Degrado degli edifici: infiltrazioni d’acqua, cause, danni e soluzioni per la sicurezza strutturale 03/04/2026
Nella Guida sul Superbonus 110% pubblicata settimana scorsa dall’Agenzia delle Entrate, si trovano alcuni casi pratici, utili per comprendere meglio gli interventi che possono usufruire della detrazione, negli appartamenti in condominio, nelle villette, nelle seconde case e nelle unità abitative in edifici sottoposti a vincoli L’Agenzia delle Entrate lo scorso 24 luglio ha pubblicato sul proprio sito la Guida Superbonus 110%, con tutte le istruzioni per poter usufruire della detrazione introdotta dal Decreto Rilancio, gli interventi agevolabili, tra trainanti e trainati (in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), i beneficiari, la cumulabilità con altre detrazioni, la possibilità della cessione del credito o sconto in fattura al posto della detrazione, i controlli e gli adempimenti necessari. L’Agenzia ha inoltre attivato un’apposita sezione sul proprio sito dedicata al Superbonus 110% e suddivisa in varie sezioni: Che cos’è, A chi interessa,Gli interventi agevolabili, Quali vantaggi. La sezione verrà aggiornata con norme e prassi di riferimento man mano che verranno emanate. A tal proposito nei prossimi giorni ci si aspetta la pubblicazione della circolare interpretativa dedicata al Superbonus 110%. Superbonus 110%, casi pratici Nella Guida sono presenti alcuni Casi pratici, che vi riportiamo, elaborati a partire dalle domande dei contribuenti e che rispondono a diversi dubbi. Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio senza sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, con il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. La sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi darà diritto a Carlo ad usufruire del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. A fronte di una spesa di 8.000 euro, beneficerà di una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro. La ristrutturazione dei servizi igienici con la sostituzione di pavimenti e sanitari e il rifacimento degli impianti, fa rientrare l’intervento nella manutenzione straordinaria, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. A fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro. Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe realizzare un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico passando dalla classe G alla classe E. L’intervento prevede i seguenti lavori: Sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio, così da beneficiare del Superbonus 110%. Con una spesa complessiva di 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro. Ristrutturazione della villetta con interventi che interessano pavimenti, impiantistica e bagni che, posto che abbiano i requisiti richiesti, possono beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. A fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro). Carmine, oltre a essere proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. Potrà contemporaneamente usufruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi: di riqualificazione energetica realizzati su massimo due unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente beneficiare dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”. di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. Sara abita in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla propria unità immobiliare, in caso in cui riesca a raggiungere i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica (APE) relativa alla stessa unità. Federica, abita in un edificio unifamiliare e vuole sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi ma solo se riesce a conseguire il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. Per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore diverso da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore garantisca un beneficio energetico. Vittorio abita in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus? Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, a patto che ci sia il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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