Nel corso di un incontro online organizzato da AIEL, l’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA, ha chiarito alcuni dei principali dubbi relativi alla possibilità di usufruire del superbonus 110% per l’installazione di impianti riscaldamento a legna, pellet e cippato Durante il digital meeting organizzato da AIEL, Associazione italiana energie agroforestali, in collaborazione con Uncem, che ha visto la partecipazione di oltre 500 professionisti della filiera legno-energia, sono stati forniti utili chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110% all’installazione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa. Quello del riscaldamento a biomassa è un settore importante che rappresenta la prima fonte rinnovabile nazionale con una produzione di 7,7 Mtep di energia su un totale nazionale pari a 21,6 Mtep, e conta 14.000 imprese, che generano un fatturato totale di 4 miliardi di euro, e occupano 72.000 lavoratori. Dagli interventi è emerso che il superbonus è uno strumento importantissimo ma ancora troppo complesso e va semplificato perché possa dimostrare realmente le proprie potenzialità. E’ necessario inoltre dare risposte certe ai molti quesiti interpretativi che la normativa vigente lascia aperti. Marco Bussone, presidente Uncem ha sottolineato che il superbonus 110% è un’occasione straordinaria per dare una netta svolta green sul fronte della rigenerazione del patrimonio edilizio. Il nostro paese ha 11 milioni di ettari di bosco, il 36% del territorio nazionale è fatto da foreste e non può essere tralasciato né derubricato, soprattutto all’interno del Piano nazionale ripresa e resilienza. “Riteniamo prioritario attuare pienamente il Testo unico forestale nazionale, nel quadro delle sfide connesse alla crisi climatica e alla crisi pandemica, per un’Italia e un’Europa veramente green”. Il presidente di AIEL Domenico Brugnoni ha spiegato che il Superbonus può contribuire alla ripresa economica del Paese e incrementare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio privato. “Se vogliamo che gli obiettivi del provvedimento si trasformino in fatti concreti, è necessario dare tutte le risposte, chiarire i dubbi, spianare le incertezze interpretative che sono ancora in parte presenti, malgrado il significativo impegno su più fronti da parte delle istituzioni preposte”. Superbonus, quando si può installare una caldaia a biomassa in sostituzione di una esistente L’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA ha chiarito alcuni dei principali dubbi degli operatori del settore per usufruire della detrazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio, la cui scadenza è stata prolungata dalla Legge di Bilancio al 30 giugno 2022 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre nel caso in cui a fine giugno siano stati realizzati i lavori per almeno il 60%), permettendo così la partenza di alcuni cantieri fino ad oggi bloccati a causa di incertezze interpretative. La norma come sappiamo fa riferimento alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi, impianti di microcogenerazione e collettori solari. Nei comuni montani non soggetti alle procedure di infrazione comunitaria è prevista la possibilità di allaccio alla rete di teleriscaldamento ad alta efficienza. La caldaia a biomassa può essere installata sempre in sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale, in comuni non metanizzati e non soggetti a procedure di infrazione, purché le prestazioni emissive delle caldaie a biomassa rientrino nella classe 5 stelle, come da regolamento del decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 186 e abbiano un’efficienza di conversione non inferiore all’85%. E’ possibile fare questo intervento – ha ricordato l’Ing Prisinzano – solo su unità immobiliari di tipo unifamiliare dotati di accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendenti (dotati cioè di almeno 3 delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale) e non su un impianto centralizzato. Come sappiamo, posto che venga realizzato un intervento trainante, beneficiano del Superbonus anche gli interventi considerati trainati ammessi dall’ecobonus, tra cui rientrano le caldaie a biomassa (comma previsto dal DL 63), purché realizzati in contemporanea e che permettano il miglioramento di 2 classi di efficienza energetica dell’edificio o della classe energetica più alta, dimostrabile tramite APE convenzionale (ovvero per intero edificio e non per singola unità immobiliare). Fanno eccezione i soli edifici sottoposti a vincolo architettonico, nel caso ci sia un effettivo impedimento (in questo caso per accedere al Superbonus 110% non sono necessari gli interventi trainanti). L’Ing Prisinzano ha poi confermato che in caso di incentivi andrebbero utilizzati biocombustibili certificati in base alla norma tecnica ISO 17225, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, lasciando aperto un grande dibattito sull’autoconsumo del legname, che secondo AIEL si può disciplinare senza che però sia necessaria una certificazione di terza parte, di fatto impossibile. Si sta lavorando per trovare una soluzione. Continuano a rimanere alcune perplessità prima di tutto rispetto all’utilizzo delle tecnologie a biomassa negli interventi trainanti, per il quale l’AIEL ha chiesto chiarimenti al MiSE, oltre che all’Enea. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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