Bonus e cessione del credito, come funziona il nuovo modello di tracciabilità dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha dato l’ok alla nuova versione del Modello per la comunicazione della cessione del credito. Di seguito le istruzioni di compilazione e le scadenze da segnare sul calendario.

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Bonus e cessione del credito, come funziona il nuovo modello di tracciabilità dell’AdE

Un passaggio necessario per beneficiare delle agevolazioni statali in materia di edilizia ed energia sostenibile è comunicare tempestivamente la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
A tale scopo sono state recentemente approvate e aggiornate le linee guida in riferimento al primo trimestre dell’anno 2023.

Finalità, periodo di conservazione dei dati, destinatari e tante altre informazioni sono indicate nel nuovo MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA, un documento da compilare e sottoscrivere in tutte le sue parti.

Questo modello aggiornato va a sostituirsi a quello precedentemente in vigore emesso lo scorso 26 gennaio 2023. Di seguito istruzioni e novità da conoscere.

Bonus e agevolazioni, al via il nuovo modello di tracciabilità della cessione del credito

Il 3 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un modello sensibilmente differente dal precedente per comunicare la cessione del credito da parte dei beneficiari dei bonus e delle agevolazioni fiscali approvati dal governo.

Il modello si riferisce alla cessione del credito alle banche relativamente alle spese sostenute nel primo trimestre dell’anno.

“L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.”

I destinatari, come evidenziato nel Prot. n. 2023/116285 dell’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

  • le imprese energivore che hanno optato per il credito d’imposta relativamente alle spese sostenute per il rifornimento energetico da gennaio a marzo 2023;
  • le imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale per il credito d’imposta relativo all’acquisto del medesimo gas, a patto che sia stato utilizzato per scopi diversi dall’uso termoelettrico;
  • imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viste in precedenza in relazione alla spesa per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • imprese agricole, di pesca, acquacoltura e agromeccanica (con codice ATECO 01.61) per le spese sostenute per l’acquisto del carburante nel primo trimestre 2023.

Il modello in esame estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 ma con scadenze diverse per i cessionari.

Di seguito le date nel dettaglio.

Nuovo Modello tracciabilità cessione del credito: scadenze da tenere a mente

L’Agenzia delle Entrate, oltre a pubblicare il modello aggiornato per comunicare la cessione del credito, stabilisce nuove scadenze da rispettare.

I cessionari – cioè le imprese in relazione ai consumi del primo trimestre 2023 – devono attenersi alle scadenze seguenti:

  • dal 5 aprile (data in cui sono state aperte le richieste) al 18 dicembre 2023 per le imprese energivore e gasivore;
  • dal 5 aprile al 21 giugno 2023 per le imprese agricole e della pesca che hanno acquistato carburante per sostenere l’attività.

Termini per utilizzare il credito d’imposta in compensazione

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, le imprese richiedenti possono utilizzare il credito d’imposta solo ed esclusivamente in compensazione, cioè usando il credito per saldare imposte e contributi di altra natura dovuti, in modo da azzerare o ridurre il carico fiscale.

La compensazione è possibile tramite modello F24 entro le date indicate nel Prot. n. 2023/116285:

  • il 31 dicembre 2023  per i crediti d’imposta indicati nei punti a), b), c), e d)
  • il 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 2.2. 3.2.

Per quanto riguarda i codici tributo da indicare bisognerà attendere la prossima risoluzione dell’AdE.

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