Altezza parapetto per finestra, balcone e terrazza: cosa dice la legge

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Qual è l’altezza minima del parapetto per essere a norma e a cosa serve? Ecco le misure a cui devi fare attenzione

Altezza parapetto per finestra, balcone e terrazza
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L’altezza del parapetto è una delle cose a cui si dovrebbe prestare la massima attenzione quando si affitta o si acquista una casa, invece molto spesso è un aspetto che viene trascurato.

La presenza del parapetto in balcone, sotto la finestra o in terrazza è obbligatoria e serve a tutelare la sicurezza di chi abita nell’edificio soprattutto dei più piccoli che potrebbero cadere sporgendosi o lanciare oggetti nel vuoto.

Vista la sua importanza, l’altezza minima del parapetto è stabilita in misura fissa dalla legge e deve essere rispettata dalle ditte di costruzione e di ristrutturazione, pena multe salate.

Se vuoi verificare che i parapetti della tua casa siano a norma, in quest’articolo troverai le informazioni di cui hai bisogno riguardo finestre, balconi e terrazze.

Cos’è il parapetto e a cosa serve

Il parapetto, noto anche come balaustra, è un elemento architettonico di protezione con lo scopo di evitare la caduta di oggetti e persone dalle rampe di scale o dai balconi e, in generale, ovunque ci sia un dislivello di altezza significativo.

Cos’è il parapetto e a cosa serve
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I parapetti di finestre, balconi e terrazze generalmente sono fatti in muratura (o materiale simile) e ciò li differenzia rispetto alle ringhiere che hanno la medesima funzione ma sono realizzate in ferro, metallo, vetro o legno. Un’altra differenza rispetto alla ringhiera è che quest’ultima non oscura la vista mentre il parapetto, essendo un blocco unico, chiude la visuale e non permette il passaggio o la caduta di oggetti.

Parapetto: qual è l’altezza minima?

Ora che abbiamo spiegato cos’è un parapetto e qual è la sua funzione, vediamo l’altezza minima prevista dalla normativa in vigore. La norma a cui fare riferimento è il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 recante il titolo “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

Il decreto interessa tutti gli edifici, sia quelli ad uso pubblico che le abitazioni private, anche quelli costruiti prima della sua entrata in vigore purché oggetto di ristrutturazione.

Al suo interno è stabilito che:

  • l’altezza del parapetto si misura “in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhiera) al piano di calpestio”;
  • l’altezza minima del parapetto è 100 cm e deve essere “inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (così recita l’articolo 8). Per questo motivo il più delle volte i parapetti misurano 110 cm.

Il fatto che il parapetto sia inattraversabile è un’altra caratteristica che lo differenzia dalla ringhiera. Infatti soltanto il parapetto  impedisce sia la caduta nel vuoto di persone sia di cose di piccole dimensioni ma che possono arrecare un danno a persone o automobili parcheggiate.

Non esistono invece particolari indicazioni riguardo al materiale dei parapetti basta che sia sufficientemente resistente e in grado di salvaguardare le persone dalla caduta nel vuoto.  

La legge stabilisce anche quando è obbligatoria la presenza del parapetto: precisamente ogni volta che ci sia il pericolo di caduta da un’altezza superiore ai 500 metri o quando la distanza tra una piattaforma di passaggio ed un ostacolo laterale superi i 180 metri.

A quali edifici si applica l’altezza minima del parapetto

In quali edifici è obbligatorio rispettare la misura minima del parapetto? E cosa succede a chi non è in regola? Proviamo ad immaginare un edificio con parapetti inferiori ad un metro, l’altezza minima prevista dalla legge, e vediamo come e se bisogna intervenire.

Come abbiamo anticipato, la normativa sull’altezza dei parapetti si applica a tutte le tipologie di edifici costruiti dopo l’entrata in vigore del decreto, quindi successivi al 1989. In alcuni casi trova applicazione anche agli edifici anteriori se su di essi sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazioni successivi al 1989. Ciò vuol dire che una ditta che al giorno d’oggi prende in carico un lavoro di ristrutturazione dovrà necessariamente adeguare i parapetti se questi sono più bassi di 100 cm.

In assenza di interventi di adeguamento e ristrutturazione, i parapetti inferiori al metro sono “accettati” dalla legge quindi né i proprietari dell’immobile né la ditta di costruzione rischiano multe e altre sanzioni.

Parapetto: in quali edifici è obbligatorio
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Ecco un riepilogo per comprendere meglio quanto appena detto sull’altezza del parapetto:

  • deve essere di almeno 100 cm negli edifici pubblici e privati costruiti dopo il 1989 (di solito è di 110 cm);
  • deve essere di almeno 100 cm negli edifici pubblici e privati costruiti prima del 1989 ma oggetto di ristrutturazione dopo l’entrata in vigore del decreto (quindi dopo il 14 giugno 1989).

In merito alla ristrutturazione, precisiamo che l’adeguamento dei parapetti per finestre, balconi e terrazze è obbligatoria quando gli interventi riguardano il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio oppure l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi architettonici e impianti. 

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