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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Il contrassegno disabili vale anche nel cortile condominialeIl condominio deve concedere il posto auto gratuitoPosto riservato per il disabile, come riuscire ad ottenerlo In alcune città riuscire a trovare un parcheggio sotto casa è una vera e propria sfida. Anche quando c’è la possibilità di lasciare l’auto all’interno del cortile del proprio condominio, riuscire a trovare un posto non sempre è facile ed agevole: gli spazi sono limitati e le auto sono molte. Nel tentativo di tamponare questa situazione, spesso e volentieri le assemblee condominiali adottano una strategia: i turni tra i proprietari. In alcuni casi viene addirittura chiesto un canone mensile per adoperare il parcheggio. La domanda che sorge a questo punto è se queste regole valgono effettivamente per tutti e come debbano essere applicate correttamente. Nel momento in cui nel condominio dovesse essere presente una persona con una disabilità motoria – a cui è utile un posto auto vicino all’ingresso di casa – si deve derogare alle regole che abbiamo appena visto? Per un disabile riuscire a parcheggiare l’auto vicino a casa non è una comodità, ma una necessità. Il diritto all’accessibilità – secondo la giurisprudenza costante – ha la precedenza rispetto alle regole sulla comunione. Il contrassegno disabili vale anche nel cortile condominiale Le persone con disabilità sono tutelate dalla legge italiana anche e soprattutto quando si parla di accessibilità e mobilità. Nel momento in cui il cortile condominiale viene adibito a parcheggio – anche solo una parte – il condomino che dovesse avere una comprovata disabilità che determina delle difficoltà di deambulazione – situazione che, nella maggior parte dei casi, viene attestata attraverso il Contrassegno Unificato Disabili Europeo – ha diritto a vedersi riservato un parcheggio che sia ubicato il più vicino possibile all’edificio. E che, soprattutto, sia privo di barriere architettoniche. Questa regola vale anche quando il cortile è piccolo e non è possibile realizzare dei posti auto per tutti i condomini. Quando è presente una persona con una disabilità motoria, la sua esigenza di accessibilità ha la precedenza rispetto alla semplice comodità di trovare un parcheggio sotto casa degli altri condomini. A determinare questa regola non c’è tanto la volontà di garantire che tutti i condomini abbiano un posto auto, quando lo spazio non lo permette. L’intento è far in modo che tutti possano accedere in modo agevole alla propria abitazione e abbiano la possibilità di fruire in modo autonomo degli spazi comuni. Quando lo spazio a disposizione è limitato, l’assemblea condominiale – o il giudice nel caso in cui ci dovessero essere delle controversie – deve bilanciare il diritto di tutti i condomini ad utilizzare la cosa comune e il diritto fondamentale della persona disabile all’accessibilità e a una vita dignitosa. Nel momento in cui si deve effettuare questo bilanciamento, la priorità viene data alla tutela della persona con disabilità. Non siamo di fronte alla concessione di un privilegio ingiustificato, ma si sta semplicemente cercando di rimuovere una barriera che non darebbe la possibilità al condomino disabile di godere del proprio diritto di proprietà e di uso delle parti comuni. È compito dell’assemblea individuare quale sia lo spazio più idoneo che gli debba essere riservato, anche se la soluzione dovesse portare ad una riduzione dei posti disponibili per la turnazione generale. Il condominio deve concedere il posto auto gratuito Dubbio che può emergere a questo punto è se il disabile debba pagare il posto auto, nel caso in cui l’assemblea condominiale dovesse aver stabilito una quota mensile da versare. Il disabile non deve pagare per il posto auto che gli viene riservato: deve potervi accedere gratuitamente. Imporre un qualsiasi pagamento per mettere a disposizione questo spazio, andrebbe a vanificare lo scopo della norma di tutela. Quello che viene messo a disposizione del disabile non è un servizio aggiuntivo riservato per semplice comodità, è una misura che si è resa necessaria per garantire l’accessibilità al condominio: si garantisce un diritto fondamentale. Nel momento in cui si dovesse imporre un costo, si verrebbe a creare un’ulteriore barriera – anche solo economica – che andrebbe in contrasto con i principi generali che prevedono la non discriminazione e la solidarietà sociale. Volendo poi generalizzare il concetto, già il fatto di voler far pagare i condomini per una parte comune è una prassi discutibile: l’uso della cosa comune è un diritto legato alla comproprietà. Partendo da questo presupposto, non è possibile chiedere che un condomino disabile paghi per utilizzare uno spazio che gli è indispensabile per poter entrare in casa. A determinare con precisione quali siano i diritti dei disabili è la Legge n. 13/1989 e il relativo Decreto Attuativo DM Lavori Pubblici n. 236/1989, che hanno introdotto l’obbligo di riservare degli spazi adeguati per la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità nella aree di parcheggio pertinenziali degli edifici privati di nuova costruzione. Siamo davanti, di fatto, ad un obbligo diretto e specifico. Nel caso in cui l’edificio sia vecchio e quindi non soggetto agli obblighi previsti dalla citata legge, il diritto sussiste comunque e si basa sui principi generali dell’ordinamento. L’articolo 1102 del Codice Civile, infatti, non deve essere interpretato in senso formale, ma secondo l’orientamento previsto dalla Costituzione. L’uso delle parti comuni deve permettere a tutti di godere del bene. Per poter godere dell’accesso alla propria casa, per un disabile, implica poter parcheggiare il più vicino possibile. Posto riservato per il disabile, come riuscire ad ottenerlo Può accadere, però, che l’assemblea condominiale approvi una delibera che non tenga conto del suddetto dritto e arrivi a negare il posto riservato per il disabile. Quando viene approvata una delibera in tal senso è illegittima e come tale può essere annullata. Una decisione assembleare che non prevede l’assegnazione del posto auto necessario al condomino con disabilità comprovata è contraria all’articolo 1102 del Codice Civile e alle norme che tutelano i disabili. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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