione per i lavori antisismici, come quella per il recupero del patrimonio edilizio, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i soggetti che ne hanno diritto. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2025, ha avuto di modo di chiarire che l’aliquota maggiorata al 50% spetta a condizione che: il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Premessa la migliore aliquota destinata solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione ridotta nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2026 e del 30% delle spese sostenute nel 2027. La titolarità dell’immobile deve sussistere al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente: se il fabbricato non è adibito ad abitazione principale già all’inizio dei lavori, ai fini della maggiorazione, è rilevante che lo stesso sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Per il sismabonus acquisti, il fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio, l’aliquota maggiorata va applicata se spettante sulla base della situazione specifica del singolo condomino e quindi se egli risulti, fin dall’inizio dei lavori, proprietario e titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare e abbia adibito oppure adibisca al più tardi al termine dei lavori l’unità immobiliare ad abitazione principale. La detrazione maggiorata non viene meno se nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dell’agevolazione l’immobile non sia più destinato ad abitazione principale. Il Sismabonus spetta anche ai soggetti passivi Ires, agli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati) o enti con le stesse finalità sociali, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) e agli imprenditori individuali (per gli immobili adibiti ad attività produttive). Requisiti degli immobili ammessi L’agevolazione fiscale del Sismabonus può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili residenziali (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive (attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. II sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018). Sono agevolabili anche gli interventi sui condomini, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Sismabonus: gli interventi ammessi a detrazione Il Sismabonus si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis del TUIR) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) o DPR 917/1986. Interventi di messa in sicurezza sismica ammessi a Sismabonus Le predette aliquote (50% e 36% per il 2026) si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata (fino all’85% per il sismabonus ordinario e 110% per il Super Sismabonus), quali, ad esempio: interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori ( 16, comma 1-quater, del DL 63/2013); interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ( 16, comma 1-quinquies, del DL 63/2013); interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile ( 16, comma 1-septies, del DL 63/2013). Sono ammessi a detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione (anche con aumento di volume), purché rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo. Aggregati edilizi e unità strutturale (US) Nel caso degli interventi di messa in sicurezza sismica va considerato l’edificio da un punto di vista di continuità strutturale e, soprattutto nei centri storici, spesso bisogna allargare il campo a comprendere un insieme di unità immobiliari adiacenti che condividono caratteristiche costruttive, geometriche e materiche comuni: i cosiddetti aggregati edilizi. L’ art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) che regola le detrazioni fiscali, prevede infatti incentivi solo nel caso gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente a comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. Aggregato edilizio e unità strutturali (fonte: Comune dell’Aquila) Ma la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o CSLLPP è del parere che quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019. Col documento ufficiale 4/2021 la Commissione consultiva ha chiarito che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale (US), una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di riparazione. La definizione di Unità Strutturale (US), si trova sia al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 che nella sua relativa Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, ma quella che forse esprime il concetto in maniera più incisiva, è contenuta nelle “Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato” del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS dell’ottobre 2010: “L’Unità Strutturale Omogenea deve comunque avere continuità da cielo a terra, così da contenere al suo interno il flusso delle tensioni dovute ai carichi verticali, e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti con tipologie costruttive e strutturali diverse. Ai fini della sua identificazione dovrà inoltre essere tenuta in considerazione l’unitarietà del comportamento strutturale nei confronti delle azioni dinamiche, oltre che di quelle statiche.” L’Unità Strutturale può quindi essere individuata come un edificio compiuto, dalle fondamenta al tetto, che può avere interazioni strutturali di varia natura con altri edifici dell’aggregato. Interventi di riparazione o locali Con i documenti ufficiali 3/2021 e 4/2021, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fuga ogni dubbio circa la tipologia degli interventi strutturali ammessi al beneficio fiscale del Superbonus 110% (art 119 del DL 34/2020), che può essere da esempio anche nel Sismabonus. Intervento di riparazione di una lesione nell’apparecchio murario: iniezione con boiacca, rete di rinforzo, “scuci e cuci” Da tempo, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, le esperienze sul campo, assegnano un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti dal DM 17 gennaio 2018 come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” in grado di risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento” come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico. Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986. Gli interventi locali antisismici Per interventi locali antisismici s’intendono quelli indicati al par. 8.4.1 delle norme tecniche (NTC 2018), ovvero interventi che riguardano “singole parti e/o elementi della struttura” che non alterano “significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; impedire meccanismi di collasso locale modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”. Tra le quattro però solo le prime tre perseguono la finalità del sismabonus, ovvero la riduzione del rischio sismico, e loro soltanto possono perciò essere ammesse a detrazione. Continuando la lettura delle NTC18: “l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare, gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, cosi da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”. La Commissione conclude con una lista di esempi di interventi locali ammessi a detrazione: interventi sulle coperture, orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.; interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, ecc.); interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.” Spese ammesse a detrazione Come abbiamo visto, l’ultima legge di bilancio, conferma al ribasso le percentuali del 50% (prima casa) e 36% (altri immobili). Tuttavia, le modifiche normative, non hanno influenza sui limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati, sulla base delle disposizioni dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in relazione ai singoli interventi. In caso di Sismabonus la spesa ammessa a detrazione è pari a 96.000 euro (restituibile in 10 anni con rate di pari importo): nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente; nel caso di acquisto delle “unità immobiliari antisismiche”; moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (CM 30/E/2020), ai fini del calcolo del limite di spesa per gli interventi antisismici condominiali, nel numero delle unità immobiliari vanno considerate anche le pertinenze autonomamente accatastate (es. 5 abitazioni e 3 pertinenze = 8 unità complessive). Aliquote e spese massime ammesse al Sismabonus dall’ultima legge di bilancio per gli anni 2026 e 2027 Per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e s.m.i. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi (di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del decreto legge n. 63/2013) rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, nonché quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. In aggiunta è detraibile la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi del sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa prevista. Contributo per la ricostruzione Per sostenere la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici (a partire dal 1 aprile 2009), la Legge di Bilancio 2026, ha previsto un contributo aggiuntivo che va a sommarsi a quanto già riconosciuto per la ricostruzione. Il nuovo contributo per la ricostruzione post-sisma è riconosciuto per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, in tutti i territori afflitti da terremoti, a partire dal 1° aprile 2029: Abruzzo, Emilia-Romagna, Cratere centro Italia, Ischia, Catania, prov. di Campobasso. L’Allegato VI alla legge 199/2025 definisce i limiti delle risorse stanziate (espressi in mln di euro), divisi per ambito territoriale: Sisma Emilia-Romagna (2012): 61,41 Sisma Isola di Ischia (2017): 0,26 Sisma provincia Campobasso (2018): 3,90 Sisma città metropolitana di Catania (2018): 12,10 Sisma Abruzzo (2009): 215,00 Sisma centro Italia (2016): 1.328,00 Nei limiti di queste risorse, i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, vengono autorizzati a riconoscere il contributo aggiuntivo per la ricostruzione, definendone criteri di accesso e monitoraggio con appositi provvedimenti. Si rammenda la necessità di contabilizzare separatamente le spese, nel caso si voglia accumulare più bonus o agevolazioni edilizie. In tal caso, infatti, occorre darne distinta evidenza nel computo metrico estimativo alle spese imputabili al contributo per la ricostruzione e alla parte di spesa eccedente il contributo stesso, rimasta a carico del contribuente ed ammessa alla fruizione delle agevolazioni fiscali. La tenuta di una distinta contabilizzazione è utile ai fini della rendicontazione della spesa, qualora si acceda congiuntamente al contributo e alle agevolazioni fiscali. L’erogazione del contributo per la ricostruzione in relazione ai lavori e alle prestazioni professionali avviene sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) emanati dal Direttore dei Lavori. Certificazione del rischio sismico Come per l’Ecobonus, anche il Sismabonus è erogato, solo ed esclusivamente, in presenza dell’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati che, nel caso degli interventi di miglioramento sismico saranno i progettisti strutturali, direttori dei lavori delle strutture e collaudatori. La certificazione della classe di rischio sismico dell’edificio pre e post-intervento deve seguire le “linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” (D.M. 28 febbraio 2017, n.58 e s.m.i.). Le linee guida prevedono 8 classi di rischio, dalla A+ alla G, e due metodologie di calcolo (convenzionale e semplificato) per la specifica categoria di appartenenza dell’edificio. Le fasi operative – per l’ottenimento del sismabonus – sono le seguenti: Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato; Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione suddetta, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista; L’asseverazione e, le attestazioni tutte, sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali. A partire dal 1 gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, sono scomparse le detrazioni maggiori che dipendevano dal miglioramento di classe sismica. Pertanto adesso non è più necessario che il miglioramento sismico dell’edificio sia accompagnato da un salto di classe. Si ricorda che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni o asseverazioni, sono detraibili insieme agli interventi effettuati. Modalità di richiesta e pagamento Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a precedenti periodi d’imposta. Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti: la causale del versamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. FAQs Sismabonus Che cos’è il Sismabonus? Il Sismabonus è una detrazione d’imposta destinata a lavori edili di messa in sicurezza sismica. Quali interventi copre il Sismabonus? Il Sismabonus si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis del TUIR) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. Chi può accedere al Sismabonus? Al Sismabonus possono accedere, ai proprietari degli immobili, anche i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture. Quali sono i requisiti tecnici per ottenere il Sismabonus? Per ottenere il Sismabonus occorre rispettare alcuni requisiti. L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta e media pericolosità (zone 1, 2 e 3): gli edifici in zona sismica 4 non possono beneficiare di questi incentivi. Quali sono i documenti necessari per richiedere il sismabonus? Anzitutto è necessario che un professionista abilitato certifichi la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori (ante) e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato (post). Occorre, inoltre, che le spese siano documentate (bonifici e fatture) e che siano sostenute da chi detiene un diritto reale sull’immobile. Quali differenze ci sono tra Superbonus 110 e Sismabonus tradizionale? Seppur ideati con lo stesso obiettivo, di migliorare la sicurezza sismica del patrimonio immobiliare italiano, il Sismabonus 110 prevedeva percentuali di detrazioni maggiori rispetto al Sismabonus tradizionale. Quanto si può detrarre con il Sismabonus? Se l’intervento viene eseguito sull’abitazione principale si può detrarre il 50% delle spese sostenute, altrimenti l’agevolazione scende al 36%. Serve il visto di conformità per accedere al Sismabonus? No, per per accedere al Sismabonus non serve il visto di conformità. Esso era necessario in caso di Superbonus e/o per optare per l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito (il D.L. 39/2024 ha vietato modalità alternative alla detrazione per fruire dei bonus edilizi). Cosa succede se non si raggiunge il miglioramento di classe sismica? A partire dal 1 gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, i principali bonus edilizi sono stati rivisti al ribasso. Ora le aliquote di detrazione sono funzione solo del diritto reale di godimento del soggetto richiedente: si ha la maggiore agevolazione se l’abitazione è principale e non dipende dal salto di classe sismica. E’ necessario solo asseverare il migliorato comportamento sismico dell’edificio. Per approfondire: Cresme, Isi, Riduzione del rischio sismico in Italia, Edizione 1.2, 2018 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14E/2024 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 – Recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni MIT, modello asseverazione rischio sismico Norme tecniche per le costruzioni (NTC), DM 17 gennaio 2018 NTC 2008, DECRETO 14 gennaio 2008 Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica Protezione civile, Classificazione sismica Testo Unico dell’Edilizia (TUE), DPR 380/2001 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 917/86 Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento